Sentenza n. 13789/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa adozione delle più opportune misure cautelari, -A) della nota prot. CA/2025/022533 del 18 11 2025 del Direttore dell'Ufficio Concessioni - Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.) del Municipio Roma I Centro (doc A), avente a oggetto “Risultanze delle Conferenze dei Servizi propedeutiche all'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica”; -B) della determinazione dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23 12 2025 del E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole del Municipio Roma I Centro (doc B), avente a oggetto “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025. Disposizioni applicative”; -C) della determinazione dirigenziale prot. QH/92174/2025 del 23 12 2025 della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico di Roma Capitale (doc C), avente a oggetto “Proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi cd. a “rotazione” di cui all'art. 35 della D.A.C. n. 101/2023 in scadenza al 31.12.2025 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 214/2023”; -e di ogni atto a esse presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi espressamente inclusi il “Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025”, a oggi non conosciuto e del quale si chiede espressamente a codesto ill.mo Tribunale di ordinare l'immediata ostensione (già richiesta da AUS A1 a mezzo pec il 25 12 us), e gli atti delle Conferenze dei Servizi e le pec indicate nei provvedimenti impugnati (pure non conosciuti e dei quali si chiede espressamente a codesto ill.mo Tribunale di ordinare l'immediata ostensione); nonché per la condanna dell'Amministrazione -anche mediante la contestuale nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla stessa in caso di inerzia- a provvedere in tempi strettissimi alla sollecita e corretta individuazione, e conseguente assegnazione ai ricorrenti di 63 postazioni di vendita su area pubblica nell'ambito del I Municipio per l'esercizio della loro storica attività, ripristinando le postazioni originarie o individuando e assegnando agli stessi postazioni a queste “equivalenti”, garantendo a tal fine la partecipazione attiva dell'Associazione Storica Urtisti A1 alle relative operazioni, come già ripetutamente, ma a oggi vanamente, imposto dai giudici amministrativi; e al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento di tale obbligo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota sulle risultanze delle Conferenze dei servizi, determinazione attuativa del Piano municipale del commercio su area pubblica, determinazione di proroga tecnica delle concessioni e Piano municipale del commercio su area pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui Roma Capitale ha disciplinato, nel I Municipio, la localizzazione e la scadenza delle postazioni per il commercio su area pubblica degli urtisti, dichiarando alcune postazioni compatibili e altre incompatibili, disponendo la cessazione al 31 dicembre 2025 delle concessioni non comprese negli allegati al piano e prevedendo una proroga tecnica fino al 31 dicembre 2026 per le concessioni relative ai posteggi a rotazione. Hanno dedotto, in primo luogo, la nullità per violazione o elusione del giudicato formatosi sulle precedenti pronunce relative alla delocalizzazione delle postazioni, nonché la violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 7 ss. l. 241/1990. Secondo i ricorrenti, la comunicazione del 18 novembre 2025, seguita dalla richiesta di formulare proposte di ottimizzazione, non avrebbe assicurato un contraddittorio effettivo sulla soppressione o incompatibilità delle postazioni e sulla necessità di mantenere almeno 63 postazioni. In secondo luogo, hanno contestato le valutazioni di compatibilità e incompatibilità delle singole postazioni, deducendo violazione della normativa statale, regionale e paesaggistica, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, eccesso di potere, sproporzione, violazione dell'affidamento e della buona fede, sostenendo che le postazioni individuate come compatibili fossero insufficienti e non equivalenti a quelle originarie e che altre postazioni, ritenute incompatibili, fossero invece utilizzabili. Hanno inoltre invocato la storicità della categoria degli urtisti e la tutela prevista dalla legislazione regionale. In terzo luogo, hanno censurato la proroga tecnica, ritenendo illegittima la prosecuzione delle concessioni relative a postazioni già dichiarate illegittime e delocalizzate. Hanno chiesto anche l'ostensione del piano e degli atti delle Conferenze dei servizi, nonché la condanna dell'Amministrazione all'individuazione e assegnazione di 63 postazioni, con nomina di un commissario ad acta e astreinte.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità sollevate da Roma Capitale. Ha considerato tardiva e quindi non utilizzato la memoria conclusiva dell'Amministrazione. Il primo motivo è stato respinto perché la partecipazione procedimentale si è concretamente svolta: l'Associazione degli urtisti ha ricevuto la comunicazione sulle postazioni incompatibili e ha presentato dettagliate proposte di ottimizzazione. Il contraddittorio non doveva necessariamente estendersi fino a imporre il mantenimento di tutte le concessioni o delle originarie 63 postazioni, né poteva incidere sulla scelta programmatoria di sottoporre le concessioni a gara. Le precedenti pronunce avevano annullato atti per difetto di partecipazione, ma non avevano riconosciuto agli operatori un diritto alla ricollocazione nelle postazioni originarie; il potere comunale di pianificazione e localizzazione è rimasto ampiamente discrezionale. Il secondo motivo è stato respinto perché le valutazioni comunali risultavano fondate su un'istruttoria tecnica riferita ai sopralluoghi della Polizia Locale, alla normativa vincolistica, alla sicurezza stradale, al decoro e alle distanze previste dalla disciplina comunale. I ricorrenti non hanno individuato specifiche carenze istruttorie, limitandosi a sostenere che le postazioni preesistenti dovessero essere mantenute. La storicità degli urtisti non determina un diritto al mantenimento delle postazioni: la normativa regionale riconosce un interesse pubblico alla tutela delle attività storiche, ma non conforma il potere comunale né esclude la pianificazione e la gara. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, con scadenza ex lege delle concessioni al 31 dicembre 2025, escludendo il comma 5 relativo ai procedimenti di rinnovo ancora pendenti, poiché il precedente procedimento di rinnovo era stato annullato nel 2021. La scarsità della risorsa costituita dal suolo pubblico e l'applicabilità della direttiva 2006/123/CE impongono procedure competitive. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte contraddittorio con l'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione dell'attività e comunque infondato: la proroga tecnica delle concessioni superstiti è una misura temporanea finalizzata a evitare interruzioni nell'attesa delle gare e non riguarda le postazioni espunte dalla pianificazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre oneri riflessi.
