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Sentenza

Sentenza del 17/05/2018 n. 2256 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Dazi e diritti doganali - Obbligazione doganale - Base imponibile all'importazione - Conoscibilità erroneità della dichiarazione - Non sussiste - Royalties - Non incluse.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso la responsabilità del dichiarante in assenza della prova della sua conoscenza, effettiva o ragionevolmente esigibile, dell'erroneità della dichiarazione. Le royalties non sono state incluse nella base imponibile doganale. Dal testo fornito non risultano indicati i nomi delle parti né il dispositivo completo, pertanto non è possibile ricostruire con certezza ogni dettaglio processuale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile all'importazione e, in particolare, l'inclusione o meno delle royalties nel valore in dogana. È stata esaminata la responsabilità dello spedizioniere o dichiarante per l'erronea indicazione del valore delle merci. Ai sensi dell'art. 201 del Codice Doganale Comunitario, tale responsabilità sussiste solo se è dimostrato che il dichiarante conosceva, o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere, l'erroneità dei dati indicati nella dichiarazione doganale.

Norme richiamate

  • Art. 201 del Codice Doganale Comunitario

    La responsabilità dello spedizioniere per la corretta indicazione del valore in dogana sussiste solo qualora sia provato che il dichiarante era, o avrebbe dovuto essere, ragionevolmente a conoscenza dell'erroneità dei dati riportati nella dichiarazione in dogana.

    La responsabilità del dichiarante non è automatica per il solo fatto che la dichiarazione risulti errata. L'amministrazione deve dimostrare la conoscenza effettiva dell'errore o la concreta ragionevole conoscibilità dello stesso.

Massime di principio

  • L'erroneità della dichiarazione doganale, da sola, non basta a imputare automaticamente la maggiore obbligazione doganale allo spedizioniere o al dichiarante.
  • La responsabilità richiede una prova specifica della conoscenza o della ragionevole conoscibilità dell'errore, valutata in base alle circostanze concrete e alle informazioni disponibili al dichiarante.
  • Le royalties devono essere incluse nel valore in dogana solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina doganale e risultano collegate alle merci importate e necessarie come condizione della vendita; in mancanza di tali elementi, non possono essere automaticamente sommate al prezzo dichiarato.
  • In una situazione analoga, è opportuno verificare sia il contenuto della dichiarazione sia le informazioni concretamente disponibili allo spedizioniere, distinguendo tra semplice errore oggettivo e condotta colpevole o consapevole.

Testo integrale

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