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Ordinanza

Ordinanza n. 33/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura U.T.G. di Torino ha rigettato la richiesta della -ricorrente- s.r.l. di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (cd. white list) istituito presso la medesima prefettura; b) della nota prot. n. -OMISSIS- con cui la Prefettura - U.T.G. di Torino ha trasmesso il diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (cd. white list) istituito presso la medesima prefettura, di cui al punto sub a); c) della nota della Prefettura U.T.G. di Torino prot. n. -OMISSIS-, recante comunicazione ex art. 92, comma 2-bis del D. Lgs. n. 159/2011; d) della nota del Ministero dell'Interno - Struttura per la prevenzione antimafia prot. n.-OMISSIS-, recante diniego all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori della società -ricorrente- s.r.l.; e) dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze redatti all'esito delle riunioni del -OMISSIS-, richiamati nella nota di cui al punto a), non conosciuti dalla ricorrente; f) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente e, segnatamente: 1) la nota della -OMISSIS- s.p.a. - Società organismo di attestazione del -OMISSIS-, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 7, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023 per l'accertamento del requisito di cui all'art. 94 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023; 2) il provvedimento ANAC, di numero e data sconosciuto, citato nella nota SOA di cui al precedente punto 1), con cui l'ANAC ha comunicato l'annotazione nel casellario informativo dei contratti pubblici l'emissione della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente il 17/12/2025: avverso e per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure di tutela cautelare, con contestuale domanda di decreto monocratico inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., a) della nota -OMISSIS- - SOA del -OMISSIS-, recante comunicazione della decadenza “dell’attestazione n. -OMISSIS- a far data dal -OMISSIS- per l’accertamento della attuale mancanza del requisito di ordine generale di cui all’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e, per l’accertamento della perdita dei requisiti di attestazione conseguente alla variazione della forma giuridica dell’impresa”; b) del verbale del Gruppo Interforze per i controlli nei cantieri degli appalti pubblici e G.I.C. del -OMISSIS-; c) della nota della Prefettura di Torino prot. n. -OMISSIS-; nonché degli atti e dei provvedimenti già impugnati in sede introduttiva;

Giustizia amministrativa202503182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione nella white list, diniego di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, atti prefettizi e conseguenti provvedimenti incidenti sull’attestazione SOA

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Torino di iscrizione nella white list, la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, il diniego ministeriale di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, i verbali del Gruppo Interforze e gli atti conseguenti, inclusi l’avvio del procedimento SOA e l’annotazione ANAC. Con motivi aggiunti ha impugnato la decadenza dell’attestazione SOA, il verbale del Gruppo Interforze e una ulteriore nota prefettizia. In sede cautelare ha sostenuto, in particolare, che gli effetti interdittivi e gli accertamenti posti a fondamento dei provvedimenti non potessero essere automaticamente trasferiti dalla precedente rete di imprese, dotata di autonoma soggettività, alla società ricorrente. Ha inoltre contestato gli effetti degli atti antimafia sulla propria attestazione SOA.

La decisione

Il TAR ha ravvisato evidenti profili di fumus boni iuris nella censura relativa all’estensione automatica degli effetti interdittivi e dei relativi accertamenti dalla precedente rete di imprese, dotata di autonoma autonomia giuridica, organizzativa e gestionale, alla società ricorrente. Ha quindi accolto la domanda cautelare limitatamente alla parte concernente l’interdittiva impugnata. La cautela è stata invece respinta quanto all’attestazione SOA, poiché l’attestazione precedentemente rilasciata alla rete di imprese non può estendersi automaticamente alla società ricorrente e il ricorso non presentava evidenti censure su tale specifico profilo; l’attestazione dovrà pertanto essere rilasciata mediante autonomo procedimento. È stata confermata la trattazione del merito all’udienza pubblica del 10 giugno 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale; la misura è stata accolta parzialmente in presenza di evidenti profili di fumus boni iuris.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nella domanda di decreto monocratico inaudita altera parte proposta con i motivi aggiunti; il provvedimento definisce la domanda cautelare in sede collegiale.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base della comunicazione prefettizia impugnata nell’ambito del procedimento antimafia.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale requisito generale la cui asserita mancanza ha fondato l’avvio del procedimento e la decadenza dell’attestazione SOA.

  • art. 11, comma 7, Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della comunicazione SOA di avvio del procedimento per l’accertamento del requisito di ordine generale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della società ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Gli effetti interdittivi antimafia e gli accertamenti che ne costituiscono il presupposto non possono essere automaticamente estesi a un diverso soggetto giuridico, quando quest’ultimo sia dotato di autonoma soggettività, organizzazione e gestione; occorre una specifica valutazione riferita al soggetto destinatario del provvedimento.
  • L’autonoma soggettività della società destinataria dell’interdittiva può fondare il fumus boni iuris della censura contro il trasferimento automatico nei suoi confronti di effetti e accertamenti riferiti a una precedente rete di imprese.
  • Un’attestazione SOA rilasciata a un diverso soggetto giuridico non si estende automaticamente a una società successivamente considerata; la qualificazione della nuova società deve essere verificata mediante autonomo procedimento.
  • La domanda cautelare può essere accolta solo per i profili assistiti da evidenti elementi di fumus boni iuris e respinta per gli ulteriori capi rispetto ai quali non emergano con evidenza censure idonee.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaQualificazione delle imprese e SOATutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContratti pubblici
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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