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Sentenza

Sentenza n. 297/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- adottato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori - -OMISSIS-e notificato, per il tramite della Sezione Polizia Ferroviaria di Novara, in data -OMISSIS-, recante rigetto del trasferimento a sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92, in uno agli ulteriori atti preordinati, connessi e conseguenziali, dei quali non si conoscono data ed estremi.

Giustizia amministrativa202600103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 verso un ufficio o reparto della Questura di Caserta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso la Polizia Ferroviaria di Novara, aveva chiesto il trasferimento per prestare assistenza continuativa al fratello con sindrome di Down e disabilità grave. L’Amministrazione aveva preannunciato il diniego valorizzando la presenza della madre e di un altro fratello del disabile, ritenuti potenzialmente in grado di prestare assistenza, e aveva poi respinto definitivamente l’istanza richiamando genericamente il buon andamento, l’efficienza e la funzionalità dei servizi. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 e degli artt. 2, 3 e 32 Cost., sostenendo che il diniego non individuava concrete esigenze organizzative e operative ostative al trasferimento. In secondo luogo, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, violazione dell’art. 97 Cost., difetto di istruttoria e sviamento, censurando la mancata verifica della possibilità di impiego presso uffici o reparti della provincia di Caserta e l’omessa considerazione della documentazione dimostrativa dell’effettiva indisponibilità o inidoneità degli altri familiari. In particolare, aveva rappresentato che la madre assisteva già il coniuge infermo e che l’altro fratello, per ragioni lavorative e per la cura di un figlio minore, non poteva assicurare assistenza continuativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha affermato che le esigenze di servizio ostative al trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 non possono essere richiamate in modo generico, né possono consistere in astratte considerazioni sulle scoperture di organico o sul buon andamento. Devono essere indicati concretamente gli elementi ostativi, riferiti sia alla sede di provenienza sia alla sede richiesta, tenendo conto del grado e della posizione di ruolo del dipendente. L’esistenza di altri familiari non è di per sé sufficiente a negare il beneficio, poiché, dopo l’eliminazione dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza, l’Amministrazione deve verificare in concreto l’effettiva necessità del trasferimento e l’eventuale uso strumentale dell’istituto. Nel caso concreto, l’Amministrazione non ha valutato gli elementi documentati dal ricorrente circa l’impossibilità della madre e dell’altro fratello di assicurare l’assistenza, né ha svolto un adeguato bilanciamento tra le esigenze organizzative delle sedi e le esigenze di cura del disabile. La motivazione è risultata quindi carente e l’istruttoria deficitaria. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    La disposizione impone il contemperamento tra le esigenze di assistenza alla persona con disabilità e le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione; il trasferimento può essere negato solo sulla base di concrete esigenze di servizio o quando la richiesta costituisca abuso del diritto.

  • art. 24 l. 183/2010

    Ha eliminato i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza quali presupposti necessari per il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992; la presenza di altri congiunti non giustifica automaticamente il diniego.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto e consente all’interessato di presentare osservazioni, che l’Amministrazione deve valutare effettivamente nel provvedimento finale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede una motivazione adeguata e concreta, idonea a rendere percepibili le ragioni ostative al trasferimento.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il diniego del trasferimento richiesto da un dipendente pubblico ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 è legittimo soltanto se fondato su esigenze concrete, specifiche e attuali di servizio, riferite alla sede di appartenenza e alla sede richiesta, non essendo sufficienti richiami generici al buon andamento, alle scoperture di organico o alla funzionalità degli uffici.
  • L’esistenza di altri familiari della persona con disabilità grave non consente, da sola, di negare il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992; l’Amministrazione deve valutare in concreto la loro effettiva idoneità e disponibilità all’assistenza e ponderare tale elemento con le esigenze organizzative del servizio.
  • La soppressione dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza non esclude il potere dell’Amministrazione di verificare l’effettiva necessità del trasferimento e di impedire usi strumentali dell’istituto, ma impone che tale valutazione sia concreta, istruita e adeguatamente motivata.
  • Quando il dipendente documenta nel procedimento l’indisponibilità o l’inidoneità degli altri familiari all’assistenza, l’Amministrazione deve esaminare tali elementi nel provvedimento finale; la loro omessa considerazione integra difetto di istruttoria e di motivazione.
  • Il bilanciamento tra esigenze di assistenza alla persona con disabilità ed esigenze di servizio deve risultare dalla motivazione del provvedimento, che deve indicare le ragioni per cui, nella specifica situazione organizzativa, il trasferimento non è concretamente possibile.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentale

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