Sentenza n. 1392/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 306/2025 resa dal Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro il 05.03.2025 nel giudizio n. 3116/2019 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’indennizzo ex l. 210/1992 e condannato il Ministero al pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, quali eredi della beneficiaria deceduta, hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 306/2025, ritualmente notificata e passata in giudicato. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo previsto dalla l. 210/1992 nella misura corrispondente alla categoria ottava della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, oltre agli interessi legali, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e ha confermato la mancata liquidazione, giustificandola con l’elevato numero di titoli esecutivi di condanna a proprio carico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione della condanna da parte del Ministero. La giustificazione dell’amministrazione, fondata sull’elevato numero di titoli giudiziari cui dare esecuzione, non è stata ritenuta idonea a escludere l’inadempimento né a impedire l’accoglimento della domanda. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge per ciascun ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di ottemperanza proposta dai ricorrenti per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione debitrice.
l. n. 210/1992
È la fonte dell’indennizzo riconosciuto dal giudicato civile in favore della beneficiaria, il cui pagamento è stato richiesto dagli eredi in sede di ottemperanza.
d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, tabella A, categoria 8ª
Individua la misura dell’indennizzo riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell’accoglimento, l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche e la mancata esecuzione della statuizione giudiziale.
- L’elevato numero di titoli esecutivi gravanti sull’amministrazione e le difficoltà organizzative o finanziarie conseguenti non costituiscono, di per sé, un impedimento all’accoglimento della domanda di ottemperanza né giustificano la mancata esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine assegnato.
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