Sentenza n. 1053/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - della deliberazione del consiglio comunale di Vittoria n. 68 del 14 maggio 2024, avente ad oggetto “TARI 2024. Validazione PEF e approvazione tariffe”; -della determinazione n. 49 dell’8 aprile 2024, con la quale è stato validato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF dell’ambito tariffario del Comune di Vittoria, ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF; -di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI e del PEF 2024-2025, nonché determinazione di validazione del relativo aggiornamento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti, affidatarie dell’appalto settennale per lo spazzamento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, hanno impugnato la deliberazione comunale di approvazione del PEF e delle tariffe TARI e la determinazione della SRR di validazione dell’aggiornamento biennale. Nel PEF grezzo il gestore aveva indicato costi pari a € 8.420.290,00, mentre il PEF approvato aveva determinato costi per € 7.283.623,00. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione della disciplina ARERA sul MTR-2, sostenendo che essa, quale disciplina imperativa, dovesse eterointegrare il contratto d’appalto e imporre l’adeguamento automatico del corrispettivo contrattuale ai maggiori costi efficienti risultanti dal PEF; sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento. Con il secondo motivo è stata contestata l’applicazione ridotta del coefficiente CRI per il 2024, pari al 5%, e il suo azzeramento per il 2025, assumendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valorizzarlo integralmente per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Con il terzo motivo è stata censurata la determinazione al valore massimo di 0,60 del coefficiente ba, relativo alla ripartizione dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti, per asseriti difetto di istruttoria e motivazione e sviamento. Il Comune ha eccepito anche la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione della consorziata, ma il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle questioni preliminari per l’infondatezza nel merito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. Il TAR ha ritenuto che il MTR-2 e il PEF abbiano la funzione di determinare i valori massimi della TARI applicabile agli utenti e non di modificare automaticamente il corrispettivo contrattuale dovuto al gestore. Quest’ultimo resta quello risultante dall’offerta economica presentata in gara e dal prezzo di aggiudicazione, che l’operatore ha assunto valutandone la remuneratività e accettando la relativa alea contrattuale. Pertanto, il Comune ha legittimamente ricondotto i costi indicati dal gestore entro il limite del prezzo contrattuale; nessuna disposizione del MTR-2 impone il riconoscimento di costi superiori a quelli derivanti dall’offerta aggiudicataria. Il coefficiente CRI attribuisce all’ente una facoltà, non un obbligo, di incrementare il limite di crescita delle entrate tariffarie: esso non è diretto ad aumentare i ricavi dell’affidatario né ad adeguare il corrispettivo contrattuale. La scelta di applicarlo in misura ridotta nel 2024 e di azzerarlo nel 2025 è stata ritenuta espressione di discrezionalità amministrativa, correlata alla sostenibilità della tariffa per gli utenti e all’equilibrio complessivo del servizio, senza profili evidenti di irragionevolezza. Anche la determinazione del coefficiente ba è stata ricondotta alla discrezionalità tecnica dell’ente, orientata all’efficienza del sistema e alla riduzione del carico tariffario per l’utenza. L’applicazione del valore massimo di 0,60, destinando alla tariffa una quota maggiore dei ricavi da valorizzazione dei rifiuti, è stata ritenuta coerente con tali finalità; le ricorrenti non hanno dimostrato un uso distorto o irragionevole del potere. Le spese, pari a € 3.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico delle ricorrenti in favore del Comune; nulla è stato disposto nei confronti della SRR non costituita.
Norme richiamate
art. 1, comma 527, l. 205/2017
Individua la base normativa delle competenze regolatorie di ARERA in materia di servizio rifiuti e tariffazione.
art. 26 d.lgs. 201/2022
Richiamato quale ulteriore fondamento delle competenze regolatorie di ARERA.
deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF
Disciplina richiamata per il Metodo Tariffario Rifiuti e per l’aggiornamento del PEF; non impone l’adeguamento automatico del corrispettivo contrattuale al gestore.
MTR-2, art. 4.4-bis
Prevede il coefficiente CRI come facoltà dell’ente di incrementare il limite di crescita delle entrate tariffarie, non come obbligo di aumento del corrispettivo contrattuale.
art. 1339 c.c.
Invocato dalle ricorrenti per sostenere l’eterointegrazione del contratto, ma ritenuto inidoneo a fondare l’automatico adeguamento del prezzo d’appalto sulla base del PEF.
art. 1419 c.c.
Invocato dalle ricorrenti insieme all’art. 1339 c.c. per sostenere l’integrazione imperativa del contratto, senza accoglimento della relativa tesi.
Massime di principio
- Il Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA e il relativo PEF sono destinati a determinare i valori massimi delle entrate tariffarie applicabili agli utenti del servizio, non a modificare automaticamente il corrispettivo contrattuale dovuto al gestore di un appalto già aggiudicato mediante gara.
- Il corrispettivo dell’appalto di igiene urbana resta quello risultante dall’offerta economica e dal prezzo di aggiudicazione; il gestore che formula l’offerta assume la relativa alea contrattuale e non può ottenere un adeguamento automatico del prezzo sulla base dei costi risultanti dal PEF.
- L’eventuale inadeguatezza sopravvenuta del corrispettivo non determina di per sé la sua rideterminazione sulla base del PEF, potendo trovare rimedio, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, nell’istituto della revisione prezzi.
- Il coefficiente CRI previsto dal MTR-2 attribuisce all’ente una facoltà discrezionale di incrementare il limite di crescita delle entrate tariffarie per salvaguardare l’equilibrio complessivo del sistema; non configura un obbligo di applicazione integrale né attribuisce al gestore un diritto all’incremento del corrispettivo contrattuale.
- La determinazione del coefficiente ba, relativo alla ripartizione dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti, rientra nella discrezionalità tecnica dell’ente e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento o uso distorto del potere, non dimostrati in assenza di specifici elementi contrari.
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