Ordinanza n. 61/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 0021480 dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, notificato a mezzo pec in data 21.10.2025, con il quale è stata disposta l’esclusione di Polis società cooperativa sociale dalla procedura di gara per l’affidamento della gestione educativa e di servizi ausiliari del nido di infanzia “Il Fiordaliso”, nonché di altri servizi integrativi a contenuto educativo. Appalto riservato alle cooperative di tipo A. CIG. B79384BA29; - della nota prot. n. 0020053 del 30.09.2025, con la quale l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento della gestione educativa e di servizi ausiliari del nido di infanzia “Il Fiordaliso”, nonché di altri servizi integrativi a contenuto educativo. appalto riservato alle cooperative di tipo A. CIG. B79384BA29; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso o comunque collegato, ivi compresa l’eventuale aggiudicazione dello stesso, ove medio tempore intervenuta. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DELL’INEFFICACIA - del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more della presentazione del presente ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il 30 dicembre 2025: - della Determinazione del Responsabile di Area n. 1116 del 25.11.2025, con la quale è stato preso atto della proposta di aggiudicazione, come risultante dal verbale del RUP n. 4 del 24/11/2025, in favore della Giocolare Società Cooperativa Sociale, a seguito dello scorrimento della graduatoria; - della Determinazione del Responsabile di Area dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 1235 del 12.12.2025, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del D.lgs. 36/2023, l’aggiudicazione dell’appalto avente a oggetto l’affidamento della gestione educativa e di servizi ausiliari del nido di infanzia “Il Fiordaliso”, nonché di altri servizi integrativi a contenuto educativo. Appalto riservato alle cooperative di tipo A. CIG. B79384BA29, in favore dell’operatore economico Giocolare Società Cooperativa Sociale, che ha offerto un ribasso del 4,20% con un importo complessivamente offerto, al netto dell’Iva di € 1.183.928,56. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il 12 gennaio 2026: - della determinazione n. 995 del 21.10.2025 del Responsabile di Area dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, non comunicata alla ricorrente, avente a oggetto l’esclusione dell’operatore economico Polis Società Cooperativa Sociale; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GIOCOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE il 21 gennaio 2026 : - di tutti i provvedimenti costituenti ed inerenti il subprocedimento di anomalia, con particolare riguardo: • alla nota n. 16803 del 11.08.2025 a firma del dirigente Dott. G. Stasi con cui la Centrale Unica di Committenza comunicava a Polis l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia, nella parte in cui si limitava a richiedere all’aggiudicataria di dimostrare che il costo della manodopera dalla stessa indicato rispettasse i minimi salariali retributivi e fosse compatibile con le migliorie offerte, consistenti in 40 ore all’anno aggiuntive per ciascun educatore, senza chiedere ulteriori specifiche con riferimento agli ulteriori costi diretti ed indiretti da sostenersi per garantire la corretta esecuzione del servizio; • alla nota n. 17313 del 19.08.2025 nella parte in cui l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese si limitava a richiedere alla Studio Associato Neri Sabatini se le giustificazioni addotte dall’offerente potessero essere considerate congrue e sufficienti rispetto al costo orario per le figure individuate, senza richiedere allo stesso di verificare altresì se l’inquadramento del personale quotato fosse congruo e rispettoso delle declaratorie del CCNL applicato, avuto riguardo alle mansioni concrete descritte nell’offerta tecnica di Polis; • al verbale n. 2 del RUP del 16.09.2025 che, facendo propria la relazione del Consulente del Lavoro ivi richiamata di cui alla nota prot. 17772 del 28/08/2025, nella parte in cui considera il costo della manodopera quotato da Polis compatibile con il servizio ed il costo orario precisato nei giustificativi come congruo rispetto al CCNL applicato ed alle relative tabelle ministeriali, senza alcuna verifica ulteriore rispetto alle mansioni affidate al personale per come dettagliate nel progetto tecnico della odierna ricorrente principale; • al verbale n. 3 del RUP del 21.10.2025 ed alla nota prot. 20053 del 