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Sentenza

Sentenza n. 1392/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 306/2025 resa dal Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro il 05.03.2025 nel giudizio n. 3116/2019 R.G.

Giustizia amministrativa202600389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’indennizzo ex l. 210/1992 e condannato il Ministero al pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (eredi beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, quali eredi della beneficiaria deceduta, hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 306/2025, ritualmente notificata e passata in giudicato. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo previsto dalla l. 210/1992 nella misura corrispondente alla categoria ottava della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, oltre agli interessi legali, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e ha confermato la mancata liquidazione, giustificandola con l’elevato numero di titoli esecutivi di condanna a proprio carico.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione della condanna da parte del Ministero. La giustificazione dell’amministrazione, fondata sull’elevato numero di titoli giudiziari cui dare esecuzione, non è stata ritenuta idonea a escludere l’inadempimento né a impedire l’accoglimento della domanda. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge per ciascun ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda di ottemperanza proposta dai ricorrenti per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • l. n. 210/1992

    È la fonte dell’indennizzo riconosciuto dal giudicato civile in favore della beneficiaria, il cui pagamento è stato richiesto dagli eredi in sede di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, tabella A, categoria 8ª

    Individua la misura dell’indennizzo riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell’accoglimento, l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche e la mancata esecuzione della statuizione giudiziale.
  • L’elevato numero di titoli esecutivi gravanti sull’amministrazione e le difficoltà organizzative o finanziarie conseguenti non costituiscono, di per sé, un impedimento all’accoglimento della domanda di ottemperanza né giustificano la mancata esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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