Cassazione Penale, Sentenza n. 31486/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce che aveva respinto il suo reclamo avverso il provvedimento del Vice Capo del DAP con cui gli era stata applicata la sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. per sei mesi. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 14-bis e 14-quater ord. pen., contestando il percorso giustificativo del provvedimento e, in sostanza, la sufficienza della motivazione circa i presupposti applicativi e la prognosi di rischio per l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che l'art. 14-bis ord. pen. consente la sorveglianza particolare nei confronti dei soggetti che, con il loro comportamento, compromettono la sicurezza o turbano l'ordine degli istituti, impediscono con violenza o minaccia le attività altrui, oppure si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti. Ha inoltre rilevato che il provvedimento impugnato era sorretto da motivazione adeguata e specifica, basata su quattro episodi e sull'evoluzione della condotta del ricorrente nell'arco di diciotto mesi, passata dal rilievo disciplinare a più gravi manifestazioni rilevanti anche penalmente. In assenza di evidenti vizi logici, la motivazione non era sindacabile in cassazione. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 14-bis ord. pen.
Individua i presupposti soggettivi per l'applicazione della sorveglianza particolare ai condannati, internati e imputati che compromettono la sicurezza o l'ordine, impediscono le attività altrui con violenza o minaccia, o sfruttano lo stato di soggezione di altri detenuti.
art. 14-quater ord. pen.
Stabilisce che le restrizioni del regime di sorveglianza particolare devono essere motivate, strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza e non possono incidere sui diritti ed esigenze del detenuto indicati nella norma.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- La sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. è legittima quando il provvedimento dia conto in modo specifico di condotte concretamente idonee a compromettere la sicurezza o l'ordine dell'istituto, o a incidere sulla libertà di azione degli altri detenuti.
- La motivazione del regime di sorveglianza particolare deve essere specifica e collegata a fatti concreti; è sufficiente che il provvedimento ricostruisca l'evoluzione della condotta del soggetto e la colleghi a una prognosi ragionevole di pericolo per l'ordine interno.
- In cassazione non è sindacabile la motivazione del provvedimento se non nei limiti di evidenti vizi logici; la mera dissociazione difensiva dalla valutazione del giudice di merito non integra di per sé un vizio rilevante.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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