Sentenza n. 159/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento della nota/pec prot. n. -OMISSIS- del 25.6.2025, con la quale il Dirigente del Settore Amministrazione, Finanze e Controllo delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ha respinto l’istanza della-OMISSIS-del 14.4.2025, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, la revisione del prezzo del contratto di sorveglianza notturna della stazione ferroviaria di -OMISSIS- del 2.10.2003, quantificata in € 126.301,91, mediante l’applicazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per Famiglie Operai e Impiegati, calcolato con riferimento al periodo 1.12.2016-30.11.2020; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto ad ottenere il predetto adeguamento del suddetto contratto; nonché per la condanna delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.: -in via principale, al pagamento della suindicata somma di € 126.301,91; -in via subordinata, all’attivazione dell’iter istruttorio, per la valutazione della citata istanza ex art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006 del 14.4.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della revisione del prezzo del contratto di sorveglianza notturna di una stazione ferroviaria
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il diniego con cui Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. aveva respinto l’istanza di revisione del prezzo, quantificata in € 126.301,91 mediante applicazione dell’indice ISTAT FOI, e ha chiesto l’accertamento del diritto all’adeguamento, il pagamento della somma o, in subordine, l’attivazione dell’istruttoria. Ha sostenuto che l’art. 115 d.lgs. 163/2006, quale norma imperativa, fosse applicabile al contratto stipulato nel 2003 e che, anteriormente, operasse l’analoga disciplina dell’art. 6, comma 4, l. 537/1993. La resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia fosse regolata dal codice civile, e ha contestato nel merito l’applicabilità della disciplina della revisione prezzi, la durata e la qualificazione del rapporto, nonché il diritto al pagamento diretto della somma richiesta. Il giudice ha ricostruito la durata del contratto dal 2 ottobre 2003 al 31 gennaio 2024, ritenendo che i rinnovi annuali fossero in realtà proroghe, anche in considerazione del divieto di rinnovo tacito degli appalti pubblici. Ha distinto quattro periodi normativi: 2 ottobre 2003-30 giugno 2006; 1 luglio 2006-18 aprile 2016; 19 aprile 2016-31 marzo 2023; 1 aprile 2023-31 gennaio 2024.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. È stata riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la controversia concerne la clausola e il provvedimento applicativo della revisione prezzi nei contratti a esecuzione continuativa o periodica e perché, quanto all’an della revisione, la posizione azionata è di interesse legittimo. Il contratto di vigilanza notturna non è stato ricondotto ai settori speciali del trasporto, poiché il servizio non era destinato al pubblico né direttamente strumentale all’attività di trasporto ferroviario; trovava quindi applicazione la disciplina degli appalti dei settori ordinari. Per il periodo 2 ottobre 2003-30 giugno 2006 la revisione è stata esclusa, perché l’art. 6 l. 537/1993, come modificato dall’art. 44 l. 724/1994, si applicava alle amministrazioni pubbliche individuate dalla norma, tra le quali il giudice ha ritenuto non rientrasse la resistente. Per il periodo 1 luglio 2006-18 aprile 2016 è stata invece riconosciuta la spettanza della revisione, in applicazione dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, norma imperativa non derogabile e applicabile anche in mancanza di clausola contrattuale o in presenza di clausola difforme, sostituita di diritto ai sensi dell’art. 1339 c.c. L’adeguamento deve essere determinato mediante l’indice ISTAT FOI, non essendo disponibili costi standardizzati pertinenti, ma la quantificazione non è stata liquidata direttamente: Ferrovie Appulo Lucane deve attivare il procedimento e svolgere un’istruttoria adeguata, in contraddittorio con l’impresa. La revisione è stata riconosciuta anche per il periodo anteriore al subentro dell’impresa, poiché la cessione d’azienda aveva trasferito tutti i rapporti contrattuali. Per il periodo 19 aprile 2016-31 marzo 2023 la domanda è stata respinta, poiché l’art. 106 d.lgs. 50/2016 subordinava la revisione a clausole chiare, precise e inequivocabili, mentre la clausola contrattuale attribuiva soltanto una facoltà al committente e non possedeva tali caratteristiche. Per il periodo 1 aprile 2023-31 gennaio 2024 la revisione è stata esclusa per mancata prova delle condizioni oggettive previste dall’art. 60 d.lgs. 36/2023. Il riferimento generico alla prescrizione quinquennale contenuto nel diniego non è stato considerato una rituale eccezione di prescrizione, anche perché non indicava norma, decorrenza e fatti costitutivi e la prescrizione non è rilevabile d’ufficio. Le spese sono state compensate, con condanna della resistente al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.
controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006
La controversia sulla revisione prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa quando ricade nell’ipotesi disciplinata dall’art. 115 d.lgs. 163/2006.
art. 115 d.lgs. 163/2006
tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo
La norma ha natura imperativa, non è derogabile dalla stazione appaltante e si applica anche in assenza di clausola contrattuale o in presenza di una clausola difforme, operando la sostituzione automatica ai sensi dell’art. 1339 c.c.
art. 6, comma 4, l. 537/1993, come sostituito dall’art. 44 l. 724/1994
le disposizioni del presente articolo si applicano alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lg.vo n. 29/1993
La disciplina previgente della revisione prezzi non è stata applicata perché la resistente non rientra tra le amministrazioni pubbliche espressamente indicate dalla disposizione.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
nei documenti di gara iniziali attraverso clausole chiare, precise e inequivocabili
Nel periodo di vigenza del d.lgs. 50/2016 la revisione prezzi era ammessa soltanto se prevista da una clausola avente tali caratteristiche; una clausola che attribuisce una mera facoltà al committente non è sufficiente.
art. 60 d.lgs. 36/2023
al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire
La revisione nel periodo di vigenza del nuovo codice presuppone la prova delle condizioni oggettive e delle soglie di variazione previste dalla norma.
art. 1339 c.c.
La clausola imperativa di revisione prezzi si inserisce automaticamente nel contratto e sostituisce le clausole contrattuali incompatibili.
art. 2938 c.c.
Il Giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta
L’eccezione di prescrizione deve essere proposta ritualmente dalla parte interessata; un richiamo generico nel provvedimento amministrativo non consente al giudice di rilevarla d’ufficio.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La circostanza della cessazione dell’efficacia contrattuale al 31 gennaio 2024 è stata ritenuta provata perché dedotta dalla resistente e non contestata dalla ricorrente.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Sussistendo esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte, il giudice ha disposto l’oscuramento della ragione sociale e degli altri dati identificativi della ricorrente.
Massime di principio
- Le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al provvedimento applicativo nei contratti di servizi o forniture a esecuzione continuativa o periodica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando siano riconducibili alla disciplina dell’art. 115 d.lgs. 163/2006; quanto all’an della revisione, la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo quando l’amministrazione conserva un margine discrezionale di valutazione.
- Il servizio di vigilanza notturna di una stazione ferroviaria, se non destinato al pubblico e non direttamente strumentale all’attività di trasporto ferroviario, non rientra nell’ambito oggettivo dei settori speciali del trasporto e resta assoggettato alla disciplina degli appalti dei settori ordinari.
- L’art. 115 d.lgs. 163/2006 ha natura imperativa: la clausola di revisione periodica del prezzo deve operare anche se omessa dal contratto o sostituita da una clausola incompatibile, che viene integrata o sostituita automaticamente ai sensi dell’art. 1339 c.c.
- Quando non siano stati elaborati costi standardizzati pertinenti dall’Osservatorio competente, la revisione prezzi prevista dall’art. 115 d.lgs. 163/2006 può essere calcolata mediante l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ferma la necessità di un’istruttoria amministrativa in contraddittorio per la quantificazione concreta.
- Nel periodo di vigenza dell’art. 106 d.lgs. 50/2016, la revisione prezzi richiede una clausola espressa, chiara, precisa e inequivocabile; una previsione che attribuisca soltanto una facoltà al committente di chiedere l’adeguamento non soddisfa tale requisito.
- Nel periodo di vigenza dell’art. 60 d.lgs. 36/2023, la revisione prezzi non può essere riconosciuta senza la prova delle condizioni oggettive, delle soglie di variazione e dei criteri di operatività stabiliti dalla norma.
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