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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27906/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi miravano a censurare: per Barzagli la mancanza e l'illogicità della motivazione e il presunto travisamento della prova in ordine alla responsabilità per indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000); per Karamuca l'illegittimità della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in ragione della rideterminazione della pena detentiva con concordato ex art. 599-bis c.p.p.; per Vivaldi diversi vizi motivazionali: (1) carenza di prova e di specifica contestazione rispetto al capo C. (bancarotta ASGM) e alla sua qualifica; (2) insufficiente e contraddittoria determinazione della pena principale (art. 133 c.p.) e degli aumenti ex art. 81 comma 2 c.p.; (3) omessa quantificazione dei singoli aumenti per i reati satellite e ingiustificata disparità rispetto ai coimputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha deciso così: per Michele Barzagli: ricorso rigettato; motivazione d'appello ritenuta congrua e fondata la valutazione delle intercettazioni e degli elementi convergenti che hanno dimostrato la consapevolezza e il ruolo dell'imputato; condanna al pagamento delle spese processuali. Per Artur Karamuca: ricorso accolto limitatamente alla pena accessoria; annullamento senza rinvio della sentenza per la sola interdizione perpetua dai pubblici uffici, sostituita con interdizione temporanea della durata di anni cinque, in conformità alla rideterminazione della pena detentiva sotto il limite di cinque anni; provvedimento eseguito in sede di cassazione ai sensi dell'art. 620 c.p.p.. Per Alessandra Vivaldi: il primo motivo è inammissibile; il secondo e terzo motivi sono in parte fondati: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione circa la determinazione degli aumenti di pena per reati in continuazione e la relativa congruità, per cui ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena per i residui reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Inoltre la Corte ha accolto la statuizione di prescrizione per specifici reati contestati a Vivaldi: il capo G) (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e i fatti del capo M) relativi alle date 11/03/2011 e 12/02/2014, annullando senza rinvio tali parti per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la Corte ha riconosciuto che, a seguito di rideterminazione della pena con accordo, sono ammissibili censure sulla formazione della volontà della parte e sul contenuto della pronuncia e che l'accordo può implicare la sostituzione di effetti della sentenza correlati al patteggiamento

  • art. 29 c.p.

    Prevede che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici vada sostituita con interdizione temporanea quando la pena detentiva complessiva risulti inferiore a cinque anni; applicato per sostituire l'interdizione perpetua con interdizione per anni cinque a carico di Karamuca

  • art. 620 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di provvedere direttamente su aspetti limitati della decisione impugnata; utilizzato per sostituire la pena accessoria nei confronti di Karamuca senza rinvio

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Regola il maggior aumento di pena per il reato continuato; la Corte ha richiamato l'obbligo di calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite e ha annullato la determinazione della pena quando tale motivazione è mancante

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha valutato la necessità di motivazione quando la pena base è pari o superiore al medio edittale

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma di riferimento per la bancarotta; richiede corretta contestazione e prova della qualifica e del concorso dell'imputato, valutazione che la Corte ha ritenuto adeguata per Vivaldi sul complesso delle risultanze

  • art. 10-quater d.lgs. 74/2000

    Il reato di indebita compensazione; oggetto del motivo di Barzagli, la cui responsabilità è stata ritenuta confermata in base al complesso probatorio e alle intercettazioni

  • art. 12-quinquies d.l. 306/1992 (ora art. 512-bis c.p.)

    Norma sul trasferimento fraudolento di valori; alcuni fatti contestati sono stati dichiarati estinti per prescrizione e la sentenza annullata senza rinvio per tali parti

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Regole sul decorso della prescrizione; applicate per dichiarare estinti per prescrizione taluni reati contestati a Vivaldi

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto; applicata per condannare Barzagli al pagamento delle spese

Massime di principio

  • In caso di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), se la rideterminazione della pena complessiva scende sotto i 5 anni la Corte deve sostituire l'interdizione perpetua con interdizione temporanea ai sensi dell'art. 29 c.p., anche se la sostituzione non era espressamente prevista nell'accordo
  • La motivazione della sentenza di appello è congrua se confuta gli argomenti che costituiscono l'ossatura della difesa; il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le deduzioni minori ma deve fornire ragioni logiche e non manifestamente illogiche
  • Le intercettazioni telefoniche sono materia di valutazione di merito: la Cassazione sindaca solo se la motivazione che le valorizza è manifestamente illogica o irragionevole
  • Nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve quantificare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; l'omissione di tale indicazione può giustificare annullamento e rinvio
  • La comparazione tra posizioni soggettive di concorrenti non è criterio richiesto nella determinazione della pena: il trattamento sanzionatorio si basa su parametri individuali
  • La prescrizione deve essere verificata e può essere dichiarata d'ufficio in sede di cassazione quando risulti dal quadro cronologico e normativo; le parti di sentenza riguardanti reati estinti per prescrizione vanno annullate senza rinvio
  • La Cassazione può intervenire direttamente sui profili accessori della pena o sostituirli in via limitata (art. 620 c.p.p.) quando la violazione è isolata e la soluzione è di diritto chiara
  • Le doglianze meramente apodittiche o prive di specificità in ordine alla contestazione di fatti o qualifiche giuridiche sono inammissibili

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