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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31694/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di violazione di legge e motivazione perché la Corte d'appello ha ritenuto la sussistenza della bancarotta per distrazione nonostante la pronuncia civile avesse accertato la simulazione assoluta della vendita e i beni non fossero mai usciti dal patrimonio societario; 2) vizio di violazione di legge e motivazione sulla mancata prova dell'elemento psicologico del dolo, essendo contestata la valutazione dei giudici che hanno ritenuto la struttura dell'operazione indicativa della volontà di sottrarre i beni ai creditori; 3) vizio di violazione di legge e motivazione per mancata riqualificazione in delitto tentato, poiché, secondo il ricorrente, l'assenza di effettivo trasferimento escluderebbe la consumazione dell'illecito.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per dissimulazione/occultamento (art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.) in relazione alla vendita simulata di immobili a favore di una società amministrata dal fratello del ricorrente. I giudici hanno ritenuto che la simulazione assoluta non esclude la configurabilità della dissimulazione/occultamento: il contratto fittizio è servito a far apparire i beni come estranei al patrimonio sociale, ostacolando l'azione dei creditori, e pertanto la fattispecie è consumata, non tentata. L'elemento soggettivo del dolo è stato ricavato dalla struttura dell'operazione, dal timing (vendita un mese prima della dichiarazione di fallimento) e dal collegamento con la società del familiare. Condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    La vendita simulata integra la fattispecie della dissimulazione/occultamento: tramite atti o contratti simulati il fallito fa apparire come non suoi beni che continuano ad appartenergli, ostacolando l'azione dei creditori. Le diverse modalità (distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione, dissimulazione) sono alternative e fungibili e non richiedono una fuoriuscita materiale del bene per la consumazione del reato.

  • principio di equivalenza delle modalità previste dall'art. 216 c.1 n.1 (giurisprudenza della Cassazione richiamata)

    La qualificazione dell'atto in una specifica voce (es. dissimulazione vs distrazione) è irrilevante ai fini del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza quando l'imputazione descrive il comportamento attribuito; dunque la configurazione come occultamento tramite contratto simulato è adeguata anche se il bene non è materialmente uscito dal patrimonio.

Massime di principio

  • Una vendita simulata può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per dissimulazione/occultamento anche se il bene non è mai materialmente fuoriuscito dal patrimonio della società: è sufficiente che l'atto sia idoneo a far apparire il bene come non più appartenente al fallito e a ostacolare i creditori.
  • La presenza del dolo si valuta anche sulla base della struttura dell'operazione, del timing rispetto alla dichiarazione di fallimento e dei collegamenti tra le parti (es. attribuzione a società di un familiare): tali elementi possono dimostrare la volontà di sottrarre patrimonio alla garanzia dei creditori.
  • La distinzione tra reato consumato e tentato va valutata sulla base dell'idoneità dell'atto a realizzare l'effetto illecito: un contratto simulato che crea l'apparenza di alienazione può già determinare la consumazione dell'occultamento, escludendo la configurazione come tentativo.
  • Un accertamento civile sulla simulazione del contratto può essere utilizzato dai giudici penali come elemento probatorio rilevante per qualificare la condotta come dissimulazione/occultamento ai fini penali.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili, l'imputato dovrebbe dimostrare concretamente l'assenza di intento fraudolento (es. trasferimento reale e corrispettivo effettivo nella società, destinazione dei proventi al soddisfacimento dei creditori, ato di buona fede e indipendenza dell'acquirente), ovvero che l'operazione non era idonea a rendere illiquidi i beni o a pregiudicare l'azione esecutiva dei creditori.

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