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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19094/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 T.U. stupefacenti) e reati di cessione e acquisto di cocaina. Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria in relazione al reato associativo (contestando la deduzione della partecipazione dal numero e quantità di acquisti, la mancata prova della destinazione a spaccio e la contraddittorietà rispetto alla posizione del coindagato Papa); illogicità nel ritenere la stabilità del rapporto e l'adesione al programma criminale in presenza di significativi intervalli temporali e di un periodo in cui il Giovenali era sottoposto a detenzione domiciliare; carenza di elementi per dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari, anche perché molti fatti risalgono al 2021-2022 e vi sarebbe stato un “tempo silente” senza condotte recenti rilevanti (perquisizioni negative, modica quantità rinvenuta al momento dell'arresto, precedente qualificazione di lieve entità). Si contestava inoltre la mancata motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari e la violazione degli artt. 274, 275, commi 3 e 3-bis, 275-bis e 292 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto congrua e priva di vizi la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui sussistono gravi indizi di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, fondati su conversazioni ambientali (in particolare un'intercettazione del 13/10/2021 in cui il Giovenali si vantava di «fare» un etto/un etto e mezzo a settimana), sulle consegne ripetute ricevute da corrieri e sulla frequenza di contatti con altri sodali (es. Ciriciofolo, Solitario, corrieri). È stato inoltre valorizzato che la partecipazione non deve essere indispensabile per la sopravvivenza dell'associazione ma può essere tale da garantirne l'operatività; che il cosiddetto "tempo silente" non è, di per sé, sufficiente a escludere le esigenze cautelari per reati associativi se non emergono prove di recesso o cessazione dell'attività; e che vi sono elementi concreti di pericolosità (precedenti, condotte anche dopo arresti di altri sodali, rinvenimenti e contatti). Il rigetto è stato accompagnato dalla condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico può essere desunta da ripetuti acquisti e forniture significative che garantiscono l'operatività del sodalizio; non è necessario che l'apporto sia indispensabile per la sopravvivenza dell'associazione

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Segue una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati; tale presunzione può essere superata da elementi concreti ma il mero decorso del tempo, se non accompagnato da elementi che dimostrino il recesso o l'esaurimento dell'attività associativa, non è sempre sufficiente a superarla

  • art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Il giudice deve motivare in modo specifico la ragione per cui altre misure cautelari (es. arresti domiciliari con controlli) siano inidonee rispetto alla custodia in carcere

  • art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede procedure di controllo e modalità esecutive per misure alternative (da valutare dal giudice nel motivare l'inidoneità di tali misure)

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regole sulla custodia cautelare: il giudice deve valutare necessità e adeguatezza delle misure in rapporto ai pericoli concretamente emersi

  • art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen.

    Disciplina gli indizi sulla base dei quali può essere disposta la misura; la sentenza valorizza indizi quali intercettazioni, contatti con corrieri e ripetute consegne

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione che è stata evocata nella critica al vizio di motivazione; la decisione verifica la congruità della motivazione impugnata ai sensi del parametro invocato

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (riforma cautelare)

    legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha inciso sul regime della presunzione di attualità delle esigenze cautelari; il giudice deve considerare il decorso del tempo e il "tempo silente", ma la giurisprudenza recente chiarisce che il tempo da solo non sempre vince la presunzione per reati previsti dall'art. 275, comma 3

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata nella sentenza per condannare il ricorrente

Massime di principio

  • Ripetuti acquisti di sostanze di rilevante entità e conversazioni in cui l'imputato vanta capacità di smercio possono costituire gravi indizi di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico anche se l'apporto non è indispensabile per la sopravvivenza del sodalizio
  • La destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta indirettamente da quantitativi, frequenza delle consegne, contatti con corrieri e relazioni con altri sodali; l'assenza di prova documentale di cessione a terzi non esclude automaticamente la gravità indiziaria
  • Il decorso del tempo ("tempo silente") deve essere espressamente valutato dal giudice, ma non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari per i reati indicati dall'art. 275, comma 3; per i reati associativi la prova di recesso o dell'esaurimento dell'attività è determinante per superare la presunzione
  • La dimostrazione dell'attualità del pericolo richiede, soprattutto per fatti remoti, elementi concreti e recenti (nuove condotte, persistenti rapporti criminali, mancanza di lavoro regolare, rinvenimenti collegati allo spaccio) e non può limitarsi a considerazioni induttive generiche
  • Il giudice deve motivare specificamente il perché le misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controlli ex art. 275-bis) siano inidonee rispetto alla custodia in carcere, soprattutto quando si contesta l'uso esclusivo della detenzione cautelare
  • Confronti tra posizioni di coindagati (es. numero di episodi a carico di uno e dell'altro) richiedono valutazioni specifiche e non automatismi: una diversa collocazione indiziaria va motivata caso per caso

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