Sentenza del 17/05/2018 n. 2256 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Dazi e diritti doganali - Obbligazione doganale - Base imponibile all'importazione - Conoscibilità erroneità della dichiarazione - Non sussiste - Royalties - Non incluse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la responsabilità del dichiarante in assenza della prova della sua conoscenza, effettiva o ragionevolmente esigibile, dell'erroneità della dichiarazione. Le royalties non sono state incluse nella base imponibile doganale. Dal testo fornito non risultano indicati i nomi delle parti né il dispositivo completo, pertanto non è possibile ricostruire con certezza ogni dettaglio processuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile all'importazione e, in particolare, l'inclusione o meno delle royalties nel valore in dogana. È stata esaminata la responsabilità dello spedizioniere o dichiarante per l'erronea indicazione del valore delle merci. Ai sensi dell'art. 201 del Codice Doganale Comunitario, tale responsabilità sussiste solo se è dimostrato che il dichiarante conosceva, o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere, l'erroneità dei dati indicati nella dichiarazione doganale.
Norme richiamate
Art. 201 del Codice Doganale Comunitario
La responsabilità dello spedizioniere per la corretta indicazione del valore in dogana sussiste solo qualora sia provato che il dichiarante era, o avrebbe dovuto essere, ragionevolmente a conoscenza dell'erroneità dei dati riportati nella dichiarazione in dogana.
La responsabilità del dichiarante non è automatica per il solo fatto che la dichiarazione risulti errata. L'amministrazione deve dimostrare la conoscenza effettiva dell'errore o la concreta ragionevole conoscibilità dello stesso.
Massime di principio
- L'erroneità della dichiarazione doganale, da sola, non basta a imputare automaticamente la maggiore obbligazione doganale allo spedizioniere o al dichiarante.
- La responsabilità richiede una prova specifica della conoscenza o della ragionevole conoscibilità dell'errore, valutata in base alle circostanze concrete e alle informazioni disponibili al dichiarante.
- Le royalties devono essere incluse nel valore in dogana solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina doganale e risultano collegate alle merci importate e necessarie come condizione della vendita; in mancanza di tali elementi, non possono essere automaticamente sommate al prezzo dichiarato.
- In una situazione analoga, è opportuno verificare sia il contenuto della dichiarazione sia le informazioni concretamente disponibili allo spedizioniere, distinguendo tra semplice errore oggettivo e condotta colpevole o consapevole.
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