Sentenza n. 1124/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, Sportello Unico per l'Immigrazione, Prot. n. P-FI/L/Q/2024/101276 emesso il 22 maggio 2024 e notificato il 2 settembre 2025 a mani, che dispone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 31 del D.P.R. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo l'insufficienza e la genericità della motivazione, fondata su valutazioni relative alle scelte imprenditoriali del datore di lavoro che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero dovuto essere affidate a un soggetto tecnicamente competente. Ha sostenuto inoltre che i requisiti per il rilascio del nulla osta erano già stati accertati al momento dell'emissione e che, pertanto, non sarebbe stato possibile procedere successivamente alla revoca, salvo i casi da lui indicati. Il ricorrente ha censurato anche l'omessa comunicazione personale dell'avvio del procedimento di revoca e del provvedimento conclusivo, osservando che la revoca sarebbe stata possibile soltanto in caso di mancata presentazione del lavoratore presso la Prefettura entro otto giorni, adempimento che egli aveva rispettato. In via preliminare ha chiesto la rimessione in termini, deducendo di avere avuto conoscenza della revoca soltanto il 2 settembre 2025.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo: in assenza di comunicazione o notificazione individuale dell'atto, il termine per l'impugnazione decorre dalla piena conoscenza effettiva; poiché il ricorso era stato notificato il 19 settembre 2025, esso è stato considerato ricevibile. Nel merito, il TAR ha respinto tutte le censure. La previa emissione del nulla osta non impedisce la successiva revoca, poiché il nulla osta rilasciato secondo la procedura semplificata può essere revocato quando vengano successivamente accertati elementi ostativi. Il controllo sulla congruità delle richieste del datore di lavoro era stato svolto dall'Ispettorato territoriale del lavoro, soggetto professionalmente qualificato e individuato dalla legge, sulla base degli indici normativi relativi a capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e attività dell'impresa. Il ricorrente non aveva contestato la veridicità dei dati utilizzati e le conclusioni dell'Amministrazione sono state ritenute coerenti con l'istruttoria, non illogiche né irragionevoli. È stata inoltre ritenuta legittima la comunicazione di avvio del procedimento effettuata soltanto nei confronti del datore di lavoro, poiché le ragioni della revoca riguardavano esclusivamente la situazione economica, finanziaria e occupazionale dell'impresa e non la posizione personale del lavoratore. L'omessa comunicazione del provvedimento finale non ne determina l'invalidità, ma incide sulla sua efficacia e sulla decorrenza del termine per impugnarlo, che decorre dalla conoscenza effettiva. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro in favore del lavoratore straniero.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 22 d.lgs. 286/1998, della procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.
La procedura semplificata consente il rilascio del nulla osta anche prima dell'acquisizione di tutte le informazioni ostative; il successivo accertamento di tali elementi legittima la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso.
art. 24-bis, commi 1, 2 e 4, d.lgs. 286/1998
Attribuisce all'Ispettorato territoriale del lavoro il controllo sui requisiti del datore di lavoro e sulla congruità del numero delle richieste, considerando capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività svolta.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento di revoca deve essere effettuata nei confronti dei soggetti direttamente coinvolti dalle ragioni ostative; quando tali ragioni riguardano esclusivamente il datore di lavoro, è sufficiente la comunicazione a quest'ultimo e non è necessario coinvolgere il lavoratore.
art. 21-bis, comma 1, l. 241/1990
L'omessa comunicazione del provvedimento limitativo non ne determina la validità, ma incide sulla sua efficacia nei confronti del destinatario.
art. 29 c.p.a.
L'azione di annullamento è soggetta al termine decadenziale previsto dal codice del processo amministrativo.
art. 41, comma 2, c.p.a.
In mancanza di comunicazione o notificazione individuale, il termine per l'impugnazione decorre dalla piena conoscenza dell'atto; tale regola ha consentito di ritenere tempestivo il ricorso.
Massime di principio
- Il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato mediante una procedura semplificata non è necessariamente definitivo: quando il rilascio sia avvenuto senza che fossero ancora acquisite informazioni sugli elementi ostativi previsti dalla legge, il loro successivo accertamento consente la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso.
- Il controllo sulla congruità del numero di lavoratori stranieri richiesti dal datore di lavoro può essere svolto dall'Ispettorato territoriale del lavoro sulla base di indici quali capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività. Se i dati considerati non sono contestati e la valutazione è coerente con l'istruttoria, il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa in assenza di illogicità o irragionevolezza.
- Quando la revoca del nulla osta è motivata esclusivamente da circostanze riferibili alla situazione economica, finanziaria e occupazionale del datore di lavoro, la comunicazione di avvio del procedimento può essere effettuata soltanto nei confronti di quest'ultimo; il lavoratore deve essere coinvolto quando le ragioni ostative riguardano, in tutto o in parte, la sua posizione personale.
- L'omessa comunicazione del provvedimento di revoca al destinatario incide sull'efficacia dell'atto e sulla decorrenza del termine per impugnarlo, ma non ne determina l'invalidità. In assenza di notificazione o comunicazione individuale, il termine decorre dalla piena conoscenza effettiva dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →