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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12204/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. La fattispecie concreta, per quanto emerge dal testo, riguarda una condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p. e il successivo ricorso per cassazione articolato in tre censure: 1) lamentata revoca della prova testimoniale e rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con dedotta violazione di norme processuali; 2) contestazione della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, ritenuta dal giudice di merito pienamente provata quanto al dolo; 3) doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta non meritevole di accoglimento perché il giudice di merito aveva valorizzato modalità del fatto e personalità negativa dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, e il terzo ugualmente manifestamente infondato, richiamando il limitato sindacato della Cassazione sulla motivazione di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che il primo motivo era precluso in cassazione, perché mirava a sovrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali e risultava anche smentito dagli atti; il secondo motivo era inammissibile e manifestamente infondato perché diretto a rimettere in discussione la valutazione del dolo di ricettazione compiuta dal giudice di merito; il terzo motivo era parimenti inammissibile e manifestamente infondato, essendo sufficiente, per negare le attenuanti generiche, il riferimento agli elementi ritenuti decisivi, ossia modalità del fatto e personalità negativa dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come titolo del reato di ricettazione oggetto di conferma della responsabilità; il dolo è stato ritenuto pienamente provato dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto legittimo in presenza di motivazione non illogica basata su modalità del fatto e personalità negativa dell'imputato.

  • art. 606 c.p.p.

    Evocato implicitamente nel passaggio sul sindacato di legittimità, nel senso che la Cassazione non può rivalutare il merito né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso è compatibile con la ritenuta non consentibilità dei motivi in sede di legittimità e con la loro manifesta infondatezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a una nuova valutazione delle prove o a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito né verificare la tenuta logica della motivazione attraverso modelli argomentativi esterni, salvo i limiti propri del controllo di legittimità.
  • In tema di ricettazione, la censura sull'elemento soggettivo è inammissibile quando si risolva nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, se il giudice di merito ha dato conto in modo non illogico della prova del dolo.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessaria una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti è insindacabile in cassazione se non presenta evidenti illogicità o manifeste carenze argomentative.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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