Cassazione Penale, Sentenza n. 35132/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione probatoria operata dalla Corte di appello in ordine al riconoscimento degli oggetti rubati (impastatrice e tassellatore), con omissione di valutazione delle dichiarazioni a difesa e indebita svalutazione dei testimoni favorevoli all'imputato; 2) erronea applicazione della legge penale riguardo al principio di bilanciamento previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.: la Corte territoriale avrebbe trattato l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. come una fattispecie autonoma invece che come una circostanza attenuante da includere nel giudizio di comparazione, così determinando illegittimamente l'applicazione dell'aumento per la recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (le censure sulla valutazione della prova sono state ritenute una differente lettura del compendio probatorio non sindacabile in sede di legittimità), mentre ha accolto il secondo motivo. La Corte ha ritenuto che l'ipotesi di particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen. costituisca una circostanza attenuante da inserire nel giudizio di comparazione ex art. 69 e non una fattispecie autonoma; avendo la Corte d'appello applicato invece la recidiva sull'ammontare della pena "attenuata", la decisione sulla misura della pena è risultata viziata da violazione di legge. Per questo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena sottraendo l'aumento per recidiva (da 1 anno e €1.200 complessivi è stata rideterminata la pena in 10 mesi di reclusione e €870 di multa). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
L'ipotesi di particolare tenuità prevista dal comma secondo non costituisce una fattispecie autonoma di reato ma una circostanza attenuante da considerare nel giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69
art. 69 cod. pen.
Principio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: le attenuanti, comprese quelle di particolare tenuità, devono essere comparate con le aggravanti nella determinazione della pena
art. 99 cod. pen.
commi primo e secondo n.1; comma quarto
Disciplina della recidiva e dell'aumento di pena; la Corte ricorda che l'aumento per recidiva non può essere applicato in modo da incidere illegalmente sulla pena se l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, non è stata prima inclusa nel confronto ex art. 69
art. 620 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in determinate ipotesi, di annullare senza rinvio e di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena quando ciò sia possibile sulla base degli elementi già acquisiti
Massime di principio
- Nei reati di ricettazione l'ipotesi di particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen. va trattata come circostanza attenuante da inserire nel giudizio di comparazione ex art. 69, non come fattispecie autonoma.
- L'aumento di pena per recidiva (art. 99) deve essere applicato dopo aver effettuato il confronto previsto dall'art. 69: applicarlo sulla pena già 'attenuata' determina un vizio di illegittimità della misura.
- Le censure sulla valutazione della prova e sull'attendibilità dei testimoni consistono in massima in questioni di merito non sindacabili in Cassazione, salvo che non emergano vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sola parte relativa al trattamento sanzionatorio e rideterminare la pena quando la correzione sia possibile sulla base degli elementi di fatto e di diritto già in atti (art. 620, comma 2, lett. l)).
- La produzione di documenti di acquisto o la parentela tra teste e imputato non valgono automaticamente a determinare la credibilità: la valutazione spetta al giudice di merito e deve essere impugnata con censure di legittimità precise per essere esaminabile in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34900/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →