Cassazione Penale, Sentenza n. 21165/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato; il ricorrente deduceva violazione dell'art. 159 c.p.p. e vizio di motivazione per avere ritenuto applicabile il rito dell'irreperibilità nonostante, a suo avviso, sussistesse un domicilio in Italia (Castel San Giovanni, via dei Pellegrini n. 6) e non fosse più attuale il decreto di irreperibilità emesso il 17/11/2020. Sosteneva inoltre che, qualora fosse stato dichiarato reperibile, il giudice avrebbe dovuto valutare nuovamente l'attualità della pericolosità sociale e disporre ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dalla difesa e dall'UEPE.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Conferma che il decreto di irreperibilità non risultava superato dalla sporadica o altalenante presenza del ricorrente sul territorio né dalla partecipazione a qualche udienza, in assenza di elezione di domicilio e alla luce degli accertamenti di polizia del 28/05/2022 che non avevano reperito Duka all'indirizzo indicato e riportavano dichiarazioni secondo cui il ricorrente si trovava in Albania. La Corte ritiene regolare il procedimento e condivisibili le conclusioni dei giudici di merito circa la sussistenza della pericolosità sociale, evidenziando le reiterate condanne per sfruttamento della prostituzione (anche con sequestro di persona), la reiterazione nel tempo, i comportamenti trasgressivi in periodo di detenzione domiciliare, la precarietà abitativa e l'assenza di mezzi di sostentamento leciti. Conseguentemente, rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza del ricorrente come presunta violata; la Corte tuttavia ritiene che l'uso del rito dell'irreperibilità fosse corretto perché il decreto non era stato superato da mere presenze sporadiche e in assenza di elezione di domicilio formale.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (euro 3.000) a carico del ricorrente in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il decreto di irreperibilità non è automaticamente superato dalla presenza sporadica in Italia o dalla partecipazione occasionale a udienze: serve un'elezione di domicilio o elementi certi e persistenti che dimostrino la reperibilità.
- Accertamenti di polizia (verifiche domiciliari, dichiarazioni di terzi) che attestano l'assenza del soggetto presso l'indirizzo indicato sono rilevanti e possono giustificare la prosecuzione del rito per irreperibili.
- Per contestare validamente l'uso del rito dell'irreperibilità è necessario fornire prove documentali e circostanziate della residenza abituale o dell'elezione di domicilio in Italia e dimostrare che la notifica poteva essere regolarmente eseguita.
- La valutazione della pericolosità sociale può fondarsi su condanne reiterate per reati gravi, sulla loro ripetizione nel tempo e sul comportamento del soggetto durante misure detentive; tali elementi rafforzano la legittimità dell'applicazione di misure di sicurezza come l'espulsione.
- Le censure generiche o ripetitive già esaminate in sede di merito e non corredate da specifiche ricostruzioni giuridiche o probatorie sono destinate all'inammissibilità in cassazione e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21027/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21029/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21034/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21037/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21038/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21040/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →