Cassazione Civile, Ordinanza n. 08132/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca del beneficio fiscale "prima casa" su un acquisto immobiliare: il contribuente aveva comprato un immobile da destinare ad abitazione principale, ma non aveva trasferito la residenza nel Comune ove l’immobile era ubicato entro diciotto mesi dalla registrazione dell’atto. L’ufficio aveva quindi emesso avvisi di liquidazione per recuperare l’imposta ordinaria. In appello la decisione sfavorevole al contribuente era stata confermata. Con il ricorso per cassazione egli ha dedotto: 1) nullità/insufficienza della motivazione della sentenza di secondo grado, per avere ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza di primo grado in violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132, co. 4, c.p.c.; 2) violazione dell’art. 76 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 2964 e 2966 c.c., sostenendo che la decadenza per l’emissione degli avvisi fosse maturata perché la disciplina emergenziale Covid non avrebbe prorogato i termini di notifica nel modo ritenuto dai giudici di merito; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando un errore di calcolo della maggiore imposta dovuta e la mancata considerazione di elementi attestanti tale errore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché rivolto, in sostanza, a contestare la motivazione della sentenza di primo grado, la quale però era stata assorbita e sostituita da quella d’appello. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, in materia di decadenza per il recupero dell’agevolazione "prima casa", il termine decadenziale collegato alla notificazione dell’avviso di liquidazione risultava soggetto alla disciplina emergenziale dettata dall’art. 67 d.l. 18/2020 e dall’art. 157 d.l. 34/2020; sicché, poiché il termine ordinario sarebbe spirato il 25.3.2020, gli avvisi potevano essere emessi entro il 31.12.2020 e notificati nel periodo previsto dalla norma emergenziale, come effettivamente avvenuto. Ha inoltre ritenuto inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, perché la doglianza sul preteso errore di calcolo era generica, non autosufficiente e smentita dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso errori di calcolo e aveva dato atto che l’imposta era stata applicata sul valore dell’immobile con il coefficiente previsto per il caso di mancato riconoscimento dell’agevolazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È richiamato per i diversi vizi dedotti in cassazione: nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma evocata dal ricorrente per contestare la sufficienza della motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma evocata dal ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione della decisione tributaria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Individua il termine decadenziale per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro conseguente alla decadenza dall’agevolazione prima casa.
art. 2964 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione e decadenza.
art. 2966 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione e decadenza.
art. 1, nota II-bis, comma 1, lett. a), Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina l’agevolazione "prima casa" e la decadenza in caso di mancato trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi.
art. 67 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso
I termini relativi alle attività degli uffici impositori sono sospesi nel periodo emergenziale; per prescrizione e decadenza si applica inoltre la disciplina speciale richiamata dal comma 4.
art. 157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
gli atti ... per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione ... scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022
La Corte legge la norma nel senso che il differimento del periodo di notificazione determina la sospensione del termine di decadenza collegato alla notifica dell’avviso di liquidazione.
art. 3 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in deroga dalla disciplina emergenziale.
art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159
È la disciplina richiamata dall’art. 67, comma 4, d.l. 18/2020 per i termini di prescrizione e decadenza degli uffici impositori.
L. 24 aprile 2020, n. 27
Legge di conversione del d.l. 18/2020 richiamata per la sospensione emergenziale.
d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Provvedimento emergenziale Covid richiamato per la sospensione dei termini.
d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Provvedimento emergenziale che introduce la proroga dei termini di notifica degli atti tributari.
Massime di principio
- In tema di agevolazione "prima casa", il mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto comporta la decadenza dal beneficio, salvo che il contribuente dimostri una causa di forza maggiore sopravvenuta, imprevedibile e non imputabile.
- Il termine decadenziale per l’emissione dell’avviso di liquidazione conseguente alla decadenza dall’agevolazione va coordinato con la disciplina emergenziale sui termini tributari; se il termine cade nel periodo coperto dalla proroga/sospensione, opera la disciplina speciale prevista dal legislatore.
- Quando la decadenza dell’amministrazione è collegata alla notificazione dell’atto, la proroga del periodo di notificazione incide anche sul termine decadenziale, differendone la scadenza.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già rivolte alla sentenza di primo grado, quando la sentenza d’appello ha sostituito integralmente quella del primo giudice sul punto.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione specifica del fatto decisivo omesso e non può risolversi in una generica contestazione del quantum o in una critica non autosufficiente al calcolo dell’imposta.
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