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Sentenza

Sentenza n. 95/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione di approvazione della selezione bandita dall’Azienda USL Umbria n. 2 con deliberazione n. 891 del 2024, e della relativa graduatoria, i cui estremi non sono stati resi noti; - della stessa graduatoria, nella parte in cui il ricorrente si trova collocato al terzo posto; - dei verbali tutti della selezione, non trasmessi ancorché richiesti, compresi quello di predeterminazione dei criteri di massima, quello in cui è stato valutato il curriculum del ricorrente, nella parte in cui è stata omessa la valutazione della casistica dallo stesso dichiarata, e quello relativo alla valutazione della casistica del vincitore, ove abbia considerato valutabili tutte le attività indicate nel curriculum, senza distinguere tra interventi costituenti casistica e attività ordinaria; - per quanto occorrer possa, dello stesso bando della selezione suindicata, nella parte in cui possa essere considerato ostativo alla valutazione della casistica dichiarata nel curriculum, ma non contenuta in documentazione allegata alla domanda, e quindi dell’articolo lett. f), ultimo capoverso, pag. 26, nella parte in cui possa essere interpretato nel senso di escludere tale voce dall’attribuzione del punteggio, ovvero, in subordine, per la disapplicazione della disposizione sopra citata; quanto ai motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2024: - avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, a seguito di acquisizione documentale.

Giustizia amministrativa202400515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di approvazione della graduatoria e di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, unitamente agli atti della procedura selettiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato al terzo posto nella selezione per titoli e colloquio relativa al conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di cardiologia e UTIC, ha contestato la valutazione del proprio curriculum, in particolare delle casistiche professionali dichiarate ma non corredate, al momento della domanda, dalla certificazione del Direttore sanitario. Ha dedotto, in primo luogo, violazione dei principi di buona fede e affidamento, sostenendo che il bando fosse ambiguo circa la necessità di allegare tale certificazione e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare le casistiche autodichiarate, riservandosi la verifica successiva, oppure attivare il soccorso istruttorio. In subordine, ha censurato la legittimità della clausola del bando che, secondo la prospettazione avversaria, avrebbe imposto la produzione della certificazione, deducendo la violazione della disciplina sulle dichiarazioni sostitutive. Ha inoltre contestato nel merito la valutazione comparativa delle casistiche. Con i motivi aggiunti, dopo l’accesso ai verbali, ha dedotto l’insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione del curriculum e l’irragionevolezza dell’attribuzione di un solo punto per le proprie casistiche, a fronte di oltre mille prestazioni dichiarate. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, il mancato superamento della prova di resistenza, l’omessa impugnazione delle linee di indirizzo regionali, l’inammissibilità delle censure dirette a ottenere una rivalutazione del merito dei titoli e la tardività delle nuove doglianze contenute in una memoria successiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio e l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la disciplina introdotta dall’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 abbia trasformato la procedura di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa in una selezione concorsuale fondata su criteri predeterminati e graduatoria, devoluta alla giurisdizione amministrativa. Ha respinto anche le eccezioni di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza: l’accoglimento della censura avrebbe potuto consentire al ricorrente di ottenere fino a 19 punti aggiuntivi, raggiungendo un punteggio potenziale superiore a quello del vincitore. La mancata produzione in giudizio della certificazione non incideva sull’interesse a ricorrere, riguardando il merito della pretesa. Quanto alle linee di indirizzo regionali, il TAR ha ritenuto che, anche ove dotate di portata sostanzialmente regolamentare, fossero disapplicabili senza uno specifico onere di impugnazione. Ha dichiarato irricevibili, in parte, le nuove censure introdotte con la memoria del 27 gennaio 2025, perché proposte oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, pur valutando l’atto come memoria difensiva per le restanti argomentazioni. Nel merito, ha accolto il primo motivo del ricorso introduttivo. Dalla lettura complessiva del bando ha ricavato che i candidati dovevano autodichiarare le casistiche nel curriculum e che la certificazione del Direttore sanitario non doveva necessariamente essere allegata alla domanda: essa era necessaria per la successiva verifica della veridicità delle dichiarazioni e non costituiva condizione per l’ammissione delle casistiche alla valutazione. Il paragrafo 6 richiedeva infatti il curriculum autodichiarato e prevedeva solo eventualmente la produzione della documentazione indicata nell’allegato; il paragrafo 7 stabiliva espressamente che nessuna certificazione di pubbliche amministrazioni dovesse essere trasmessa; il paragrafo 10 disciplinava invece la fase di valutazione e verifica. Pertanto, l’autocertificazione delle casistiche costituiva condizione necessaria e sufficiente per la loro effettiva valutazione, salva l’acquisizione successiva della certificazione. Il TAR ha aggiunto che, anche qualora il bando fosse stato interpretato nel senso dell’obbligo di allegazione della certificazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di titoli già dichiarati e di una carenza documentale emendabile. Il secondo motivo, rivolto in via subordinata contro il bando, è stato dichiarato improcedibile per effetto dell’accoglimento del primo. Il terzo motivo, volto a ottenere una diretta rivalutazione giudiziale delle casistiche e dei titoli, è stato dichiarato inammissibile, poiché attinente al merito riservato alla Commissione. I motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte improcedibili, poiché la valutazione delle casistiche doveva essere integralmente rinnovata, e in parte respinti: è stata ritenuta generica e comunque infondata la censura relativa ai criteri per la valutazione delle caratteristiche delle strutture, risultando tali criteri dettagliati nel verbale della Commissione. È stata quindi annullata la deliberazione di approvazione della graduatoria e di conferimento dell’incarico, nonché gli atti antecedenti, nei limiti delle censure accolte e dell’interesse del ricorrente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    La commissione incaricata attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati; il direttore generale dell’azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.

