Cassazione Civile, Ordinanza n. 10031/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente di un ente locale aveva prestato attività in base a più incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, succedutisi senza soluzione di continuità per vari anni. In primo grado era stata riconosciuta solo una somma a titolo di incentivo, mentre erano state respinte le domande di accertamento di un rapporto a tempo indeterminato, di risarcimento del danno per la asserita illegittima reiterazione dei contratti, di monetizzazione delle ferie non godute, di premio di produzione per il biennio 2006-2007 e di arretrati retributivi. In appello, il solo lavoratore aveva censurato tali statuizioni. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione della disciplina sui contratti a termine e sugli incarichi dirigenziali degli enti locali, sostenendo che i rapporti fossero stati reiterati oltre i limiti consentiti e oltre il mandato del sindaco; (2) violazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, per avere negato il risarcimento del danno da reiterazione illegittima; (3) violazione delle norme civili, costituzionali e unionale sul diritto alle ferie, per avere negato l'indennità sostitutiva delle ferie non godute; (4) violazione del CCNL dirigenza autonomie locali 2006-2007, per avere respinto la domanda di arretrati nonostante la pretesa fosse stata specificamente quantificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo legittimi gli incarichi dirigenziali a termine conferiti ex art. 110 d.lgs. n. 267/2000 e insussistente, per derivazione, la domanda risarcitoria fondata sulla asserita illegittima reiterazione. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando il principio secondo cui il dirigente pubblico che non abbia fruito delle ferie al momento della cessazione del rapporto ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo prova datoriale di averlo posto concretamente in condizione di esercitare il diritto mediante adeguata informazione e, se del caso, invito formale. Ha accolto anche il quarto motivo, osservando che la domanda di arretrati era stata sufficientemente specificata e quantificata sulla base del CCNL applicabile, sicché la Corte d'appello non poteva definirla generica senza esaminarne il merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. n. 267/2000
gli incarichi dirigenziali conferiti dagli enti locali ai sensi di questa norma sono rapporti peculiari, temporanei ed eccezionali, soggetti a un limite temporale correlato al mandato elettorale e da valutare singolarmente, non per la durata complessiva dei rinnovi.
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 368/2001
alla dirigenza è inapplicabile la disciplina generale dei contratti a termine, salvo le disposizioni espressamente richiamate, tra cui il limite massimo quinquennale e le discriminazioni retributive.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
è invocato dal ricorrente per il risarcimento da illegittima reiterazione, ma la censura è stata respinta perché i contratti sono stati ritenuti legittimi.
art. 36 Cost.
il diritto alle ferie annuali retribuite è riconnesso al principio costituzionale di effettivo riposo e svago del lavoratore.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile e, alla cessazione del rapporto, dà diritto a indennità sostitutiva se non fruito.
art. 2, commi 2 e 3, CCNL dirigenza autonomie locali biennio economico 2006-2007
è base normativa della pretesa agli arretrati retributivi a decorrere dalla stipula del contratto collettivo.
art. 14 CCNL dirigenza autonomie locali biennio economico 2006-2007
quantifica gli incrementi economici spettanti e consente la determinazione della somma richiesta a titolo di arretrati.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
la Corte richiama i precedenti conformi come principio da seguire nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, per insussistenza dei presupposti processuali.
art. 51, commi 5 e ss., legge n. 142/1990
richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della reiterazione degli incarichi dirigenziali.
art. 1463 c.c.
invocato tra le norme poste a sostegno del motivo sulle ferie non godute, senza autonoma decisività nella motivazione.
art. 2037 c.c.
invocato dal ricorrente nel motivo sulle ferie non godute, nel quadro delle norme asseritamente violate.
art. 1207 c.c.
invocato dal ricorrente nel motivo sulle ferie non godute.
art. 1217 c.c.
invocato dal ricorrente nel motivo sulle ferie non godute.
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, in particolare in tema di ferie non godute e arretrati.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulle ferie non godute.
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulle ferie non godute in relazione al diritto unionale.
Massime di principio
- Gli incarichi dirigenziali conferiti dagli enti locali ai sensi dell'art. 110 d.lgs. n. 267/2000 hanno natura speciale, temporanea ed eccezionale; devono essere valutati singolarmente e la loro legittimità non può essere messa in discussione solo per effetto della continuità materiale tra un incarico e l'altro, se ciascun incarico resta entro il limite temporale previsto dalla norma.
- Per i rapporti dirigenziali pubblici a termine, l'irregolarità o la reiterazione abusiva non può essere affermata in modo automatico: occorre confrontarsi con la disciplina speciale applicabile e con l'accertamento in fatto circa la durata di ciascun incarico e le ragioni organizzative indicate dall'ente.
- Il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile; alla cessazione del rapporto il dirigente ha diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo posto concretamente in condizione di fruirne mediante adeguata informazione e, se necessario, invito formale.
- In tema di ferie non godute, l'onere di provare di avere messo il lavoratore nelle condizioni di esercitare il diritto grava sul datore di lavoro, mentre al lavoratore basta allegare la mancata fruizione alla cessazione del rapporto.
- Una domanda di arretrati retributivi non può essere respinta come generica quando il lavoratore indichi il CCNL applicabile e quantifichi la somma pretesa sulla base delle disposizioni contrattuali richiamate; in tale ipotesi il giudice deve esaminarne il merito.
- La censura di risarcimento da illegittima reiterazione di contratti a termine resta priva di autonomia quando sia esclusa, in diritto o in fatto, l'illegittimità dei rapporti dedotta a fondamento della pretesa.
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