Cassazione Penale, Sentenza n. 9947/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato le condanne del Tribunale. Abbate censura la valutazione delle intercettazioni (sostiene travisamento della prova, inidoneità della captazione del 10/06/2010, e genericità della ricostruzione), deduce altresì ne bis in idem rispetto a precedente sentenza, contesta il riconoscimento della recidiva (mancata valutazione della pericolosità attuale) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Castronovo contesta la valutazione delle intercettazioni (chiede di verificare decifrabilità e chiarezza delle captazioni) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi: censure sulla motivazione (mancanza, contraddittorietà, travisamento), rilievi processuali su recidiva, ne bis in idem e attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti, generici e reiterativi rispetto all'appello, rilevando l'assenza di un confronto diretto e specifico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la rinnovazione in sede di legittimità di valutazioni di merito adeguatamente motivate e ha precisato i limiti del sindacato sulle valutazioni probatorie e interpretative delle intercettazioni. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti come inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Rimane quindi confermata la statuizione di merito (condanne) pronunciata dal Tribunale e dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale sui reati in materia di stupefacenti: la Corte d'appello aveva ritenuto integrati gli elementi del reato tramite valutazione delle intercettazioni e riscontri. La Cassazione non ha ritenuto di sindacare tale valutazione di merito in assenza di travisamento della prova.
Codice penale, art. 628
Rapina: la Corte d'appello aveva ritenuto provata la condotta in capo a Castronovo sulla base delle captazioni e di altri riscontri; la Cassazione ha ritenuto la contestazione di fondatezza della motivazione generica e non confrontata con le argomentazioni della corte territoriale.
Codice penale, artt. 61 n.5, 110
artt. 61, n.5 e 110 cod. pen.
Riferimenti a circostanze aggravanti e concorso di persone: utilizzati dal giudice di merito nella determinazione della responsabilità e della pena; la Cassazione non è intervenuta sulla loro valutazione di merito.
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite formale alla motivazione nel ricorso: la Corte ha esaminato i motivi entro i limiti della motivazione ridotta previsti per la Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 591 co.1 lett. c
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità per mancanza di specificità del motivo: la Corte ha applicato questo criterio rilevando la carenza di correlazione tra le ragioni del ricorso e la motivazione impugnata.
Codice di procedura penale, art. 192
Criterio di valutazione dell'indizio (comma 2): quando le prove sono indiziarie devono essere gravi, precisi e concordanti. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato le intercettazioni con tali criteri.
Codice penale, artt. 99, 132, 133
artt. 99, 132, 133 cod. pen.
Norme relative alla recidiva e alla determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato il giudizio prognostico e il riconoscimento della recidiva; la Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e non fondate a sindacare la valutazione di merito.
Costituzione, art. 27
Richiamato in relazione ai principi di proporzionalità e trattamento della pena nell'ambito delle censure sulla recidiva e sulle circostanze attenuanti; la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionali fondate.
Codice penale, art. 62-bis
Regola sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che la concessione non è automatica e richiede elementi positivi e specifici; la mancata concessione è legittima se mancano elementi favorevoli.
Codice di procedura penale, art. 546
Norma citata nei motivi relativi alla recidiva e al procedimento: richiamata in sede di censura, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi sono generici, reiterativi dell'appello e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito alla Cassazione rinnovare in ordine ai fatti la valutazione di merito già compiuta dal giudice di appello, salvo che emerga un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni, anche quando riguardano conversazioni fra terzi, possono costituire prova diretta se valutate in modo logico e se, quando svolgono funzione indiziaria, risultino gravi, precise e concordanti.
- Le censure generiche sulla decifrabilità o interpretazione di captazioni vanno specificate: la mera affermazione di illogicità della motivazione non è sufficiente per ottenere ammissione del ricorso.
- Il riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche rientrano nel giudizio prognostico del giudice di merito e richiedono motivazione concreta; l'assenza di elementi positivi può giustificare il diniego delle attenuanti.
- Il principio del ne bis in idem può essere rilevante solo se ricorre identità sostanziale dei fatti già giudicati; una mera asserzione di sovrapposizione senza specificità non è idonea a impugnare la decisione.
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