Ordinanza n. 2829/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della delibera dell’AGCOM n. 50/24/CONS del 21 febbraio 2024, ad oggetto "Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto Dignità). Cont. N. 16/23/DSDI – PROC. 32/FDG)" ricevuta, tramite posta elettronica certificata, in data 1 marzo 2024, nonché di ogni atto e parere ad essa presupposto, connesso o consequenziale, tra cui, per quanto necessario, in via esemplificativa e non esaustiva, l’atto di contestazione n. 16/23/DSDI – Proc. 32/FDG, ad oggetto “Contestazione alla Società Google Ireland Limited per la violazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87", ricevuto il 2 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM recante ordinanza-ingiunzione per la violazione dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, e relativi atti presupposti
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera AGCOM n. 50/24/CONS, con la quale è stata contestata e sanzionata la violazione dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, nonché degli atti presupposti, tra cui l’atto di contestazione. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel giudizio parallelo, tuttavia, il TAR ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, per contrasto con l’art. 3 Cost., in combinato disposto con l’art. 42 Cost., con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 CEDU e all’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, nonché con gli artt. 17 e 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quali parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio in via impropria, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., ritenendo che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018, sollevata in un diverso giudizio con ordinanza n. 13378 del 29 luglio 2025, possa essere determinante per la decisione del ricorso. La sospensione opera fino alla definizione del giudizio davanti alla Corte costituzionale. Per la prosecuzione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., dovrà essere presentata istanza di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale. Non è stata definita la domanda di annullamento né valutata nel merito la legittimità della sanzione AGCOM.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla l. 9 agosto 2018, n. 96
Disposizione la cui violazione è stata contestata e sanzionata dall’AGCOM; il testo non ne espone il contenuto.
art. 9, comma 2, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla l. 9 agosto 2018, n. 96
Norma della cui legittimità costituzionale il TAR ha già investito la Corte costituzionale in un diverso giudizio; la questione è ritenuta potenzialmente determinante per la decisione del ricorso sospeso.
art. 79 c.p.a.
Costituisce, insieme all’art. 295 c.p.c., la base normativa per la sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Prevede, secondo quanto richiamato nell’ordinanza, la necessità di presentare l’istanza di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale per la prosecuzione del giudizio sospeso.
art. 295 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della sospensione del processo in presenza di una questione pregiudiziale rilevante.
art. 3 Cost.
Indicato quale parametro costituzionale della questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte, anche in combinato disposto con l’art. 42 Cost.
art. 42 Cost.
Richiamato in combinato disposto con l’art. 3 Cost. quale parametro della questione di legittimità costituzionale.
art. 117, primo comma, Cost.
Indicato quale parametro costituzionale in relazione agli obblighi derivanti dalla CEDU e dal diritto dell’Unione europea.
art. 3 CEDU
Parametro interposto rispetto all’art. 117, primo comma, Cost. nella questione rimessa alla Corte costituzionale.
art. 1 Protocollo n. 1 addizionale CEDU
Parametro interposto rispetto all’art. 117, primo comma, Cost. nella questione rimessa alla Corte costituzionale.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Parametro europeo indicato nella questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
art. 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Parametro europeo indicato nella questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
Parametri costituzionali rispetto ai quali gli artt. 17 e 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sono indicati come parametri interposti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo è ammissibile la sospensione impropria del giudizio principale quando la decisione dipende da una questione di legittimità costituzionale relativa a una norma applicabile al giudizio, sollevata in un diverso processo.
- La sospensione impropria può essere disposta quando la questione di costituzionalità pendente davanti alla Corte costituzionale è potenzialmente determinante per la decisione della controversia amministrativa sospesa.
- Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale, il giudizio amministrativo sospeso deve essere riattivato mediante istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.
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