Cassazione Penale, Ordinanza n. 03416/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure difensive non hanno instaurato un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato, con rito abbreviato, per il reato continuato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte d'appello di Ancona aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, applicando il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, ma aveva confermato nel resto la condanna. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare la sussistenza del dolo specifico e la configurabilità del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato le gravi anomalie delle operazioni compiute in favore dei figli e la già avvenuta notifica di cartelle esattoriali, elementi valorizzati come dimostrativi del dolo specifico.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna; la sentenza di merito ha ritenuto integrato il dolo specifico alla luce delle operazioni simulate e della notifica delle cartelle esattoriali.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio
è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato
Il ricorso è inammissibile quando non si confronta con le ragioni effettive della decisione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si correla alle effettive ragioni della decisione impugnata e si risolve in censure astratte o sganciate dalla motivazione della sentenza.
- Quando il giudice di merito valorizza specifiche anomalie della condotta e circostanze fattuali univoche, il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con tali argomenti, altrimenti non supera il vaglio di ammissibilità.
- Ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte può limitarsi a rilevare la mancanza di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata senza riesaminare il merito della sussistenza dell'elemento soggettivo.
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