Circolare numero 56 del 30-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare rinnova e disciplina la convenzione tra INPS e Acli Terra per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono richiamate le istruzioni operative già fornite con la circolare n. 98 del 2000, aggiornati il testo convenzionale e il costo del servizio, fissato in 0,54 euro per delega. Sono inoltre precisati i requisiti di validità della delega, le modalità e i tempi dei versamenti all’associazione, gli oneri a carico della stessa e la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2010.
Convenzione INPS-Acli Terra per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-Acli Terra per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare aggiorna la disciplina operativa relativa alla convenzione tra INPS e Acli Terra per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il documento richiama la precedente circolare n. 98 del 18 maggio 2000 e fornisce le istruzioni applicative e contabili connesse al nuovo testo convenzionale sottoscritto il 14 gennaio 2010.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La trattenuta può essere effettuata sui lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsti dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla convenzione richiamata dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La sigla con cui l’organizzazione deve essere indicata nelle deleghe è "Acli Terra".
Requisiti di validità della delega
La convenzione ribadisce che la delega deve essere contenuta nel modulo della domanda di prestazione e deve rispettare requisiti formali e sostanziali specifici. In particolare:
- deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
- deve recare il timbro dell’associazione sindacale stipulante;
- deve essere firmata dal rappresentante dell’associazione.
Le strutture periferiche dell’Istituto devono verificare che le deleghe rispettino tutti gli elementi previsti dal testo convenzionale e dal modello Prest.Agr. 21 T.P. La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno a cui la prestazione si riferisce. Le deleghe pervenute successivamente alla domanda non sono prese in considerazione.
Recesso, revoca e restituzione delle somme
La convenzione prevede che, in caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale sia tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Il testo convenzionale disciplina quindi anche gli effetti della mancata erogazione o del venir meno della prestazione rispetto alle trattenute già operate.
Modalità di versamento all’associazione
L’INPS deve versare ad Acli Terra l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, al netto:
- delle spese previste per il servizio;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello del pagamento delle prestazioni. Il pagamento avviene mediante ordine di bonifico su un apposito conto corrente bancario indicato annualmente da Acli Terra all’INPS; le strutture dell’Istituto riceveranno successivamente le coordinate complete di IBAN.
Informazioni trasmesse all’associazione
L’Istituto deve inviare ad Acli Terra supporti telematici o elenchi suddivisi per provincia e comune, contenenti:
- i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta;
- i relativi dati anagrafici;
- l’importo trattenuto.
La convenzione prevede inoltre che, qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’associazione debba rimborsare le somme a semplice richiesta dell’INPS.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Il costo del servizio è determinato in 0,54 euro per singola delega. La circolare richiama anche la determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, da cui deriva il costo attuale per la gestione della delega per singola prestazione. L’associazione si impegna a ristorare l’INPS per le spese affrontate nell’espletamento del servizio di esazione e a sostenere ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Responsabilità e controversie
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale. Acli Terra, a sua volta, esonera l’Istituto da ogni responsabilità e, in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, si obbliga a:
- rimborsare al lavoratore la ritenuta operata;
- ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti dalle controversie;
- rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. Il rinnovo annuale deve essere richiesto da Acli Terra mediante lettera raccomandata da inviare all’Istituto entro il 30 settembre di ciascun anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e per i conseguenti versamenti ad Acli Terra, la circolare rinvia integralmente alle istruzioni già contenute nella circolare n. 98 del 18 maggio 2000. Le strutture periferiche devono quindi fare riferimento a tali indicazioni per la gestione operativa e contabile delle trattenute.
Punti principali
Nuova convenzione e aggiornamento del servizio
Il 14 gennaio 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e Acli Terra, approvato con determinazione n. 246 del 18 dicembre 2009, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973. Il costo del servizio è fissato in 0,54 euro per singola delega, con possibilità per Acli Terra di accettare eventuali future variazioni del costo.
Requisiti e validità della delega
La delega deve rispettare i requisiti di sostanza e forma indicati nell’art. 2 della convenzione e nel modello Prest.Agr. 21 T.P. Deve essere sottoscritta dal lavoratore, recare il timbro dell’associazione e la firma del rappresentante. Va presentata insieme alla domanda di disoccupazione agricola; le deleghe presentate successivamente non sono considerate valide. La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
Soggetti beneficiari e prestazioni interessate
La trattenuta può riguardare i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsti dalla normativa richiamata nella convenzione. La sigla da utilizzare sulle deleghe è "Acli Terra".
Versamenti e flussi informativi
L’INPS versa ad Acli Terra l’intero importo delle trattenute operate mensilmente, al netto delle spese di servizio e di eventuali trattenute già versate ma non dovute. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, con periodicità conforme all’art. 5 della convenzione. L’INPS trasmette all’associazione supporti telematici o elenchi per provincia e comune con i dati anagrafici dei soggetti interessati e l’importo trattenuto.
Conto corrente e modalità di pagamento
I versamenti devono essere effettuati mediante bonifico su un apposito conto corrente bancario indicato annualmente da Acli Terra all’INPS; un successivo messaggio comunicherà alle strutture dell’Istituto le coordinate complete di IBAN. La sede dell’associazione è indicata in Via San Damaso, 13 – 00165 Roma.
Oneri, responsabilità e rimborsi
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione sono a carico di Acli Terra. L’associazione deve ristorare l’INPS per i costi del servizio di esazione e, se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, rimborsare le somme su semplice richiesta dell’Istituto. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, Acli Terra deve rimborsare il lavoratore della trattenuta e tenere indenne l’INPS da eventuali conseguenze negative e dalle spese giudiziarie sostenute.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. Il rinnovo annuale deve essere richiesto da Acli Terra con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Richiamo alle istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti ad Acli Terra, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 98 del 18 maggio 2000.
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