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Ordinanza

Ordinanza n. 624/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione della Provincia di Catanzaro n. 96 del 25.01.2022; - della delibera del Consiglio provinciale di Catanzaro n. 5 del 21.01.2022; - della non nota relazione della Finance Active, di contenuto ignoto, trasmessa il 18.01.2022; - della deliberazione del Presidente della Provincia di Catanzaro n. 143 dell'11.06.2021.

Giustizia amministrativa202200320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della decisione definitiva del giudice del riparto sulla spettanza della controversia al giudice ordinario. Per tale ragione ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, senza esaminare il merito delle censure né adottare una pronuncia di annullamento sugli atti impugnati. La causa dovrà essere riproposta davanti al giudice ordinario.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione provinciale, deliberazione del Consiglio provinciale, relazione tecnica e deliberazione presidenziale concernenti la controversia indicata nel ricorso

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un istituto bancario ha impugnato la determinazione della Provincia di Catanzaro, una deliberazione del Consiglio provinciale, una relazione di Finance Active e una deliberazione del Presidente della Provincia. Nel corso del giudizio, il giudice del riparto, con ordinanza n. 1581 del 23 gennaio 2026, ha definitivamente stabilito che la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario e che la causa deve essere riproposta dinanzi a quest'ultimo. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso nel merito.

Massime di principio

  • Quando il giudice del riparto abbia definitivamente stabilito che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, il giudice amministrativo non deve esaminare le ulteriori questioni processuali pendenti né il merito della domanda, dovendo prendere atto del difetto di giurisdizione amministrativa e del necessario riproponimento della causa davanti al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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