Sentenza del 13/07/2018 n. 18632 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento IRES 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deducibilità degli interessi passivi pagati alla controllante olandese N. I. B.V. per un finanziamento utilizzato per acquistare dalla stessa controllante la partecipazione totalitaria in M. S.p.A. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'ammissibilità dell'appello dell'Agenzia, la violazione della disciplina antielusiva e la valutazione della necessità economica del finanziamento. L'Amministrazione ha sostenuto che l'operazione fosse stata strutturata essenzialmente per trasferire interessi deducibili in Italia, riducendo il reddito imponibile del consolidato, invece di remunerare l'investimento mediante dividendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso quanto alla legittimità dell'accertamento e ha confermato che l'operazione costituiva abuso del diritto. La vendita finanziata dalla stessa venditrice, che aveva ricevuto la partecipazione mediante conferimento senza sostenere oneri finanziari, è stata ritenuta priva di valide ragioni economiche autonome e finalizzata principalmente a generare interessi passivi deducibili, aggirando l'art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR. È stata però cassata la sentenza limitatamente alla determinazione delle sanzioni, per consentire al giudice di merito di verificare l'applicazione della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 158/2015. Il giudizio è stato rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Consente di disconoscere i vantaggi fiscali derivanti da operazioni elusive prive di valide ragioni economiche e dirette ad aggirare obblighi o divieti tributari.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 9, lettera a)
La disposizione è stata ritenuta aggirata mediante la trasformazione della remunerazione dell'investimento, normalmente realizzabile attraverso dividendi, in interessi attivi per la controllante e interessi passivi deducibili per la società italiana.
D.Lgs. n. 158 del 2015
La disciplina sanzionatoria sopravvenuta può applicarsi ai processi in corso se più favorevole in concreto, imponendo una nuova valutazione della misura della sanzione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi d'appello è assolto anche quando l'Amministrazione ripropone le ragioni già dedotte in primo grado, purché l'atto consenta di individuare in modo inequivoco le critiche alla sentenza impugnata.
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure riconducibili ai motivi tassativamente previsti dalla norma; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione dei fatti e delle prove rispetto a quella del giudice di merito.
Principio generale antiabuso derivante dagli artt. 53 e 3 Cost.
Il divieto di abuso del diritto impedisce di ottenere vantaggi fiscali mediante strumenti giuridici formalmente leciti ma utilizzati in modo distorto, quando l'operazione sia priva di ragioni economiche apprezzabili diverse dal risparmio d'imposta.
Massime di principio
- Un'operazione non è automaticamente lecita solo perché non viola testualmente una specifica norma: può essere contestata come abusiva se produce un vantaggio fiscale indebito attraverso un uso distorto di strumenti giuridici.
- L'abuso richiede normalmente la combinazione di un vantaggio fiscale e dell'assenza di ragioni economiche sostanziali, non marginali e coerenti con una logica di mercato.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare il disegno elusivo, il vantaggio fiscale e l'irragionevolezza della struttura negoziale; il contribuente deve dimostrare le ragioni economiche alternative o concorrenti che giustificano l'operazione.
- Nei gruppi societari, finanziamenti infragruppo e compravendite tra controllante e controllata sono particolarmente esposti a contestazioni quando sembrano creati principalmente per trasferire deduzioni o trasformare dividendi in interessi deducibili.
- La valutazione deve concentrarsi sull'operazione concretamente contestata e sulla sua convenienza economica, non soltanto sui benefici industriali complessivi dell'intero progetto societario.
- In Cassazione non è generalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito; occorre denunciare specifici errori di diritto o vizi processuali.
- Una disciplina sanzionatoria successiva può incidere sui processi pendenti soltanto dopo una verifica concreta dell'effettiva maggiore favorevolezza, non automaticamente.
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