Sentenza n. 12527/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del D.M. n. 418/2025; - dei decreti ministeriali modificativi successivi; - del D.M. n. 1115/2025; - degli atti applicativi universitari; - dell’esclusione della ricorrente dalla graduatoria nazionale; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale; - nonché, ove occorra, del D.M. n. 557 del 4 agosto 2025 e delle Linee guida del 20 ottobre 2025; - nonché ogni ulteriore atto attuativo richiamato su Universitaly e/o comunicato agli Atenei, connesso alla determinazione degli esiti, alla penalizzazione, ai criteri di graduatoria e allo scorrimento, nonché per l’ammissione con riserva al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e la graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia, atti applicativi universitari, esclusione dalla graduatoria nazionale e mancata ammissione al corso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e ateneo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inizialmente iscritta al semestre filtro del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, impugnava i decreti ministeriali nn. 418/2025, 557/2025 e 1115/2025, i successivi atti modificativi e applicativi, nonché la propria esclusione dalla graduatoria nazionale, chiedendo l’annullamento degli atti e l’ammissione al corso, anche con riserva e in soprannumero. Il ricorso era stato notificato al Ministero e a un ateneo, ma non a nessuno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale definitiva del 28 gennaio 2026. A seguito del rilievo officioso del possibile difetto di contraddittorio, la ricorrente sosteneva che fossero impugnati principalmente atti generali e regolatori, che la domanda di ammissione in soprannumero non avrebbe inciso sulle posizioni dei candidati già ammessi e che non sarebbe stato possibile individuare i controinteressati perché non era pubblicata la graduatoria integrale dei non ammessi. In subordine chiedeva l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e la rimessione in termini. Il TAR ha ritenuto che l’azione riguardasse anche l’esclusione dalla graduatoria e producesse, in caso di accoglimento, effetti sull’assetto della selezione e sulle posizioni dei candidati utilmente collocati, i quali erano pertanto controinteressati individuabili dall’atto. La ricorrente non aveva notificato il ricorso ad alcuno di essi entro il termine decadenziale, né aveva previamente presentato un’istanza di accesso per acquisirne i dati. La richiesta di pubblici proclami, formulata soltanto con memoria successiva al rilievo officioso e dopo la scadenza del termine, era ritenuta tardiva e comunque non idonea a sanare l’omessa notificazione originaria. Non ricorrevano neppure i presupposti per la rimessione in termini, non essendo ravvisabile errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per omessa notificazione ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. La graduatoria definitiva nominativa individuava candidati utilmente collocati titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli esiti della selezione. La circostanza che fossero contestati anche atti generali o che fosse stata prospettata un’ammissione in soprannumero non escludeva la qualità di controinteressati, dovendosi considerare gli effetti concreti e conformativi dell’azione. L’assenza della graduatoria integrale dei non ammessi non impediva l’individuazione di almeno un controinteressato tra i candidati utilmente collocati. Il giudice ha inoltre affermato che la notifica per pubblici proclami è strumento complementare, non alternativo, alla notificazione tempestiva ad almeno un controinteressato già individuato o individuabile; non può quindi sanare a posteriori la totale omissione della notifica. È stata esclusa anche la rimessione in termini, poiché la regola processuale era consolidata e la parte avrebbe potuto acquisire i dati necessari mediante accesso agli atti. La questione relativa alla mancata impugnazione della graduatoria definitiva e tutti i motivi di merito sono stati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
i ricorsi giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione devono essere notificati, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo, oltre che all'amministrazione che ha adottato l'atto anche “ad almeno uno dei controinteressati”
Nelle azioni di annullamento contro atti conclusivi di procedure selettive, la notificazione entro il termine decadenziale all’amministrazione e ad almeno un controinteressato individuato o individuabile nell’atto costituisce condizione di ammissibilità del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, il Presidente del Tribunale o della Sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami
La notificazione per pubblici proclami richiede una specifica richiesta della parte e la relativa autorizzazione giudiziale; non esonera dall’obbligo di notificare tempestivamente il ricorso ad almeno un controinteressato individuato o individuabile.
art. 49 c.p.a.
quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
La disciplina dell’integrazione del contraddittorio opera quando il ricorso sia stato notificato almeno ad alcuni controinteressati; non consente di rimediare alla totale omissione della notificazione nei confronti di tutti i controinteressati.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini non è stata concessa, poiché la mancata notificazione a un controinteressato dipendeva da inerzia della parte e non da errore scusabile o da circostanze eccezionali.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, essendo completa l’istruttoria e previamente avvisate le parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il rilievo officioso della possibile inammissibilità per difetto di contraddittorio è stato sottoposto al contraddittorio delle parti mediante assegnazione di un termine per memorie.
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale per l’azione di annullamento deve essere rispettato anche quando si chieda l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando, dopo l’approvazione di una graduatoria nominativa, si impugnano l’esclusione del candidato e gli atti regolatori o applicativi della procedura chiedendo l’ammissione o comunque un risultato idoneo a incidere sulla graduatoria, i candidati utilmente collocati sono controinteressati, perché titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli esiti della selezione.
- Nelle procedure selettive, la notificazione del ricorso di annullamento ad almeno un controinteressato individuato o individuabile nella graduatoria costituisce adempimento essenziale e condizione di ammissibilità, da compiere entro il termine decadenziale previsto per l’impugnazione.
- La richiesta di notificazione per pubblici proclami non è alternativa alla notificazione tempestiva ad almeno un controinteressato individuato o individuabile: essa presuppone la particolare difficoltà della notificazione ordinaria e non può sanare la totale omissione della notificazione originaria dopo la scadenza del termine decadenziale.
- La mancata pubblicazione della graduatoria integrale dei candidati non ammessi non rende oggettivamente impossibile individuare i controinteressati se la graduatoria pubblicata contiene i nominativi dei candidati utilmente collocati; il ricorrente può inoltre acquisire i dati necessari alla notificazione mediante accesso agli atti.
- La rimessione in termini per errore scusabile non è giustificata dalla novità o complessità della procedura selettiva quando l’obbligo di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato costituisce una regola processuale consolidata e la parte non abbia svolto diligentemente le attività necessarie per adempiervi.
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