Cassazione Civile, Ordinanza n. 25894/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2004 sulla base degli studi di settore, con recupero di ricavi non dichiarati ai fini IVA e rideterminazione del reddito d’impresa e del valore della produzione ai fini IRAP. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa, valorizzando il carattere meramente presuntivo del metodo accertativo. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduce un solo motivo: violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse male individuato l’anno d’imposta, considerato dati economici erronei e, soprattutto, non avesse correttamente applicato il criterio probatorio in materia di accertamento standardizzato, omettendo di considerare che l’Ufficio aveva rituale attivato il contraddittorio endoprocedimentale con invito rimasto senza risposta da parte del contribuente, il quale non aveva prodotto documentazione idonea a contrastare l’applicazione dello studio di settore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha osservato che, in tema di accertamento mediante studi di settore, grava sul contribuente l’onere di allegare e provare circostanze concrete idonee a giustificare uno scostamento dal reddito normale ricostruito mediante gli standard, mentre l’Ufficio deve dimostrare l’applicabilità dello standard al caso concreto. Ha inoltre ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale è centrale, ma la mancata risposta all’invito non impedisce la validità dell’accertamento e può essere valutata nel quadro probatorio. Poiché la sentenza impugnata non si era confrontata con tali principi, aveva ignorato la mancata risposta all’invito e non risultava alcuna documentazione contraria prodotta dal contribuente, la Corte ha cassato la decisione e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
è richiamato come norma violata in relazione all’accertamento induttivo basato sugli studi di settore e al relativo riparto probatorio
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
è richiamato come norma violata in relazione all’accertamento IVA fondato su presunzioni e studi di settore
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indica il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
art. 380-bis.1 c.p.c.
è richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nell’accertamento tributario fondato sugli studi di settore, il contribuente deve allegare e provare circostanze concrete e specifiche idonee a dimostrare che la propria attività si discosta dal modello normale cui lo standard fa riferimento.
- L’ente impositore ha l’onere di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto; il giudice deve verificare sia tale applicabilità sia le eventuali prove contrarie offerte dal contribuente.
- Il contraddittorio endoprocedimentale è elemento centrale dell’accertamento standardizzato, ma la mancata risposta all’invito non impedisce di per sé la legittimità dell’atto, potendo l’Ufficio motivare l’accertamento sulla base degli standards e il giudice valorizzare l’inerzia del contribuente nel complesso del materiale probatorio.
- Se il contribuente non contesta con elementi documentali o comunque idonei la pretesa fondata sugli studi di settore, il giudice di merito non può limitarsi a formule generiche o dubitative, ma deve confrontarsi specificamente con il riparto dell’onere probatorio e con la mancata partecipazione al contraddittorio.
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