Sentenza n. 985/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3360/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3360/2024, recante condanna all’accredito di complessivi € 1.000 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3360/2024, notificata all’Amministrazione e non impugnata, non aveva accreditato sulla carta elettronica del docente l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000. Ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era divenuta definitiva, come attestato dalla certificazione di cancelleria relativa alla mancata impugnazione, e il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze rivendicate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, individuato nel dirigente della DGOSV o in un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; da tale momento la parte interessata deve attivarsi per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori, contributo unificato se versato e con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore inadempimento; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino al soddisfo o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza nei confronti di un’amministrazione pubblica può essere proposto dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il riferimento normativo per la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il commissario deve presentare la parcella entro il termine previsto a pena di decadenza, decorrente, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è divenuto definitivo, la definitività è comprovata dalla documentazione pertinente e l’amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento, ordinare l’esecuzione integrale del titolo, nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e porre a carico dell’amministrazione una penalità di mora.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione; dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
- L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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