Cassazione Penale, Sentenza n. 00195/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597, comma 3 c.p.p. e art. 7 CEDU), sostenendo che la Corte d'Appello, ritenendo sussistente un presunto errore materiale nella motivazione della sentenza di primo grado, avesse in realtà aggravato la quantificazione degli aumenti per la continuazione: in primo grado la pena base era stata indicata in anni 3 di reclusione e euro 1.500,00 di multa con un aumento per continuazione complessivo di 1 mese e euro 100,00; la Corte d'Appello avrebbe invece ricalcolato gli aumenti complessivi della pena detentiva in mesi 9 e ricalcolato anche la pena pecuniaria, provocando un peggioramento della posizione del ricorrente
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha rilevato che non è stata violata la regola della reformatio in peius perché la Corte d'Appello ha confermato integralmente la pena finale indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado (anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa). Il Tribunale aveva commesso un evidente errore materiale nel calcolo esposto in motivazione, errore che non ha inciso sul dispositivo; la Corte d'Appello ha pertanto corretto il calcolo spiegando la composizione della pena (pena base anni 3 ed euro 1.250, aumenti per i capi B e C di mesi 6 e 3 rispettivamente con piccoli aumenti pecuniari, quindi riduzione per il rito abbreviato) mantenendo immutata la pena finale. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, oltre la condanna alle spese
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per contestare la violazione del divieto di reformatio in peius: la norma disciplina i limiti del sindacato sulla misura della pena in sede di impugnazione da parte dell'imputato
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente insieme alla norma procedurale per segnalare una presunta lesione di garanzie processuali connessa al peggioramento della posizione dell'imputato in sede di appello
art. 81 cod. pen.
Norma usata nella motivazione per spiegare il meccanismo dell'aumento di pena per reati continuati e la sommatoria degli aumenti relativi ai capi successivi
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di liquidazione delle somme dovute alla cassa delle ammende e della valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La reformatio in pejus è violata solo se, in concreto, l'appello o il provvedimento di impugnazione peggiora la posizione dell'imputato rispetto al dispositivo della sentenza di primo grado; un diverso calcolo aritmetico in motivazione non integra automaticamente una riforma in peius se il dispositivo rimane invariato
- Gli errori materiali o di calcolo nella motivazione della sentenza di primo grado possono essere corretti in sede di appello se la correzione non altera la sostanza della decisione e la pena indicata nel dispositivo resta la stessa
- Chi impugna per cassazione per presunta violazione del divieto di reformatio in pejus deve dimostrare che l'aggravamento si è concretamente riflesso sul dispositivo (sulla pena effettivamente inflitta), non solo che si sono avuti diversi conteggi nella motivazione
- La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e condannare l'autore alle spese e ad ammende se il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per ragioni di merito manifeste
- In presenza di plurimi reati e aumenti per continuazione, è essenziale verificare la composizione della pena (pena base, aumenti per ciascun capo, e riduzioni come il rito abbreviato) per valutare se vi sia stato un effettivo peggioramento
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