Cassazione Penale, Sentenza n. 43130/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente, indagato per estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso in favore della "Società Foggiana", deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 275, comma 3 c.p.p., sostenendo che il Tribunale del riesame non avesse valutato adeguatamente elementi prodotti dalla difesa idonei a superare la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria: assenza di precedenti (incensuratezza), ammissione di responsabilità (avvenuta prima della chiusura indagini) e risarcimento del danno, nonché proposta di esecuzione degli arresti domiciliari in altra regione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione e non al riesame dei fatti o a una diversa valutazione delle circostanze. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato congruamente: l'ammissione di responsabilità era generica e successiva al rigetto, la partecipazione a soggetti di rilievo della criminalità organizzata e il ruolo diretto dell'indagato nell'estorsione consolidano il pericolo di reiterazione; il risarcimento è neutro rispetto ai pericula libertatis; lo spostamento della misura in altra regione non elimina il rischio di delinquere tramite terzi. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati aggravati dall'art. 416-bis; la corte considera che tale presunzione non viene superata da elementi generici o tardivi (ammissione generica, risarcimento) né dal solo trasferimento della sede di esecuzione della misura.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Corte di Cassazione: è possibile verificare solo la manifesta illogicità o la violazione di specifiche norme nella motivazione del giudice di merito, non rinnovare la valutazione delle prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 416-bis, cod. pen.
Aggravante di tipo mafioso che giustifica maggiore cautela e contribuisce alla presunzione di pericolo di reiterazione, richiedendo elementi concreti e specifici per essere superata.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Ricorso trattato in forma cartolare: procedimento deciso sulla base degli atti senza udienza pubblica.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha ravvisato colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei giudizi cautelari, non riesamina i fatti né riformula la valutazione delle prove: valuta solo se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente e conforme alle norme.
- Per superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in caso di aggravanti di tipo mafioso (art. 416-bis), la difesa deve produrre elementi concreti, specifici e tempestivi che dimostrino l'inesistenza o la significativa riduzione dei pericoli cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio).
- Ammissioni generiche di responsabilità e il risarcimento del danno, da soli, difficilmente sono idonei a escludere il pericolo di reiterazione di reati aggravati dal metodo mafioso, specialmente se l'indagato risulta collegato a soggetti di rilievo dell'organizzazione.
- Il trasferimento della misura in altra regione o la richiesta di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) devono essere accompagnati da garanzie concrete (divieti di comunicazione con determinati soggetti, controllo elettronico, vincoli specifici) per essere ritenuti idonei a contenere i pericoli cautelari.
- Ricorsi privi di fondamento o che ripropongono una diversa valutazione degli stessi fatti già esaminati dal giudice di merito espongono il ricorrente alle spese e, se ravvisata colpa, a sanzioni alla Cassa delle ammende.
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