Cassazione Civile, Ordinanza n. 30898/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Una società impugnava, senza successo nei gradi di merito, un avviso di iscrizione ipotecaria emesso a garanzia di crediti iscritti a ruolo, in parte tributari (per importi inferiori a 700 euro) e in parte non tributari (per circa 35.000 euro). In cassazione articolava sei motivi: 1) lamentava la nullità della decisione di primo grado per essere stata la causa trattata in camera di consiglio nonostante l’istanza di discussione pubblica; 2) deduceva l’inammissibilità della costituzione tardiva dell’agente della riscossione in primo grado; 3) contestava l’ammissibilità dei documenti prodotti tardivamente dall’agente; 4) censurava la ritenuta validità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, consegnato all’addetto alle pulizie dello stabile e senza raccomandata informativa; 5) contestava la validità della notifica delle cartelle sottese all’ipoteca, assumendo che fosse avvenuta in luogo diverso dalla sede sociale; 6) sosteneva che, ai fini del superamento della soglia minima per iscrivere ipoteca, dovessero considerarsi soltanto i crediti tributari e non anche quelli non tributari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi: il primo per difetto di interesse, perché la CTR aveva comunque deciso nel merito senza retrocedere il giudizio; il secondo per carenza di concreta allegazione del pregiudizio e perché il termine di costituzione del resistente ex art. 23 d.lgs. 546/1992 non è perentorio; il terzo per difetto di interesse, poiché i documenti erano stati comunque prodotti in appello e la loro tardività in primo grado non rilevava; il quarto per non autosufficienza del motivo e perché, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata, non era necessaria la raccomandata informativa; il quinto per difetto di interesse, non investendo la ratio decidendi della CTR. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato, perché per il calcolo della soglia minima per l’iscrizione ipotecaria devono considerarsi tutti i crediti iscritti a ruolo, tributari e non. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 d.lgs. 546/1992
"La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza"
L’istanza di trattazione in pubblica udienza, se proposta nei termini, non richiede una successiva insistenza della parte né è impugnabile l’avviso di trattazione in camera di consiglio; la sua violazione integra nullità processuale, ma non comporta retrocessione del giudizio se la causa è decisa nel merito in appello.
art. 100 c.p.c.
L’impugnazione è inammissibile quando il motivo non è sorretto da un concreto interesse o mira a un sindacato astratto su errori processuali privi di ricadute utili sulla parte.
art. 23 d.lgs. 546/1992
Il termine di costituzione del resistente non è considerato perentorio; la sua inosservanza comporta solo la decadenza da alcune facoltà difensive non rilevabili d’ufficio, non l’inammissibilità della costituzione.
art. 32 d.lgs. 546/1992
La produzione documentale va effettuata entro il termine previsto; tuttavia, se il documento è poi prodotto tempestivamente in appello, l’eventuale tardività in primo grado diviene irrilevante.
art. 24 d.lgs. 546/1992
Richiamato come disciplina formale delle produzioni nel processo tributario.
art. 58 d.lgs. 546/1992
In appello è consentita la produzione di nuovi documenti, facoltà che ricomprende anche la riproduzione di documenti già prodotti tardivamente in primo grado.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Il rinvio all’art. 32 estende anche al grado di appello il termine per la produzione documentale.
art. 26 d.P.R. 602/1973
La notificazione diretta a mezzo raccomandata segue le regole del servizio postale ordinario; non è necessaria la raccomandata informativa se si usa tale modalità di notifica.
art. 50 d.P.R. 602/1973
Il ruolo, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla cartella, consente anche l’esercizio di azioni cautelari conservative da parte del concessionario.
art. 77 d.P.R. 602/1973
Per il superamento della soglia minima che consente l’iscrizione ipotecaria devono essere considerati tutti i crediti iscritti a ruolo, non soltanto quelli tributari.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione, ma la Corte ne ha escluso la decisività rispetto alla fattispecie concreta per difetto di autosufficienza o di interesse.
art. 7 L. 890/1982
La raccomandata informativa prevista per alcune forme di notifica non è necessaria quando la notifica avviene direttamente a mezzo posta secondo la disciplina del servizio postale ordinario.
art. 153 c.p.c.
Richiamato dalla Corte costituzionale come rimedio per la rimessione in termini ove il contribuente dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa non imputabile.
art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza opera quando la dichiarazione perviene all’indirizzo del destinatario, superabile solo con prova dell’impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
art. 19 d.lgs. 546/1992
La tempestiva notifica del preavviso è ritenuta idonea a far decorrere il termine di impugnazione delle cartelle richiamate dal preavviso stesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la violazione del diritto alla pubblica udienza per mancata trattazione in camera di consiglio, nonostante tempestiva istanza di parte, integra una nullità processuale, ma non determina la regressione del giudizio quando il giudice d’appello possa e debba comunque decidere nel merito.
- L’eccezione di tardiva costituzione del resistente è inammissibile in cassazione se non si allega e dimostra un concreto pregiudizio processuale; il termine dell’art. 23 d.lgs. 546/1992 non è perentorio e la sua violazione comporta soltanto limitazioni difensive tipizzate.
- La tardiva produzione documentale in primo grado non produce automaticamente invalidità della decisione se i medesimi documenti sono ritualmente prodotti in appello, poiché il giudizio di secondo grado consente nuove produzioni documentali nei limiti del rito tributario.
- Quando la notifica di un atto tributario o cautelare è eseguita direttamente a mezzo raccomandata dal concessionario, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non occorre una successiva raccomandata informativa, salvo prova del destinatario di mancata conoscenza incolpevole dell’atto.
- Ai fini del superamento della soglia minima per l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 si considerano tutti i crediti iscritti a ruolo, indipendentemente dalla loro natura tributaria o non tributaria.
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