Sentenza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’accertamento A) dell’illegittimità del diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - U.S.R. per il Veneto con nota in data 19 novembre 2025 prot. n. 36502, in ordine all’istanza di accesso agli atti in data 24 ottobre 2025 proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990; B) dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'accesso agli elaborati, ai verbali di correzione, alle schede di valutazione dei candidati che avevano superato la prova scritta e agli atti di definizione dei criteri di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, candidati al concorso per dirigenti scolastici, non avevano superato la prova scritta e avevano già promosso un giudizio dinanzi al TAR Lazio contro gli atti di mancato superamento della prova e di esclusione dalla prova orale. Con istanza ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 avevano chiesto copia integrale degli elaborati di tutti i candidati che avevano superato la prova scritta, dei relativi verbali di correzione e delle schede di valutazione, nonché degli atti contenenti i criteri di valutazione. L'USR aveva reso disponibili sul sito i verbali relativi ai criteri e aveva dichiarato inammissibile la richiesta della documentazione restante, rilevando il carattere collettivo, indistinto e massivo dell'istanza, l'assenza dell'indicazione dei punteggi individuali e la finalità di controllo generalizzato dell'operato amministrativo. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 22 e 24 della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. e dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento. Hanno sostenuto di avere un interesse diretto, concreto e attuale, in ragione del contenzioso già instaurato, e che il confronto con gli elaborati e le valutazioni dei candidati ammessi fosse necessario per verificare la correttezza della valutazione comparativa e possibili disparità di trattamento. Il Collegio ha inoltre rilevato, in rito, la tardività della memoria di replica, depositata oltre il termine perentorio dimidiato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la generale ostensibilità degli elaborati concorsuali non esonera l'istante dalla dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e non consente un accesso preordinato al controllo generalizzato dell'azione amministrativa. La richiesta non poteva essere qualificata come accesso civico generalizzato, sia perché era stata espressamente proposta come accesso documentale, sia perché l'accesso civico generalizzato può essere rifiutato quando necessario a evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei candidati. La mera indicazione della pendenza di un giudizio davanti al TAR Lazio non ha dimostrato il necessario nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la specifica difesa giudiziale. In particolare, l'istanza collettiva, avente a oggetto la documentazione massiva relativa a tutti i candidati che avevano superato la prova, non spiegava perché ciascun documento fosse necessario, o strettamente indispensabile in presenza di dati sensibili o giudiziari, per la tutela della posizione dei richiedenti. Il TAR ha quindi ritenuto condivisibile la qualificazione dell'istanza come controllo generalizzato dell'operato dell'USR e la conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
L'accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente rilevante; la mera ostensibilità astratta dei documenti non è sufficiente.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Non sono ammissibili le istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso difensivo richiede la dimostrazione rigorosa del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la cura o difesa della situazione giuridica dell'istante.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
L'accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque senza dimostrazione di un interesse concreto e attuale, ma non coincide con l'accesso documentale richiesto ai sensi della legge n. 241/1990.
art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013
“è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali”
L'accesso civico generalizzato può essere negato quando l'ostensione arrechi un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei candidati.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Nel rito camerale, il termine per il deposito delle memorie è soggetto al dimezzamento secondo il combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il termine per il deposito della memoria di replica nel rito camerale è stato considerato perentorio e dimidiato a dieci giorni.
Massime di principio
- La generale ostensibilità degli elaborati e degli atti di una procedura concorsuale non comporta un diritto indiscriminato all'accesso: l'istanza documentale deve comunque essere sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale e non può perseguire un controllo generalizzato dell'operato amministrativo.
- L'accesso difensivo richiede la dimostrazione rigorosa del nesso di strumentalità necessaria tra ciascun documento richiesto e la specifica situazione giuridica da tutelare; la mera indicazione della pendenza di un giudizio o di generiche esigenze probatorie non è sufficiente.
- Un'istanza collettiva e massiva, rivolta indistintamente agli elaborati, ai verbali e alle schede di valutazione di tutti i candidati risultati idonei o ammessi, può essere legittimamente qualificata come preordinata a un controllo generalizzato dell'azione amministrativa quando non individui le ragioni per cui la documentazione è necessaria per la posizione di ciascun richiedente.
- L'accesso civico generalizzato e l'accesso documentale sono istituti distinti: la qualificazione dell'istanza come accesso ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 impone la verifica dei relativi presupposti, senza che la mancanza di un interesse qualificato possa essere superata invocando l'accesso civico generalizzato.
- Anche nell'accesso civico generalizzato la tutela dei dati personali dei candidati costituisce un limite, quando l'ostensione sia idonea a determinare un pregiudizio concreto a tale interesse privato.
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