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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00195/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597, comma 3 c.p.p. e art. 7 CEDU), sostenendo che la Corte d'Appello, ritenendo sussistente un presunto errore materiale nella motivazione della sentenza di primo grado, avesse in realtà aggravato la quantificazione degli aumenti per la continuazione: in primo grado la pena base era stata indicata in anni 3 di reclusione e euro 1.500,00 di multa con un aumento per continuazione complessivo di 1 mese e euro 100,00; la Corte d'Appello avrebbe invece ricalcolato gli aumenti complessivi della pena detentiva in mesi 9 e ricalcolato anche la pena pecuniaria, provocando un peggioramento della posizione del ricorrente

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha rilevato che non è stata violata la regola della reformatio in peius perché la Corte d'Appello ha confermato integralmente la pena finale indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado (anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa). Il Tribunale aveva commesso un evidente errore materiale nel calcolo esposto in motivazione, errore che non ha inciso sul dispositivo; la Corte d'Appello ha pertanto corretto il calcolo spiegando la composizione della pena (pena base anni 3 ed euro 1.250, aumenti per i capi B e C di mesi 6 e 3 rispettivamente con piccoli aumenti pecuniari, quindi riduzione per il rito abbreviato) mantenendo immutata la pena finale. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, oltre la condanna alle spese

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per contestare la violazione del divieto di reformatio in peius: la norma disciplina i limiti del sindacato sulla misura della pena in sede di impugnazione da parte dell'imputato

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dal ricorrente insieme alla norma procedurale per segnalare una presunta lesione di garanzie processuali connessa al peggioramento della posizione dell'imputato in sede di appello

  • art. 81 cod. pen.

    Norma usata nella motivazione per spiegare il meccanismo dell'aumento di pena per reati continuati e la sommatoria degli aumenti relativi ai capi successivi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di liquidazione delle somme dovute alla cassa delle ammende e della valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La reformatio in pejus è violata solo se, in concreto, l'appello o il provvedimento di impugnazione peggiora la posizione dell'imputato rispetto al dispositivo della sentenza di primo grado; un diverso calcolo aritmetico in motivazione non integra automaticamente una riforma in peius se il dispositivo rimane invariato
  • Gli errori materiali o di calcolo nella motivazione della sentenza di primo grado possono essere corretti in sede di appello se la correzione non altera la sostanza della decisione e la pena indicata nel dispositivo resta la stessa
  • Chi impugna per cassazione per presunta violazione del divieto di reformatio in pejus deve dimostrare che l'aggravamento si è concretamente riflesso sul dispositivo (sulla pena effettivamente inflitta), non solo che si sono avuti diversi conteggi nella motivazione
  • La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e condannare l'autore alle spese e ad ammende se il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per ragioni di merito manifeste
  • In presenza di plurimi reati e aumenti per continuazione, è essenziale verificare la composizione della pena (pena base, aumenti per ciascun capo, e riduzioni come il rito abbreviato) per valutare se vi sia stato un effettivo peggioramento

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