Cassazione Penale, Sentenza n. 50005/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.1 e c.2 n.2-bis c.p.). Due motivi principali: 1) censura della qualificazione dell'aggravante della "minorata difesa" ex art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p., contestando che il solo uso di Internet non possa automaticamente integrare tale aggravante; 2) censura della decisione che ha negato il riconoscimento dell'attenuante per riparazione del danno (art. 62 n.6 c.p.), sostenendo che il risarcimento era intervenuto prima dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato e quindi doveva essere valutato come tempestivo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: la Corte ha confermato che, in concreto, l'utilizzo di strumenti telematici può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa quando vengano dimostrati gli specifici vantaggi tratti dal reo (es. occultamento dell'identità, artifici informatici, impedimento delle cautele ordinarie). Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto errata la valutazione della Corte territoriale circa la intempestività del risarcimento, stabilendo che, nel rito abbreviato, la riparazione del danno rileva se intervenuta prima dell'ordinanza di ammissione al rito. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per valutare la sussistenza dei requisiti di integrità ed effettività del risarcimento.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen., commi 1 e 2, n. 2-bis
La circostanza aggravante della "minorata difesa" si realizza quando l'agente approfitti di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la difesa privata; l'uso della rete Internet può integrare tale aggravante se, nelle specifiche modalità fattuali, ha concretamente agevolato la condotta fraudolenta e ostacolato le cautele o l'accertamento immediato del reato.
art. 62, n. 6, cod. pen.
La riduzione di pena per riparazione del danno è riconoscibile anche nel rito abbreviato purché la riparazione (risarcimento o restituzione) sia intervenuta prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito; la tempestività e l'effettività sono elementi da valutare concretamente.
Sez. Unite, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la ratio dell'aggravante della minorata difesa: l'aumento del disvalore della condotta quando l'agente sfrutti il contesto che facilita l'azione delittuosa; fornisce il quadro interpretativo per applicare l'aggravante anche in contesti virtuali se vi è concreto vantaggio per il reo.
Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022 (Casagrande) e giurisprudenza afferente
Principi consolidati secondo cui, nel rito abbreviato, la riparazione del danno rileva ai fini dell'attenuante se effettuata prima dell'ordinanza che ammette il rito; la Corte richiama questi precedenti per correggere la valutazione della Corte territoriale.
Massime di principio
- L'utilizzo di strumenti telematici (Internet, piattaforme di vendita) non esclude in astratto l'applicazione dell'aggravante per minorata difesa: va valutato caso per caso se le modalità telematiche hanno in concreto favorito l'illecito e ostacolato le cautele o l'accertamento.
- Per dimostrare l'aggravante ex art. 640, comma 2, n. 2-bis, è necessario accertare (a) l'esistenza di circostanze di tempo/luogo/persona idonee a ostacolare la difesa, (b) la produzione in concreto dell'effetto ostacolante e (c) che l'agente ne abbia effettivamente "profittato" consapevolmente.
- La semplice conclusione della transazione online non determina automaticamente l'aggravante: se la trattativa e la consegna avvengono con possibilità reali di verifica in presenza o il mezzo telematico non ha avvantaggiato il reo, l'aggravante potrebbe non sussistere.
- Per ottenere il beneficio dell'attenuante per riparazione del danno nel rito abbreviato, il risarcimento deve essere documentato e intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito; la tempestività e l'integralità/eccessività della riparazione sono elementi decisivi e devono risultare dagli atti.
- In casi analoghi è cruciale conservare e produrre prove documentali precise (ricevute di pagamento, comunicazioni antecedenti all'ordinanza, dati di consegna, contatti telematici) per dimostrare sia l'assenza di vantaggi concreti derivanti dall'uso della rete sia la tempestività/completezza della riparazione.
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