    La disciplina vigente ha reso il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa una procedura selettiva concorsuale, non più riconducibile a una logica esclusivamente fiduciaria.

  • art. 20, comma 1, l. 118/2022

    Ha sostituito il comma 7-bis dell’art. 15 d.lgs. 502/1992, rafforzando la natura comparativa e concorsuale della procedura.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto attinente a una procedura concorsuale per il conferimento di un incarico pubblico.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Consentono l’autodichiarazione dei titoli, dei fatti e delle qualità personali dichiarati nel curriculum, secondo quanto previsto dal bando.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive rese nella domanda e nel curriculum sono soggette alle conseguenze previste per le dichiarazioni non veritiere.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni mendaci rese dai candidati comportano le responsabilità e le sanzioni penali previste dalla legge.

  • art. 8 d.P.R. 484/1997

    Il curriculum professionale richiesto per il conferimento dell’incarico può essere presentato secondo le modalità di autodichiarazione previste dal bando e dalla disciplina generale.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio ha portata generale e impone, nei limiti della parità di trattamento e della regolarità sostanziale, la regolarizzazione di documenti incompleti o l’integrazione di elementi già dichiarati.

  • art. 29 c.p.a.

    Le nuove censure devono essere proposte entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Le nuove censure proposte oltre il termine di impugnazione sono irricevibili.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali.

    La pendenza di altro giudizio non giustifica il rinvio quando non sussistano gravi ragioni incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa né una pregiudizialità necessaria.

  • art. 79 c.p.a.

    La sospensione necessaria del processo presuppone una situazione di pregiudizialità non ravvisabile tra la controversia esaminata e il giudizio pendente sulla procedura.

  • art. 295 c.p.c.

    Applicabile al processo amministrativo nei limiti del rinvio operato dall’art. 79 c.p.a., richiede una effettiva pregiudizialità necessaria per la sospensione.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa presso le aziende sanitarie, fondate su criteri predeterminati, valutazione comparativa, graduatoria e nomina del candidato con il miglior punteggio, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Quando il bando richiede l’autodichiarazione dei titoli nel curriculum e stabilisce che nessuna certificazione della pubblica amministrazione deve essere allegata alla domanda, la certificazione prevista nella disciplina della valutazione delle casistiche deve essere intesa come strumento di verifica successiva della dichiarazione e non come condizione preliminare per l’ammissione del titolo alla valutazione.
  • L’autocertificazione delle casistiche professionali dichiarate dal candidato costituisce condizione sufficiente per la loro valutazione comparativa, salva la successiva acquisizione della certificazione necessaria a verificarne veridicità e consistenza.
  • Anche qualora il bando imponesse l’allegazione di una certificazione a corredo di titoli già puntualmente dichiarati, l’amministrazione deve valutare l’attivazione del soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione di una carenza documentale emendabile, senza alterare la parità di trattamento e la regolarità sostanziale della selezione.
  • La prova di resistenza è superata quando l’accoglimento delle censure possa astrattamente consentire al candidato di ottenere un punteggio superiore a quello del vincitore; la concreta fondatezza della pretesa e l’effettiva attribuzione dei punti appartengono alla fase di merito e non incidono sull’interesse a ricorrere.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione sui titoli e sulle casistiche, ma può annullare la procedura quando la commissione abbia omesso di valutare titoli ammissibili o abbia fondato la valutazione su un presupposto erroneo, imponendo la riedizione della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciProfessioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiSanitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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