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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25374/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che le aveva imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale. Secondo l'imputazione provvisoria avrebbe occultato, durante una perquisizione domiciliare, del denaro provento di estorsione per impedire il sequestro, in favore del marito. Ha dedotto due motivi: (1) omissione di applicazione della causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384 c.p., asserendo di aver agito per necessità di salvare la libertà e l'onore del coniuge (e dunque per evitare un grave e inevitabile nocumento); (2) carenza di motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che, benché la questione relativa all'art. 384 c.p. possa essere prospettata in sede di legittimità, il suo accoglimento richiede che gli elementi costitutivi della causa di esclusione siano evidenti 'ictu oculi' nella decisione impugnata; nella specie la decisione non mostrava in modo inequivoco il rapporto di immediata ed inderogabile conseguenzialità tra il fatto e la finalità di salvare libertà/onore del coniuge (il marito era già sottoposto a fermo al momento della perquisizione). Sul secondo motivo ha ritenuto il ricorso privo di interesse: la contestazione dell'aggravante non incideva sulla legittimità della misura cautelare (la misura era stata motivata con riferimento al fatto che la condotta mirava solo a evitare un aggravamento della posizione del coniuge). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 384 cod. pen.

    La Corte ricorda che l'esclusione della colpevolezza per fatto compiuto per evitare un grave e inevitabile nocumento (es. a libertà o onore del coniuge) può essere dedotta in cassazione, ma il suo riconoscimento nel giudizio di legittimità è possibile solo quando i requisiti costitutivi sono manifesti nella decisione impugnata; non è consentito un approfondimento di merito in sede di legittimità

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    La contestazione della sussistenza di una circostanza aggravante deve avere rilievo pratico per la decisione impugnata: se l'esistenza o meno dell'aggravante non incide sulla legittimità della misura cautelare (sull'an o sul quomodo della cautela), il ricorso è inammissibile per carenza di interesse

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di una causa di esclusione della colpevolezza (es. art. 384 c.p.) è ammissibile solo se la sentenza/ordinanza impugnata contiene in modo chiaro e incontroverso tutti gli elementi costitutivi della causa: la Corte di legittimità può svolgere una verifica solo 'constatativa', non un nuovo accertamento di merito
  • Nei ricorsi avverso provvedimenti 'de libertate' (misure cautelari o obblighi di presentazione), la censura concernente solo circostanze aggravanti è inammissibile quando la loro esclusione o inclusione non incide sulla legittimità o sulla tipologia della misura adottata
  • La Corte non riesamina valutazioni di fatto e di merito in cassazione: questioni che richiedono accertamenti ulteriori o valutazioni probatorie saranno dichiarate inammissibili o improcedibili
  • Proporre ricorsi senza un fondamento manifesto nella decisione impugnata può comportare la condanna alle spese e anche al pagamento di somme alla Cassa delle ammende
  • In situazioni analoghe è utile documentare nel provvedimento impugnato (o nella fase di merito) gli elementi che dimostrerebbero, in modo chiaro e incontestabile, l'esistenza di cause di esclusione della colpevolezza, perché in cassazione non è consentito compensare lacune probatorie o motivazionali con ulteriori accertamenti

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