L.R. Umbria 7/2020
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria 9/1998 sull’ARPA: introduce programmazione triennale e piani annuali, rafforza compiti di controllo, supporto tecnico-scientifico e formazione, ridefinisce organi e requisiti dei vertici, istituisce la Carta dei servizi, la SAFA e nuovi assetti territoriali. Prevede tempi transitori per DPT, sede in Terni e adeguamento organizzativo.
Modifiche alla disciplina dell’ARPA Umbria
Modifiche alla disciplina dell’ARPA Umbria
La legge regionale Umbria 16 luglio 2020, n. 7 interviene in modo organico sulla l.r. 9/1998, aggiornando l’assetto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente alla cornice della legge statale n. 132/2016. La disciplina risultante rafforza programmazione, funzioni tecnico-scientifiche, controlli, organizzazione interna e rapporti con la programmazione regionale.
Programmazione dell’attività e raccordo con la programmazione regionale
L’ARPA opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto dei LEPTA, tenendo conto del programma triennale nazionale previsto dalla legge n. 132/2016. La sua attività è strutturata su:
- programmi triennali;
- piani annuali;
- documento di programmazione triennale (DPT), che costituisce riferimento per bilancio preventivo e piano annuale.
Il DPT definisce tipologie di interventi, risorse, tempi e risultati attesi, sia per la struttura centrale sia per i dipartimenti. Il piano annuale indica obiettivi, interventi, risorse e sistema di verifica dei risultati, con rappresentazione aggregata regionale e disaggregata sul territorio.
Il Direttore generale predispone la proposta di DPT e la trasmette alla Giunta regionale, che lo adotta come atto di programmazione triennale; entro tre mesi dalla scadenza del triennio la Giunta lo trasmette all’Assemblea legislativa per l’approvazione.
Funzioni istituzionali, controlli e supporto tecnico-scientifico
L’ARPA svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni, Agenzia Forestale e altri enti pubblici per le funzioni di prevenzione e tutela ambientale. Fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle ASL per le attività connesse alla prevenzione collettiva del servizio sanitario regionale, nelle materie individuate secondo le modalità della legge.
Le attività istituzionali devono garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. L’Agenzia può svolgere anche ulteriori attività per soggetti pubblici o privati solo se:
- non interferiscono con il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
- sono previste da specifiche disposizioni normative oppure da accordi o convenzioni;
- applicano tariffe definite con decreto ministeriale;
- sono compatibili con tempestività e imparzialità;
- non determinano conflitti di interesse, anche solo potenziali.
È espressamente vietata la consulenza a privati su materie sottoposte a vigilanza del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente.
Nell’esercizio di attività di controllo e vigilanza, il personale ARPA può accedere a impianti e sedi di attività, richiedere dati, informazioni e documenti necessari, ed è munito di apposito documento di riconoscimento. Il segreto industriale non può essere opposto per impedire o ostacolare le verifiche. Il Direttore generale individua il personale incaricato degli interventi ispettivi e, tra questo, chi opera con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Carta dei servizi e delle attività
Il Direttore generale predispone la Carta dei servizi e delle attività, tenendo conto della pianificazione ambientale, del piano energetico regionale, del piano sanitario regionale e del piano regionale della prevenzione. La Carta ha funzione informativa verso i cittadini sugli standard dei servizi e sulle modalità delle prestazioni.
La Carta è approvata dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, e va aggiornata ogni cinque anni. Essa distingue tra:
- attività istituzionali obbligatorie, svolte in base a normativa statale e regionale o atti di programmazione regionale;
- attività istituzionali non obbligatorie, funzionali alla tutela dell’ambiente e della salute e di supporto al servizio sanitario regionale e alla prevenzione collettiva.
La Carta individua inoltre le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPA svolge obbligatoriamente, in particolare il controllo ambientale e il supporto tecnico-scientifico alla Regione e alle strutture del servizio sanitario regionale, nonché le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i privati devono avvalersi in via esclusiva dell’ARPA secondo la normativa vigente.
