Cassazione Civile, Ordinanza n. 20869/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante al liquidatore di una società a responsabilità limitata in liquidazione. La corte d'appello aveva determinato il compenso applicando l'art. 30 del D.M. 2 settembre 2010, n. 169, assumendo come base di calcolo il totale dell'attivo liquidato e del passivo accertato risultanti dal bilancio di liquidazione, e non i valori desumibili dal solo contratto di cessione dell'azienda che aveva consentito la chiusura della fase liquidatoria. In conseguenza di tale diverso criterio, il liquidatore era stato condannato a restituire alla società la somma percepita in eccedenza rispetto al compenso ritenuto dovuto. Il ricorrente principale ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.M. n. 169 del 2010, sostenendo che, quando la liquidazione si realizzi tramite cessione d'azienda, il valore dell'operazione dovrebbe comprendere sia il prezzo di cessione sia il venir meno delle passività, con conseguente calcolo del compenso sulla base delle poste attive e passive risultanti dal medesimo contratto e non delle sole risultanze statiche di bilancio. I soci hanno proposto ricorso incidentale condizionato, volto a riproporre censure sull'operato del liquidatore e sulla sua responsabilità, ma subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorso principale, affermando che l'art. 30 del D.M. n. 169 del 2010, per la liquidazione del compenso del liquidatore, fa riferimento alle attività realizzate e alle passività definitivamente accertate, cioè alle risultanze contabili finali confluite nel bilancio di liquidazione, e non al solo valore economico del contratto di cessione d'azienda. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva liquidato il compenso sulla base dell'attivo liquidato e del passivo accertato e aveva condannato il liquidatore a restituire l'eccedenza percepita. È stato inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. In via preliminare, la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della società in liquidazione perché notificato oltre il termine di legge. Le spese tra il ricorrente principale e la società sono state compensate; il ricorrente principale è stato invece condannato alle spese in favore dei soci controricorrenti, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 30 D.M. 2 settembre 2010, n. 169
attività realizzate; passività definitivamente accertate; liquidazione dell'attivo; estinzione delle passività
ai fini del compenso del liquidatore, la base di calcolo va individuata nelle risultanze contabili della liquidazione (attivo realizzato e passivo definitivamente accertato), non nel solo valore del contratto di cessione dell'azienda
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo per dedurre violazione di legge nella interpretazione dell'art. 30 del D.M. n. 169 del 2010
artt. 370 e 371 c.p.c.
sono stati richiamati per affermare l'inammissibilità del controricorso della società, notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale
Massime di principio
- Nel determinare il compenso del liquidatore di società, quando la disciplina applicabile richiama l'attivo realizzato e il passivo definitivamente accertato, il giudice deve fare riferimento alle risultanze finali del bilancio di liquidazione, non al valore del singolo strumento negoziale utilizzato per attuare la liquidazione.
- La cessione dell'azienda costituisce una modalità di realizzazione dell'attivo, ma non assume autonoma rilevanza come base di calcolo del compenso se la norma tariffaria collega il compenso all'intera attività liquidatoria svolta e confluita nella situazione finale della società.
- Il compenso del liquidatore va parametrato alla complessiva opera di liquidazione e non frazionato sulla base di un singolo segmento dell'attività, anche quando quest'ultimo abbia inciso in modo decisivo sulla chiusura della procedura.
- Il controricorso notificato oltre il termine decorrente dalla notifica del ricorso principale è inammissibile; la tempestività deve essere verificata in base al combinato disposto delle norme processuali sui termini per la difesa nel giudizio di legittimità.
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