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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05665/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto proponeva opposizione esecutiva contro una cartella/ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del r.d. n. 639/1910. Il tribunale aveva scisso l'opposizione e, per la parte qualificata come opposizione agli atti esecutivi, l'aveva dichiarata inammissibile per asserita tardività, ritenendo che il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. decorresse dalla notifica avvenuta il 10/02/2020 e che gli atti di opposizione fossero stati notificati solo il 9/03/2020 e il 24/07/2020. Il ricorrente deduceva, in sostanza, l'errore del giudice di merito nel leggere gli atti del fascicolo telematico, perché dall'atto di citazione e dalla relata di notifica risultava invece che l'opposizione era stata notificata a entrambe le intimate in data 25/02/2020, quindi tempestivamente. La Corte aggiunge che, anche a voler qualificare la controversia come opposizione contro ingiunzione fiscale ex art. 3 r.d. n. 639/1910, si applicherebbe la sospensione feriale dei termini, secondo giurisprudenza consolidata richiamata in sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché il tribunale ha erroneamente accertato la data di notificazione dell'opposizione, confondendo gli atti presenti nel fascicolo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nel merito l'opposizione agli atti esecutivi, considerata non tardiva, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    termine perentorio di venti giorni

    L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato; nel caso concreto il termine risultava rispettato sulla base della corretta data di notifica dell'opposizione.

  • art. 3 r.d. n. 639/1910

    L'opposizione contro l'ingiunzione fiscale non è equiparata all'opposizione all'esecuzione e non presenta di per sé carattere di urgenza, sicché non rientra nei procedimenti sottratti alla sospensione feriale dei termini.

  • artt. 375 e 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione in Cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini della tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi, il giudice deve verificare correttamente la data di notificazione dell'atto di opposizione, avendo riguardo agli atti effettivamente presenti nel fascicolo e alle relate di notifica, senza confondere date diverse o atti relativi a destinatari differenti.
  • L'erronea valutazione del fascicolo processuale, quando incide sulla dichiarazione di tardività di un'opposizione, integra un vizio decisivo che comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito.
  • L'opposizione contro ingiunzione fiscale ex art. 3 r.d. n. 639/1910 non è, per sua natura, un procedimento sottratto alla sospensione dei termini nel periodo feriale, non essendo assimilabile all'opposizione all'esecuzione né caratterizzata da urgenza intrinseca.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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