Norme richiamate
artt. 7 ss. l. 241/1990
Le garanzie partecipative risultano soddisfatte quando gli interessati siano posti concretamente in condizione di formulare osservazioni sulle soluzioni amministrative prospettate; la partecipazione non attribuisce un diritto al mantenimento delle precedenti postazioni.
art. 11, commi 5 e 6, l. 214/2023
Il comma 6 prevede che, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025.
Il comma 5 presuppone l'esistenza, alla data di entrata in vigore della legge, di un procedimento di rinnovo ancora pendente; in mancanza di tale presupposto opera il comma 6, con scadenza ex lege delle concessioni al 31 dicembre 2025.
direttiva 2006/123/CE
Le concessioni di suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche, quando la risorsa è limitata e l'assegnazione offre un'occasione di guadagno, devono essere attribuite mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
La scarsità della risorsa pubblica impone modelli imparziali di selezione mediante evidenza pubblica.
art. 6 l.r. Lazio n. 1/2022
La Regione sostiene il carattere di storicità delle attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche, compresa quella svolta dai cosiddetti urtisti.
La disposizione esprime un interesse pubblico regionale alla tutela delle attività storiche, ma non attribuisce agli operatori un diritto al mantenimento delle specifiche postazioni né limita in modo vincolante il potere comunale di pianificazione.
art. 14 l.r. Lazio n. 12/2016
La disposizione è stata ritenuta non applicabile perché abrogata dall'art. 10, comma 1, lettera a), l.r. Lazio n. 1/2022.
art. 181, comma 6-bis, d.l. 41/2020, conv. l. 69/2020
Ha costituito la base del precedente annullamento d'ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni, la cui legittimità è stata riconosciuta dal giudice d'appello.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato quale potere di autotutela esercitabile nell'ambito della disciplina del rinnovo delle concessioni.
art. 7-bis d.lgs. 42/2004
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della tutela dei beni culturali e paesaggistici, senza che il giudice ne riconosca una violazione decisiva.
art. 52 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale disciplina vincolistica rilevante per la localizzazione delle attività commerciali, senza che il giudice ne ravvisi la violazione.
art. 35 D.A.C. n. 101/2023
Individua la disciplina comunale dei posteggi a rotazione oggetto della proroga tecnica e della futura assegnazione mediante gara.
Massime di principio
- L'annullamento di precedenti atti per violazione delle garanzie partecipative non attribuisce al privato il diritto alla conservazione o alla ricollocazione nelle postazioni originarie; impone soltanto la riedizione del potere nel rispetto del contraddittorio e lascia integra la discrezionalità amministrativa sull'esito finale.
- Nella pianificazione delle postazioni per il commercio su area pubblica, la partecipazione degli operatori può essere circoscritta alla formulazione di osservazioni e proposte sulle soluzioni localizzative; essa non comprende un diritto a partecipare alla decisione generale di sottoporre le concessioni a gara né obbliga l'amministrazione a mantenere tutte le postazioni preesistenti.
- Quando il suolo pubblico destinabile al commercio costituisce una risorsa limitata e la concessione offre un'occasione di guadagno, l'accesso deve essere regolato mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, secondo la direttiva 2006/123/CE e l'art. 12 della direttiva.
- La tutela normativa delle attività commerciali storiche non comporta, in assenza di una specifica conformazione legislativa del potere comunale, un diritto al mantenimento della medesima postazione o all'assegnazione automatica di una postazione equivalente; l'amministrazione deve comunque ponderare l'interesse storico con sicurezza, decoro, vincoli, mobilità e interesse pubblico generale.
- La disciplina dell'art. 11, comma 5, l. 214/2023 presuppone un procedimento di rinnovo ancora pendente alla data prevista dalla legge; se il procedimento è stato previamente annullato e non è più in corso, opera il comma 6, con conservazione delle concessioni soltanto fino al 31 dicembre 2025.
- Una proroga tecnica temporanea delle concessioni superstiti è compatibile con l'obbligo di gara quando sia funzionale a evitare l'interruzione dell'attività durante il tempo necessario a predisporre e svolgere la procedura competitiva e non sia diretta a ritardarla; essa non può estendersi alle postazioni definitivamente espunte dalla pianificazione.
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