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Sentenza

Sentenza del 20/10/2021 n. 29134 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento contestandone l'inesistenza della notifica e l'erroneità del recupero relativo all'anno d'imposta 2005. In sede di cassazione Riscossione Sicilia ha dedotto due motivi principali: (1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.602/1973 art.26 e dell'art.139 c.p.c. (nonché richiamo a norme processuali tributarie) per l'erronea valutazione da parte della CTR dell'inesistenza della notifica; (2) violazione e falsa applicazione degli artt.148,149,160 c.p.c., dell'art.2719 c.c. e riferimenti a norme sul processo telematico, sostenendo la validità della notifica effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento e la correttezza delle presunzioni di consegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendo fondata la contestazione di Riscossione Sicilia sulla dichiarata inesistenza della notifica. La Corte ha ribadito che la notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal concessionario si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede relata; ha altresì precisato che eventuali vizi astratti della notifica sarebbero comunque sanati ex art.156 c.p.c. con la proposizione del ricorso innanzi alla CTP. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.602 del 1973, art.26

    La Corte interpreta l'art.26 nel senso che il concessionario può notificare la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si perfeziona con la data indicata nell'AR senza necessità di relata e il concessionario deve conservare matrice o copia con l'avviso per cinque anni.

  • Codice di Procedura Civile, art.139

    Richiamato con riguardo ai requisiti della firma sull'avviso di ricevimento: una firma illeggibile o la firma in luogo della consegna non esclude la validità della notifica fino a querela di falso.

  • Codice di Procedura Civile, art.160

    Le ipotesi di nullità previste dall'art.160 c.p.c. non risultano integrarsi nella fattispecie esaminata; dunque non si può affermare l'inesistenza della notifica per tali ragioni.

  • Codice di Procedura Civile, art.156

    Eventuali vizi di notifica sono sanati dalla proposizione del ricorso davanti alla CTP (sanatoria processuale ex art.156 c.p.c.).

  • Legge n.546 del 1992, art.16 (e artt. 20, 53 richiamati)

    Nel processo tributario la notificazione mediante spedizione diretta a mezzo raccomandata è ammessa e le indicazioni richieste sull'AR sono quelle del regolamento postale quando l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario.

  • L. n.890 del 1982, art.7, comma 2

    Indica le persone ammesse a ricevere la corrispondenza: la consegna a tali persone è equiparata alla consegna al destinatario ai fini della validità della notifica.

  • D.Lgs. n.82 del 2005, art.43

    Richiamato nei motivi di ricorso connessi alle modalità di comunicazione e notificazione (riferimenti al processo telematico/forme di comunicazione elettronica), senza però incidere sul principio di validità della raccomandata con AR nel caso concreto.

  • Codice Civile, art.2719

    Richiamato in relazione a presunzioni probatorie inerenti documenti e notifiche; la Corte valuta la mera esistenza dell'AR come presunzione di consegna salvo prova contraria.

Massime di principio

  • La notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona alla data indicata nell'AR e non richiede relata di notificazione.
  • Una firma illeggibile sull'avviso di ricevimento o la sottoscrizione da parte di una persona rinvenuta nel domicilio (anche in rapporto di parentela) non invalida la notifica, salvo che non si provi la falsità mediante querela di falso.
  • Se il contribuente promuove il ricorso davanti alla CTP, eventuali vizi formali della notifica possono essere considerati sanati ai sensi dell'art.156 c.p.c.
  • Quando la parte utilizza la spedizione diretta (raccomandata) per notificare atti processuali, le indicazioni rilevanti sull'AR sono quelle previste dal regolamento postale piuttosto che le prescrizioni formali dell'art.139 c.p.c.
  • Per contestare efficacemente la notifica l'onere probatorio grava su chi afferma l'inesistenza: l'agente di riscossione è legittimato a far valere l'AR e la conservazione della matrice; il giudice può disporre valutazioni o ordinare prove, ma la semplice irregolarità apparente non basta a dichiarare inesistente la notificazione.

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