Cassazione Penale, Sentenza n. 30834/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un'imputata già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, condannata in appello per non avere comunicato nei termini le variazioni reddituali rilevanti del nucleo familiare relative agli anni successivi all'ammissione, con conseguente mantenimento indebito del beneficio. In primo grado era stata dichiarata estinta per prescrizione la contestazione relativa alla falsa dichiarazione iniziale resa nell'istanza di ammissione. In appello la condanna è stata confermata sul capo relativo alle omissioni informative, con declaratoria di prescrizione per le condotte degli anni 2015 e 2016 e rideterminazione della pena. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) erronea applicazione degli artt. 95 e 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la norma punirebbe solo omissioni effettivamente rilevanti, cioè idonee a determinare il superamento della soglia reddituale, e che nel caso concreto i redditi non avrebbero superato il limite; inoltre ha contestato la motivazione sul dolo, ritenendo che la Corte territoriale avesse tratto la consapevolezza dell'omissione dalla sola condotta materiale; 2) illegittimità della condanna per il capo 2 nonostante la prescrizione del reato presupposto di falsa dichiarazione di cui al capo 1, prospettando un nesso di pregiudizialità e chiedendo l'annullamento senza rinvio per insussistenza del reato; 3) erronea applicazione della circostanza aggravante del mantenimento/ottenimento del beneficio, assumendo che l"ottenimento" si colleghi al capo prescritto e non possa essere valorizzato; 4) omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, invocate per incensuratezza e asserita natura colposa/negligente della condotta. Il Procuratore generale aveva concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo fondato il motivo sulle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla tipicità della condotta, sull'elemento soggettivo, sull'autonomia del reato omissivo rispetto alla falsa dichiarazione iniziale e sulla circostanza aggravante. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulle attenuanti generiche per aspecificità, osservando che l'incensuratezza non impone di per sé il riconoscimento delle attenuanti e che la doglianza sulla pretesa natura colposa non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81, secondo comma, cod. pen.
richiamato come base del vincolo continuativo contestato al capo di imputazione
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
configura un reato di pura condotta e di pericolo, punendo anche le omissioni o falsità nelle comunicazioni dovute per ottenere o mantenere il patrocinio a spese dello Stato; richiede dolo generico, cioè consapevole omissione dell'obbligo informativo
art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone l'impegno a comunicare le variazioni rilevanti del reddito fino alla definizione del processo; il suo inadempimento integra la fattispecie penale
art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per distinguere la falsa dichiarazione iniziale dalle successive omissioni di comunicazione
art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la revoca del beneficio prevista da tale disposizione non esclude la rilevanza penale dell'omessa comunicazione delle variazioni reddituali
art. 62-bis cod. pen.
dopo la riforma, l'incensuratezza da sola non impone la concessione delle attenuanti generiche
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per il criterio della condanna alla Cassa delle ammende in assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel delitto di omessa comunicazione delle variazioni reddituali ai fini del patrocinio a spese dello Stato, la rilevanza penale non dipende solo dall'effettivo superamento della soglia al momento della verifica giudiziale, ma dalla consapevole omissione di variazioni reddituali significative che l'interessato era tenuto a dichiarare.
- L'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 tutela la veridicità e completezza del procedimento di ammissione e di mantenimento del beneficio; è dunque un reato di pura condotta e di pericolo, nel quale l'offensività è apprezzata in rapporto al dovere di lealtà verso l'autorità giudiziaria, non alla sola percezione di un vantaggio economico indebito.
- Per integrare il dolo generico nel reato di omessa comunicazione non è sufficiente il mero dato oggettivo dell'omissione: occorre la prova della consapevolezza dell'obbligo informativo e della volontà di non adempiervi, ma tale prova può essere desunta anche da una formale avvertenza ricevuta dall'interessato e dall'entità del divario reddituale omesso.
- La falsa dichiarazione iniziale per l'ammissione al patrocinio e le successive omissioni sulle variazioni reddituali sono condotte autonome e temporalmente distinte; la prescrizione del primo fatto non travolge la punibilità delle omissioni successive, che costituiscono autonomi reati istantanei.
- La circostanza aggravante dell'avere ottenuto o mantenuto il beneficio può radicarsi nella condotta omissiva contestata per il mantenimento del patrocinio, senza dipendere dalla punibilità del fatto genetico già estinto per prescrizione.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche, l'incensuratezza non è elemento sufficiente di per sé a imporne il riconoscimento; il ricorrente deve indicare specifici elementi positivi ulteriori, altrimenti la censura è aspecifica.
- In cassazione, la mancata risposta espressa a una deduzione di gravame non integra vizio quando il suo rigetto risulti implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata.
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