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Sentenza

Sentenza n. 1053/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - della deliberazione del consiglio comunale di Vittoria n. 68 del 14 maggio 2024, avente ad oggetto “TARI 2024. Validazione PEF e approvazione tariffe”; -della determinazione n. 49 dell’8 aprile 2024, con la quale è stato validato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF dell’ambito tariffario del Comune di Vittoria, ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF; -di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202500199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI e del PEF 2024-2025, nonché determinazione di validazione del relativo aggiornamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti, affidatarie dell’appalto settennale per lo spazzamento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, hanno impugnato la deliberazione comunale di approvazione del PEF e delle tariffe TARI e la determinazione della SRR di validazione dell’aggiornamento biennale. Nel PEF grezzo il gestore aveva indicato costi pari a € 8.420.290,00, mentre il PEF approvato aveva determinato costi per € 7.283.623,00. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione della disciplina ARERA sul MTR-2, sostenendo che essa, quale disciplina imperativa, dovesse eterointegrare il contratto d’appalto e imporre l’adeguamento automatico del corrispettivo contrattuale ai maggiori costi efficienti risultanti dal PEF; sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento. Con il secondo motivo è stata contestata l’applicazione ridotta del coefficiente CRI per il 2024, pari al 5%, e il suo azzeramento per il 2025, assumendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valorizzarlo integralmente per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Con il terzo motivo è stata censurata la determinazione al valore massimo di 0,60 del coefficiente ba, relativo alla ripartizione dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti, per asseriti difetto di istruttoria e motivazione e sviamento. Il Comune ha eccepito anche la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione della consorziata, ma il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle questioni preliminari per l’infondatezza nel merito.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. Il TAR ha ritenuto che il MTR-2 e il PEF abbiano la funzione di determinare i valori massimi della TARI applicabile agli utenti e non di modificare automaticamente il corrispettivo contrattuale dovuto al gestore. Quest’ultimo resta quello risultante dall’offerta economica presentata in gara e dal prezzo di aggiudicazione, che l’operatore ha assunto valutandone la remuneratività e accettando la relativa alea contrattuale. Pertanto, il Comune ha legittimamente ricondotto i costi indicati dal gestore entro il limite del prezzo contrattuale; nessuna disposizione del MTR-2 impone il riconoscimento di costi superiori a quelli derivanti dall’offerta aggiudicataria. Il coefficiente CRI attribuisce all’ente una facoltà, non un obbligo, di incrementare il limite di crescita delle entrate tariffarie: esso non è diretto ad aumentare i ricavi dell’affidatario né ad adeguare il corrispettivo contrattuale. La scelta di applicarlo in misura ridotta nel 2024 e di azzerarlo nel 2025 è stata ritenuta espressione di discrezionalità amministrativa, correlata alla sostenibilità della tariffa per gli utenti e all’equilibrio complessivo del servizio, senza profili evidenti di irragionevolezza. Anche la determinazione del coefficiente ba è stata ricondotta alla discrezionalità tecnica dell’ente, orientata all’efficienza del sistema e alla riduzione del carico tariffario per l’utenza. L’applicazione del valore massimo di 0,60, destinando alla tariffa una quota maggiore dei ricavi da valorizzazione dei rifiuti, è stata ritenuta coerente con tali finalità; le ricorrenti non hanno dimostrato un uso distorto o irragionevole del potere. Le spese, pari a € 3.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico delle ricorrenti in favore del Comune; nulla è stato disposto nei confronti della SRR non costituita.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 527, l. 205/2017

    Individua la base normativa delle competenze regolatorie di ARERA in materia di servizio rifiuti e tariffazione.

  • art. 26 d.lgs. 201/2022

    Richiamato quale ulteriore fondamento delle competenze regolatorie di ARERA.

  • deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF

    Disciplina richiamata per il Metodo Tariffario Rifiuti e per l’aggiornamento del PEF; non impone l’adeguamento automatico del corrispettivo contrattuale al gestore.

  • MTR-2, art. 4.4-bis

    Prevede il coefficiente CRI come facoltà dell’ente di incrementare il limite di crescita delle entrate tariffarie, non come obbligo di aumento del corrispettivo contrattuale.

  • art. 1339 c.c.

    Invocato dalle ricorrenti per sostenere l’eterointegrazione del contratto, ma ritenuto inidoneo a fondare l’automatico adeguamento del prezzo d’appalto sulla base del PEF.

  • art. 1419 c.c.

    Invocato dalle ricorrenti insieme all’art. 1339 c.c. per sostenere l’integrazione imperativa del contratto, senza accoglimento della relativa tesi.

Massime di principio

  • Il Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA e il relativo PEF sono destinati a determinare i valori massimi delle entrate tariffarie applicabili agli utenti del servizio, non a modificare automaticamente il corrispettivo contrattuale dovuto al gestore di un appalto già aggiudicato mediante gara.
  • Il corrispettivo dell’appalto di igiene urbana resta quello risultante dall’offerta economica e dal prezzo di aggiudicazione; il gestore che formula l’offerta assume la relativa alea contrattuale e non può ottenere un adeguamento automatico del prezzo sulla base dei costi risultanti dal PEF.
  • L’eventuale inadeguatezza sopravvenuta del corrispettivo non determina di per sé la sua rideterminazione sulla base del PEF, potendo trovare rimedio, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, nell’istituto della revisione prezzi.
  • Il coefficiente CRI previsto dal MTR-2 attribuisce all’ente una facoltà discrezionale di incrementare il limite di crescita delle entrate tariffarie per salvaguardare l’equilibrio complessivo del sistema; non configura un obbligo di applicazione integrale né attribuisce al gestore un diritto all’incremento del corrispettivo contrattuale.
  • La determinazione del coefficiente ba, relativo alla ripartizione dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti, rientra nella discrezionalità tecnica dell’ente e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento o uso distorto del potere, non dimostrati in assenza di specifici elementi contrari.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTariffe e rapporti con gli utentiRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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