Sentenza n. 821/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva (per quanto riguarda il ricorso introduttivo): a) dell'ordinanza n. 113 del 16.06.2025, a firma del Funzionario Responsabile del Settore 5/Antiabusivismo del Comune di Piano di Sorrento, notificata in data 25.06.2025, nella parte in cui ordina la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del ricorrente quale asserito responsabile dell'abuso; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione: 1) la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 29618 del 15.10.2024; 2) il verbale di sopralluogo e sequestro del 18/06/2024, richiamati nel provvedimento impugnato sub a). (per quanto riguarda i motivi aggiunti): 1) della nota a firma del Funzionario Responsabile del Settore 5/Antiabusivismo del Comune di Piano di Sorrento, prot n. 25983 del 14.10.2025; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nella parte in cui individua personalmente il ricorrente quale soggetto tenuto all'esecuzione, nonché successiva nota di rigetto dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabile abuso edilizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che, contestualmente al rigetto di un'istanza di condono edilizio relativa a un fabbricato commerciale realizzato sine titulo e oggetto di opere di completamento, ha ingiunto la demolizione al proprietario e al ricorrente, qualificato come conduttore e responsabile dell'abuso. Ha dedotto di non poter essere destinatario personale dell'ordine, poiché il contratto di locazione era stato stipulato con la società cooperativa di cui egli era legale rappresentante, e non con lui personalmente. Ha quindi contestato l'omesso accertamento dell'effettiva attribuibilità dell'abuso e la conseguente erronea individuazione del soggetto obbligato. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota comunale che, in sede di autotutela, aveva confermato la determinazione sulla base della dichiarazione resa dal ricorrente durante il sopralluogo, nella quale egli aveva affermato di essere conduttore dell'immobile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando l'ordinanza di demolizione limitatamente alla parte in cui individua personalmente il ricorrente quale soggetto tenuto al ripristino e annullando anche la successiva nota di rigetto dell'istanza di autotutela. Il giudice ha ritenuto documentalmente provato che il contratto di locazione, con decorrenza 1 marzo 2024, era stato stipulato tra il proprietario e la società cooperativa di cui il ricorrente era legale rappresentante. La dichiarazione resa dal ricorrente in sede di sopralluogo non era sufficiente a fondare l'imputazione personale dell'abuso. Ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l'ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario e al responsabile dell'abuso; quando il responsabile è una persona giuridica, l'ingiunzione deve essere indirizzata alla persona giuridica e non personalmente al suo legale rappresentante, salvo un accertamento effettivo della responsabilità individuale. L'annullamento lascia salvo l'ulteriore esercizio dell'azione amministrativa, da svolgersi nel rispetto di tali principi e previo accertamento dell'effettiva attribuibilità dell'abuso al destinatario. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
la demolizione o la rimozione dell'opera abusiva va ingiunta "al proprietario e al responsabile dell'abuso"
L'ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario e all'effettivo responsabile dell'abuso. Se l'abuso è imputabile a una persona giuridica, la responsabilità amministrativa non si trasferisce automaticamente, a titolo personale, sul legale rappresentante; l'ingiunzione deve essere indirizzata alla persona giuridica, salvo specifico accertamento della responsabilità individuale.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti della possibile definizione ai sensi della norma.
l. 326/2003
È richiamata quale base normativa dell'istanza di condono edilizio respinta dal Comune; il rigetto dell'istanza non costituisce il punto decisivo della pronuncia, concentrata sull'individuazione del destinatario dell'ordine di demolizione.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, l'ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario dell'opera abusiva e al responsabile dell'abuso, previa effettiva individuazione dei relativi presupposti soggettivi.
- Quando l'opera abusiva è imputabile a una persona giuridica, il legale rappresentante non è automaticamente responsabile a titolo personale dell'illecito edilizio: l'ordine di demolizione deve essere indirizzato alla persona giuridica, salvo uno specifico accertamento della responsabilità individuale del rappresentante.
- La mera disponibilità materiale dell'immobile o la dichiarazione del soggetto di essere conduttore non consentono, da sole, di imputargli personalmente l'abuso edilizio quando il contratto di locazione risulta stipulato con una società della quale egli è legale rappresentante.
- L'annullamento dell'ordine di demolizione per erronea individuazione del destinatario non preclude l'ulteriore esercizio del potere repressivo, che deve però svolgersi previo accertamento dell'effettiva attribuibilità dell'abuso e nel rispetto dei principi enunciati dal giudice.
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