Sentenza n. 8/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto di divieto detenzione armi, munizioni ed esplosivi emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia in data -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 6 dicembre 2021, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, ha lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente approfondito la sua personalità e avrebbe fondato il giudizio di inaffidabilità sul solo episodio del rinvenimento, presso la sua abitazione, di armi legalmente detenute in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia. Secondo il ricorrente, il pericolo di abuso delle armi avrebbe dovuto essere comprovato attraverso una valutazione complessiva della personalità e non del singolo episodio.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto all'omessa comunicazione di avvio, ha ritenuto che i provvedimenti in materia di armi siano preordinati alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e caratterizzati, per loro natura, da esigenze di urgenza e celerità tali da consentire l'omissione della comunicazione prevista dall'art. 7 l. 241/1990. Quanto al difetto di istruttoria e motivazione, il Collegio ha osservato che, in caso di trasferimento delle armi in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia, il possessore è tenuto a presentare una nuova denuncia, anche telematica. Tale obbligo è funzionale ai controlli dell'Autorità di pubblica sicurezza previsti dall'art. 38, comma 7, T.U.L.P.S. L'omessa denuncia non può quindi essere qualificata come mera dimenticanza o errore materiale, potendo sintomaticamente dimostrare incuria e negligenza nell'osservanza degli obblighi di custodia e consentire un giudizio di non totale affidabilità. I provvedimenti in materia di armi hanno natura discrezionale, preventiva e cautelare; la valutazione prefettizia consiste in un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abuso, più rigoroso di un giudizio di pericolosità e fondabile anche su fatti non integranti reato, condanna o misura di pubblica sicurezza. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della ragionevolezza e dell'assenza di arbitrarietà o illogicità. Nel caso concreto, il fatto, incontestato, è stato ritenuto idoneo a sorreggere il giudizio di inaffidabilità. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa quando il procedimento, per la natura del provvedimento in materia di armi e per le esigenze di tutela dell'incolumità pubblica, presenta particolari ragioni di urgenza e celerità.
art. 38, comma 7, T.U.L.P.S.
L'obbligo di denunciare nuovamente l'arma quando essa venga trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia consente all'Autorità di pubblica sicurezza di effettuare verifiche e adottare misure di salvaguardia dell'ordine pubblico.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo ai fini della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Massime di principio
- I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, essendo diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, possono essere adottati senza comunicazione di avvio del procedimento quando ricorrano le connesse esigenze di urgenza e celerità.
- Il trasferimento di armi in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia impone al detentore di presentare una nuova denuncia; l'omissione può assumere rilievo sintomatico ai fini del giudizio di affidabilità e non deve essere necessariamente qualificata come mera dimenticanza o errore materiale.
- Il divieto di detenzione di armi costituisce misura discrezionale, preventiva e cautelare, fondata su una prognosi ex ante sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abuso; tale prognosi può basarsi anche su fatti non costituenti reato, non sanzionati penalmente o non riconducibili a una misura di pubblica sicurezza.
- Il sindacato del giudice sulle valutazioni prefettizie in materia di armi resta circoscritto alla verifica della ragionevolezza, dell'assenza di arbitrarietà e dell'illogicità manifesta; una circostanza fattuale incontestata e sintomatica dell'inosservanza degli obblighi di custodia può legittimamente sorreggere il divieto.
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