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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1552/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Urbino che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena a carico di Diego Francioni. Il motivo del ricorso era la violazione dell'art. 168 c.p.: il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto applicabile la clausola di riserva che rinvia all'ultimo comma dell'art. 164 (che consente una seconda concessione del beneficio se il cumulo delle pene non supera il limite di 2 anni previsto dall'art. 163), ma aveva omesso che la successiva condanna intervenuta nel quinquennio non aveva riconosciuto la sospensione condizionale, sicché, secondo il ricorrente, la revoca doveva essere disposta obbligatoriamente dal giudice dell'esecuzione poiché la valutazione di meritevolezza per una seconda concessione spetta al giudice della cognizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino. La Corte ha affermato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è obbligato a revocare la sospensione condizionale quando, nei termini previsti dall'art. 163 c.p., sopraggiunge una condanna a pena non sospesa per un reato commesso dopo la prima concessione del beneficio, anche se il cumulo delle pene non supera il limite di due anni: la valutazione di meritevolezza per una seconda concessione compete esclusivamente al giudice della cognizione.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che, pur richiamando la riserva prevista dall'art. 164, non autorizza il giudice dell'esecuzione a non revocare la sospensione quando la condanna successiva non abbia concesso la sospensione: la revoca è obbligatoria in presenza di condanna non sospesa intervenuta nei termini di cui all'art. 163

  • art. 163 cod. pen.

    limite di anni due (ai fini della possibile seconda concessione)

    Stabilisce il termine (quinquennio dall'irrevocabilità della precedente concessione) e il limite massimo delle pene cumulabili (due anni) per valutare la possibilità di una seconda concessione, ma non sottrae al giudice dell'esecuzione l'obbligo di revoca se la condanna successiva è a pena non sospesa

  • art. 164 cod. pen. (ultimo comma)

    Prevede la possibilità di una seconda concessione della sospensione condizionale quando il cumulo delle pene non supera i limiti di legge; tuttavia la valutazione di meritevolezza per tale seconda concessione è riservata al giudice della cognizione e non al giudice dell'esecuzione

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021 (Ahmetovic Cristian, Rv. 280682)

    Precedente consolidato richiamato dalla Corte: il giudice dell'esecuzione deve procedere alla revoca quando sopravviene una condanna non sospesa nei termini di cui all'art. 163, con la conseguente esclusione della possibilità per il giudice dell'esecuzione di sostituirsi al giudice della cognizione nella valutazione di meritevolezza

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione è obbligato a revocare la sospensione condizionale della pena quando, entro il termine previsto dall'art. 163 c.p., interviene una condanna per reato commesso successivamente e la nuova pena non è stata sospesa dal giudice che ha irrogato la seconda condanna.
  • Il fatto che il cumulo delle pene risultanti dalle due sentenze non superi il limite di due anni (art. 163) non esime il giudice dell'esecuzione dall'obbligo di revoca se il giudice della seconda condanna non ha concesso la sospensione: la meritevolezza per una seconda concessione è questione di merito riservata al giudice della cognizione.
  • Quando il giudice della seconda condanna abbia anch'egli concesso la sospensione condizionale, non sussiste l'obbligo automatico di revoca da parte del giudice dell'esecuzione; occorre verificare il contenuto e le condizioni della seconda decisione.
  • In casi analoghi, il ricorso per cassazione può fondarsi sulla violazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p. se il giudice dell'esecuzione omette di revocare la sospensione in presenza di una successiva condanna non sospesa intervenuta nei termini di legge.
  • Per il difensore o per il pubblico ministero che chieda la revoca, è importante documentare se la seconda sentenza abbia o meno riconosciuto la sospensione: l'assenza del beneficio nella seconda sentenza rende la revoca obbligatoria.
  • Il rinvio al giudice della cognizione comporta che ogni valutazione sulla possibilità e meritevolezza di una eventuale nuova concessione della sospensione debba essere fatta da quel giudice, non dal giudice dell'esecuzione.

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