30.09.2025 con cui si comunicava l’avvio del procedimento di esclusione nei confronti di Polis, nella parte in cui l’Amministrazione si limitava a motivare l’esclusione sulla base dell’illegittima modifica dell’offerta e della allocazione di parte di costi della manodopera nell’ambito delle spese generali; • alla Determinazione del Responsabile di Area Dott. G. Stati, n. 995 del 21/10/2025 costituente provvedimento di esclusione nei confronti della Polis Società Cooperativa Sociale, nonché della nota n. 21480 del 21.10.2025, nella parte in cui l’Amministrazione si limitava a motivare l’esclusione dell’operatore economico sulla base dell’illegittima modifica dell’offerta e della allocazione di parte di costi della manodopera nell’ambito delle spese generali, senza alcuna indagine in ordine alla tenuta globale dell’offerta; • alla nota n. 21480 datata 21.10.2025 con la quale l’esclusione veniva comunicata alla ricorrente principale; - ove e per quanto occorra, di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per la gestione educativa e dei servizi ausiliari del nido d'infanzia "Il Fiordaliso", nonché successivi atti di proposta e aggiudicazione in favore di altra cooperativa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla gara, la comunicazione di avvio del relativo procedimento, gli atti successivi di scorrimento della graduatoria e di aggiudicazione, chiedendo anche la sospensione cautelare e la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto. La controinteressata aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contestando, tra l'altro, la verifica dell'anomalia dell'offerta della ricorrente principale e la mancata considerazione di ulteriori costi della manodopera. In sede cautelare, la ricorrente ha sostenuto che le ulteriori 40 ore annue per ciascun educatore, offerte come miglioria tecnica, fossero facoltative e non comportassero una modifica dei costi della manodopera; ha inoltre contestato la legittimità dell'esclusione e degli atti connessi. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare senza definire le eccezioni preliminari né il merito della controversia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non apparisse suscettibile di positivo apprezzamento. In particolare, ha rilevato che il computo, nel tempo dedicato alla formazione, non solo del periodo minimo pari almeno all'8% del tempo complessivo previsto dal regolamento regionale, ma anche delle ulteriori 40 ore annue per ciascun educatore offerte come miglioria tecnica, determinasse di fatto un aumento del tempo complessivo di lavoro e fosse quindi suscettibile di incrementare il costo globale della manodopera. Il giudice ha inoltre escluso, allo stato degli atti, che le ulteriori ore avessero carattere facoltativo, non essendo tale connotazione dimostrata né nell'offerta né nei successivi giustificativi. Tale circostanza confermava la possibile modifica dei costi della manodopera e di un elemento essenziale dell'offerta. Le eccezioni preliminari e ogni ulteriore questione di merito sono state lasciate impregiudicate. È stata fissata l'udienza pubblica del 16 aprile 2026. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro per ciascuna parte resistente costituita, per complessivi 2.000 euro, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per l'assenza di un apprezzabile fumus di fondatezza.
art. 57 c.p.a.
Posto a fondamento della condanna della parte soccombente alle spese della fase cautelare.
Regolamento regionale Toscana 30 luglio 2013, n. 41/R
non inferiore all’8% del tempo complessivo
Il periodo minimo di formazione previsto dal regolamento è stato distinto dalle ulteriori 40 ore annue per educatore offerte come miglioria tecnica; il computo cumulativo di tali periodi può incrementare il tempo di lavoro e il costo complessivo della manodopera.
Massime di principio
- In una procedura di gara, le ore ulteriori offerte come miglioria tecnica incidono sul costo della manodopera quando comportano un aumento effettivo del tempo complessivo di lavoro rispetto agli obblighi minimi previsti dalla disciplina di settore.
- Il carattere facoltativo di prestazioni o ore aggiuntive deve risultare dall'offerta e dai successivi giustificativi; non può essere affermato meramente in sede processuale in assenza di una dimostrazione documentale.
- La modifica dei costi della manodopera può integrare una modifica di un elemento essenziale dell'offerta, rilevante ai fini della legittimità dell'esclusione dalla gara.
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