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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38647/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che confermava la condanna di Francesco Rascunà per più reati (violenza privata, danneggiamento, rapina, sottrazione con violenza di telefono, calunnia). Il ricorso contestava, tra l'altro: manifesta illogicità e carenza di motivazione rispetto all'attribuzione della guida del furgone (capo 1) e al danno all'auto (capo 2); assenza di riscontri oggettivi e di dolo per la sottrazione del cellulare e per il danneggiamento; richiesta di riqualificazione della rapina in furto o di assoluzione per insufficienza di prove; illegittimità dell'attribuzione della calunnia (capo 5) perché si sarebbe trattato di dichiarazioni difensive nell'immediatezza dei fatti; censura sull'apprezzamento delle prove fondate principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari; contestazione della sussistenza delle aggravanti (art. 61 n.1 e n.2) e della mancata prevalenza delle attenuanti generiche nonché del trattamento sanzionatorio dato che il ricorrente era stato giudicato sugli atti senza benefici tipici dell'abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte doglianze fossero di natura meramente fattuale e consistessero in una rivalutazione del compendio probatorio, cosa non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la valutazione della Corte d'appello, che aveva considerato attendibili le dichiarazioni della persona offesa e le rispondenze del teste Conato e dei familiari. La Suprema Corte ha inoltre confermato: l'applicabilità del principio di solidarietà fra coimputati quando l'azione è comune (irrilevante stabilire chi fosse materialmente alla guida o chi abbia materialmente sottratto il telefono); che l'elemento volitivo della rapina può consistere in un vantaggio non necessariamente patrimoniale (es. impedire la chiamata alle forze di polizia); che la calunnia può configurarsi anche senza denuncia formale se si attribuiscono consapevolmente reati a innocenti rivolgendosi a soggetti obbligati a riferire all'autorità; la legittimità della valutazione comparativa di aggravanti e attenuanti operata dalla Corte d'appello. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la partecipazione a reato: la Corte ha ritenuto applicabile il principio di responsabilità solidaristica tra coimputati quando l'azione offensiva è posta in essere di comune accordo.

  • art. 610 c.p.

    Contestato per violenza privata (capo 1); la Corte d'appello ha ritenuto provata la costrizione subita dalla persona offesa e la Cassazione non ha ritenuto possibile una rivalutazione controfattuale delle prove.

  • art. 635 c.p. comma 2 n.1

    Danneggiamento aggravato: la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione al modus operandi e in connessione funzionale con gli altri delitti contestati; la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione sull'aggravante di cui all'art. 61 n.2 per questo capo.

  • art. 628 c.p. comma 1 e comma 3 n.1

    Rapina: la Corte ha ritenuto integrato il reato per impossessamento con violenza del cellulare. La Cassazione ha confermato che il dolo di profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, come l'impedimento della chiamata alle forze dell'ordine.

  • art. 368 c.p. comma 3

    Calunnia: la Corte ha ritenuto configurabile il reato anche senza denuncia formale; è sufficiente che qualcuno, rivolgendosi a soggetti obbligati a riferire all'autorità, addebiti consapevolmente un reato a un innocente.

  • art. 493 c.p.p. comma 3

    Richiamato in relazione all'acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero: la Corte d'appello aveva deciso di acquisire gli atti ai sensi di tale disposizione; la Cassazione ha osservato che tale scelta non esonera il giudice dal valutare criticamente l'attendibilità delle fonti.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per una possibile riqualificazione (furto con circostanze particolari): la Corte ha ritenuto invece corretta la qualificazione in rapina, per la presenza di violenza e dello scopo di impedire la chiamata di soccorso.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato in relazione alla difesa: la Corte ha precisato che le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato a carico di terzi, consapevole dell'innocenza degli stessi, non sono scriminate dall'art. 51.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese del procedimento e per la comminazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 61 c.p. n.1 (circostanza aggravante)

    Allegata aggravante per aver agito per futili motivi (diverbio per precedenza stradale); la Corte d'appello ha motivato la presenza dell'aggravante e la Cassazione ha ritenuto la motivazione non contrastata e non manifestamente illogica.

  • art. 61 c.p. n.2 (circostanza aggravante)

    Aggravante per avere commesso il fatto con abuso di mezzi idonei a offendere o al fine di commettere altro reato: la Corte ha ritenuto che il danneggiamento fosse funzionale alla violenza privata; la Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d'appello.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita una mera rivalutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono la rinnovata valutazione delle prove vengono dichiarati inammissibili salvo vizio logico-giuridico manifesto nella motivazione del giudice di merito.
  • Quando due o più persone concorrono in un'azione del tutto coordinata, è spesso applicabile il principio di responsabilità solidale: non è indispensabile per la responsabilità che sia identificabile la condotta materiale di ciascun partecipante, se è provata la comune volontà e il comportamentocomune.
  • Il delitto di rapina richiede il dolo di impossessamento per profitto, ma la giurisprudenza ammette che il 'profitto' possa essere anche non patrimoniale (es. impedire la chiamata alle forze dell'ordine): ciò può distinguere la rapina dal semplice furto o dalla condotta di sottrazione non finalizzata a vantaggio.
  • La calunnia può configurarsi anche senza una denuncia formale: è sufficiente che qualcuno riferisca fatti costituenti reato a un soggetto obbligato a riferire all'autorità, imputandoli consapevolmente a un innocente.
  • L'acquisizione degli atti del P.M. ex art. 493 c.p.p. non solleva il giudice dall'onere di valutare criticamente la attendibilità delle fonti e delle dichiarazioni estratte dagli atti stessi.
  • La comparazione tra aggravanti e attenuanti e la determinazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella valutazione di merito del giudice e sono sindacabili in Cassazione solo se risultano arbitrarie o illogiche; una motivazione ampia e coerente del giudice di appello è usualmente sufficiente a escludere il vizio di legittimità.

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