Cassazione Penale, Sentenza n. 37880/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/12/2022 del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato, in gran parte, il rigetto dell'istanza di restituzione di beni sequestrati (a fini di confisca) intestati a terzi interessati (Michele D'Angelo e Caterina Tavella). Il ricorrente deduceva carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 240-bis c.p. e 321 c.p.p. (nonché artt. 125 e 192 c.p.p.), sostenendo che l'accusa non aveva assolto l'onere di provare, con elementi gravi, precisi e concordanti, l'interposizione fittizia e la effettiva disponibilità dei beni in capo all'imputato Francesco D'Angelo; contestava inoltre l'uso della sola sproporzione patrimoniale del nucleo familiare come prova della disponibilità effettiva e chiedeva la considerazione di specifiche prove (consulenza tecnica, donazioni, regali di nozze, prestito INPDAP, ecc.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il Tribunale di Catanzaro non abbia adeguatamente motivato, per la maggior parte dei beni sequestrati, la ritenuta interposizione fittizia e l'effettiva disponibilità in capo a Francesco D'Angelo. Il provvedimento impugnato forniva motivazione adeguata solo con riguardo alla quota della "3D Immobiliare" s.r.l.; per gli altri beni (varie partecipazioni societarie, impresa individuale, unità immobiliari, terreni, rapporti finanziari del nucleo familiare ecc.) mancavano spiegazioni circostanziate e l'indicazione di elementi connotati da gravità, precisione e concordanza. Il secondo motivo è stato assorbito. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; richiamata quale base del sequestro dei beni formali intestati a terzi, rilevando l'onere di motivazione circa la finalità di confisca
art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la confisca per sproporzione e la presunzione relativa di illecita provenienza per l'indagato/imputato; la Corte precisa che tale presunzione opera con riguardo alla posizione dell'imputato ma non si estende automaticamente ai terzi, per i quali l'accusa deve dimostrare la discrepanza tra titolarità apparente e disponibilità effettiva
art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis c.p.)
Richiamata storicamente: la confisca mira ai beni di cui il condannato ha la disponibilità anche per interposta persona; la disponibilità è intesa come signoria di fatto sulla cosa
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente in tema di motivazione e onere probatorio (contestata la violazione ma non dettagliata una specifica interpretazione nella decisione)
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulle prove e sulle perizie richiamata dal ricorrente (sottolineata l'asserita omissione di valutazione della consulenza tecnica di parte)
Massime di principio
- Quando beni soggetti a sequestro sono intestati a terzi, l'onere di provare l'interposizione fittizia e la effettiva disponibilità in capo all'imputato grava sull'accusa e deve essere assolto con elementi indiziari di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente la mera appartenenza formale.
- La presunzione di illecita accumulazione prevista dall'art. 240-bis c.p. riguarda la posizione dell'imputato; la sproporzione tra redditi e beni del terzo intestatario, da sola, non può sostituire la prova dell'interposizione.
- Il giudice deve motivare specificamente, bene per bene, perché ritiene che ciascun bene intestato al terzo sia nella disponibilità effettiva dell'imputato: motivazioni generiche o riferite a elementi familiari comuni non sono sufficienti.
- Rapporti di parentela, convivenza o sede commerciale comune possono essere elementi utili, ma hanno valenza indiziaria che va collegata ad altri elementi circostanziati per raggiungere il livello probatorio richiesto.
- In assenza di motivazione adeguata circa la disponibilità di ciascun bene, il provvedimento cautelare (sequestro/rigetto restituzione) è annullabile in Cassazione con rinvio per nuovo esame.
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