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Sentenza

Sentenza del 20/10/2021 n. 29105 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio contestava la qualificazione come operazioni esenti ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 27-ter, per gli anni 2006 e 2007: riteneva imponibili le fatture emesse dalla società perché la stessa non rientrerebbe tra gli "organismi di diritto pubblico" o tra le altre categorie riconosciute beneficiarie dell'esenzione. In aggiunta si contestavano maggiori imposte IRES e IRAP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio e compensato le spese. Pur escludendo che la società costituisca, ai fini IVA, un "organismo di diritto pubblico" (in quanto società commerciale che opera in regime di diritto privato e priva di prerogative di pubblica autorità), la Corte ha confermato la possibilità che la stessa rientri nell'esenzione come "ente avente finalità di assistenza sociale". La sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esenzione alla Sodalitas è quindi stata sostanzialmente mantenuta, correggendone la motivazione con riferimento ai principi comunitari e nazionali sull'interpretazione restrittiva delle esenzioni IVA.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 27-ter

    La disposizione concede esenzione per prestazioni connesse all'assistenza sociale; va interpretata restrittivamente in quanto deroga al principio generale di imponibilità. L'ambito soggettivo dei beneficiari non coincide automaticamente con le definizioni del diritto degli appalti.

  • Direttiva UE 77/388/CEE (Sesta direttiva), art. 4 comma 5; art. 13 parte A, lett. g)

    Stabilisce che Stati, regioni, comuni e altri organismi di diritto pubblico possono essere esclusi dall'applicazione dell'IVA quando agiscono come autorità pubbliche; tuttavia l'esenzione è subordinata al requisito che l'attività sia svolta in veste di pubblica autorità ed è soggetta ai limiti volti a prevenire distorsioni di concorrenza.

  • D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 26 (Codice degli appalti)

    Definisce 'organismo di diritto pubblico' per finalità di appalti pubblici; la Corte ha ritenuto che tale definizione non possa essere automaticamente estesa all'ambito IVA, perché la ratio è diversa e l'ambito di applicazione dell'esenzione IVA richiede un'interpretazione più restrittiva.

  • Direttiva UE 2006/112/CE

    Riferimento normativo europeo vigente in materia di IVA: i criteri interpretativi della disciplina comunitaria sull'IVA devono essere considerati nel definire l'ambito delle esenzioni nazionali.

  • D.P.C.M. 16 febbraio 1990

    Indicazioni sui criteri oggettivi per l'accertamento della natura degli enti di assistenza e beneficenza che il giudice può utilizzare per valutare concretamente la finalità assistenziale dell'ente.

  • L. n. 328 del 2000, art. 10

    Norma di riordino delle IPAB e possibilità di trasformazione giuridica: richiamata per il quadro normativo sulle istituzioni di assistenza e sul loro possibile regime giuridico.

Massime di principio

  • Per l'esenzione IVA occorre distinguere nettamente tra 'organismo di diritto pubblico' ai fini degli appalti pubblici e la nozione rilevante ai fini IVA: non sono sovrapponibili e la definizione degli appalti non può essere automaticamente trasposta all'IVA.
  • L'esenzione prevista dall'art. 10, n. 27-ter DPR 633/1972 va interpretata restrittivamente: essa opera se l'attività è svolta in veste di pubblica autorità o se l'ente è riconosciuto, in concreto, come avente finalità di assistenza sociale secondo i criteri sostanziali (non solo formali).
  • La forma societaria (anche se a capitale privato o societaria) non esclude automaticamente l'agevolazione: ciò che conta è la natura effettiva dell'attività svolta, la finalità sociale prevalente e l'assenza di una sistematica ricerca del profitto, accertabili in concreto dal giudice.
  • La qualificazione come 'ente avente finalità di assistenza sociale' può essere accertata in sede giudiziale sulla base di statuto, oggetto sociale, modalità di gestione, rapporto con enti pubblici, tariffe praticate e modalità di finanziamento; non è indispensabile un formale riconoscimento amministrativo.
  • Se l'ente non dispone di prerogative di pubblica autorità e opera sostanzialmente sul mercato in regime di diritto privato, esso è normalmente soggetto passivo IVA salvo che non emerga il carattere sociale dell'attività ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale.
  • Va sempre valutato il rischio di distorsione di concorrenza: se l'esenzione comporterebbe rilevanti distorsioni concorrenziali, secondo i parametri comunitari l'ente potrebbe dover essere considerato soggetto passivo per quelle attività.

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