Organi di vertice e requisiti del Direttore generale
Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previo avviso pubblico, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che siano privi di incarichi politici elettivi e delle ulteriori situazioni di incompatibilità previste dalla legge, e che non abbiano riportato condanne irrevocabili.
Deve inoltre possedere:
- laurea magistrale o titolo del vecchio ordinamento;
- esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata in ambito pubblico o privato.
Il Direttore generale si avvale di un Direttore tecnico e di un Direttore amministrativo nominati dallo stesso. Le sue competenze comprendono, tra l’altro, la proposta del DPT, dei piani annuali e della Carta dei servizi, l’approvazione del piano annuale con i piani operativi dei dipartimenti, la predisposizione del regolamento di organizzazione, l’approvazione del tariffario per le prestazioni ai privati fino all’adozione del decreto ministeriale previsto dalla legge statale, e gli ulteriori atti necessari alla gestione dell’Agenzia, inclusa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.
Organizzazione territoriale, dipartimenti e figure dirigenziali
I dipartimenti territoriali coincidono con gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali indicati dalla legge regionale umbra n. 11/2015 e possono articolarsi in distretti sub-dipartimentali secondo il regolamento di organizzazione, con criteri di flessibilità e integrazione.
Il Direttore dipartimentale territoriale:
- svolge le funzioni dell’Agenzia nell’ambito territoriale di riferimento;
- ha responsabilità della struttura dipartimentale, dotata di autonomia gestionale e funzionale;
- è nominato dal Direttore generale previa valutazione comparativa dei curricula, tra esperti con laurea e comprovata esperienza tecnico-scientifica, sentita la Giunta regionale;
- ha rapporto di lavoro di diritto privato a tempo pieno, di durata quinquennale;
- non può svolgere altre attività professionali o ricoprire cariche elettive pubbliche;
- se proviene da amministrazioni pubbliche, è subordinato al collocamento in aspettativa, fuori ruolo o istituto analogo.
I Direttori dipartimentali rispondono funzionalmente e gerarchicamente al Direttore generale.
Il Direttore generale può inoltre nominare Direttori di settore per specifiche materie o oggetti che richiedano separazione funzionale. Tali incarichi sono conferiti tra il personale dipendente dell’Agenzia in possesso di laurea e comprovata esperienza, con provvedimento motivato e revocabile.
Scuola di Alta Formazione Ambientale
La legge istituisce la Scuola di Alta Formazione Ambientale (SAFA) come articolazione interna dell’Agenzia. La SAFA progetta e realizza iniziative formative coordinate in materia ambientale sotto il profilo tecnico, scientifico e giuridico, con sede in Terni presso la sede del dipartimento territoriale.
La formazione è richiamata anche tra le funzioni dell’Agenzia, che comprende la promozione di:
- educazione e informazione ambientale dei cittadini;
- formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale;
- formazione interna.
Sede legale e assetto territoriale
La sede legale e la direzione generale dell’Agenzia sono fissate in Terni. La legge prevede inoltre l’adeguamento dell’organizzazione ai nuovi ambiti territoriali dei dipartimenti, in coerenza con la riorganizzazione regionale e con il regolamento interno dell’Agenzia.
Disposizioni transitorie
In prima applicazione:
- il Direttore generale elabora il DPT entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- la Giunta regionale adotta il DPT nei 90 giorni successivi e lo trasmette all’Assemblea legislativa per l’approvazione;
- entro 90 giorni dall’entrata in vigore la Giunta attua le disposizioni relative alla sede dell’ARPA e all’estensione territoriale dei due dipartimenti territoriali;
- nei 90 giorni successivi l’ARPA adegua il regolamento di organizzazione.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga l’articolo 5 e l’articolo 12 della l.r. 9/1998, nonché specifici commi dell’articolo 1 e dell’articolo 10 della medesima legge. Vengono anche aggiornati i riferimenti normativi interni per coordinare la disciplina regionale con la normativa statale in materia ambientale e di revisione legale dei conti.
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