Cassazione Penale, Sentenza n. 22648/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 14/04/2022 che, confermando in parte la sentenza di primo grado, aveva condannato Mauro Scotto per bancarotta semplice (documentale) e per bancarotta per distrazione con riferimento al saldo di cassa, al prelievo di una somma corrispondente a un finanziamento concesso dallo stesso alla società fallita BO.DE.00 s.r.l. e al ricavato della vendita di un autocarro. Il ricorrente denunciava: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che la Corte di appello non avesse valutato correttamente la situazione di dissesto della società e la natura dei rapporti (mutuo/finanziamento vs versamento in conto capitale), chiedendo che i prelievi fossero qualificati come soddisfacimento di credito (bancarotta preferenziale) o comunque non come distrazione; 2) errore nella quantificazione e natura del saldo di cassa e nell'attribuzione di responsabilità sul presunto prelievo di somme; 3) insufficiente considerazione della documentazione e delle dichiarazioni del curatore e del consulente difensivo (anche riguardo a un presunto furto di scritture), con specifica richiesta di revisione della qualificazione giuridica tra bancarotta distrattiva e preferenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati e, in parte, inammissibili i motivi relativi alla bancarotta documentale (travisamento della prova) e ha confermato l'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale semplice (residua e irrevocabile). Tuttavia, ha rilevato carenze motivazionali della Corte d'Appello riguardo alla qualificazione delle condotte contestate come bancarotta per distrazione anziché come possibile bancarotta preferenziale: i giudici di merito non hanno svolto adeguata diagnosi differenziale tra le due fattispecie né spiegato compiutamente la natura dei versamenti/finanziamenti (mutuo vs versamento in conto capitale), il momento e la documentazione dei prelievi e la congruità delle motivazioni sullo stato di dissesto. Per tali profili la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino. Inoltre la Corte ha ricordato i limiti della cognizione in Cassazione (impossibilità di rinnovare la valutazione di merito sui fatti salvo il travisamento del "significante"). La condanna per la bancarotta documentale rimane irrevocabile ma l'esecuzione della pena non è immediatamente esecutiva fino al definitivo giudizio sul capo rinviato.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
menzionato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso
richiama il limite formale entro cui i motivi in cassazione devono essere enunciati; utilizzato per delimitare la devoluzione in Cassazione
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
procedura di trattazione del ricorso in Cassazione per iscritto, senza udienza, nelle ipotesi previste dalla norma
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato nel contesto della deduzione di illogicità/manifesta contraddittorietà della motivazione
la Corte verifica che non sussista vizio di motivazione o contraddittorietà logica nelle decisioni di merito; qui è stato ritenuto che non sussista tale vizio per i profili documentali
art. 2467 cod. civ.
richiamato nelle motivazioni giurisprudenziali per spiegare la postergazione dei versamenti in conto capitale
usato come parametro civilistico per distinguere versamenti in conto capitale (postergati) da finanziamenti/mutui (crediti esigibili)
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021 e altre pronunce citate: Vesprini, Scarpaci, Frigerio, ecc.)
ampia giurisprudenza richiamata sulla diagnosi differenziale tra bancarotta distrattiva e bancarotta preferenziale
la Corte ricorda e applica i principi consolidati: a) restituzione di versamenti in conto capitale = bancarotta distrattiva; b) restituzione di mutui/finanziamenti = bancarotta preferenziale; c) liquidazioni di compensi ad amministratore richiedono valutazione di congruità e dati oggettivi per inquadrare la fattispecie
Massime di principio
- In presenza di prelievi effettuati dall'amministratore/socio in una società poi fallita, è essenziale distinguere la natura del versamento originario: se era un conferimento in conto capitale la restituzione può integrare bancarotta distrattiva; se era un finanziamento/mutuo la restituzione è, di norma, bancarotta preferenziale (soddisfacimento di credito esigibile).
- La qualificazione dipende dalla prova della volontà delle parti e dalla concreta attuazione: elementi rilevanti sono la qualificazione contabile (bilancio, nota integrativa), forma e modalità del versamento, tempistica, documentazione (contratti, bonifici), e il comportamento complessivo degli organi sociali.
- Se i prelievi sono effettuati in una fase di dissesto o decozione accertata, il loro profilo penalmente rilevante può essere più grave; tuttavia la sussistenza dello stato di dissesto deve essere motivata compiutamente nei provvedimenti di merito.
- Il giudice di legittimità non può rinnovare la valutazione di merito sui fatti: in Cassazione le doglianze sul travisamento della prova devono dimostrare un errore sul "significante" (atto o dato processuale inesistente o falsamente rappresentato) e la loro decisività rispetto alla ratio decidendi; non è consentito chiedere una nuova valutazione probatoria.
- La Corte di merito deve sempre svolgere una diagnosi differenziale esplicita quando le condotte possono rientrare sia nello schema della distrazione sia in quello della preferenza: occorre argomentare perché la restituzione sia stata posta in essere come soddisfacimento di credito esigibile o come atto di distrazione postergato rispetto ai creditori.
- In ipotesi di "doppia conforme" (conferma in appello della sentenza di primo grado), le censure in Cassazione che ripropongono valutazioni già compiute nei precedenti gradi possono essere dichiarate inammissibili se non indicano elementi nuovi decisivi.
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