Cassazione Penale, Sentenza n. 01058/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 2165/2023 e quelli giudicati con la sentenza del Tribunale di Mantova n. 1015/2021. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 81, comma secondo, c.p., 648 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato il precedente accertamento, operato in sede di cognizione dalla Corte d'appello di Brescia, che aveva già ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra specifici reati di ricettazione (preziosi sottratti il 12/6/2015 a Bosaro e un navigatore sottratto il 26/5/2015 a Zoppola), nonostante la diversità delle persone offese, dei beni e dei luoghi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Treviso in diversa composizione, con l'indicazione che il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle valutazioni già effettuate in sede di cognizione e può discostarsene solo previa dimostrazione di specifiche e significative ragioni. Nel caso di specie il Tribunale di Treviso non aveva correttamente considerato che la Corte d'appello di Brescia aveva già riconosciuto la continuazione tra taluni fatti, per i quali quindi il giudice dell'esecuzione non poteva negarla senza motivazione adeguata.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Riferimento alla disciplina della continuazione: la Corte sottolinea che la continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso e non si identifica con la mera tendenza o abitualità a delinquere; tuttavia, se la continuazione è stata già riconosciuta in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione non può negarla senza specifiche e significative ragioni.
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina la ricettazione: richiamata in relazione ai reati per i quali era stata riconosciuta la continuazione (ricettazione di preziosi e di un navigatore). La Corte non entra nel merito della qualificazione del reato, ma rileva che gli accertamenti irrevocabili in sede di cognizione sul rapporto fra tali reati rilevano ai fini dell'istanza ex art. 671 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina le richieste al giudice dell'esecuzione; interpretata stabilendo che il giudice dell'esecuzione deve valutare le conclusioni già tratte dal giudice della cognizione e può discostarsene solo con motivazione che evidenzi specifiche e significative ragioni per escludere l'appartenenza di determinati fatti al medesimo disegno criminoso.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve considerare le valutazioni già effettuate in sede di cognizione e non può semplicemente ometterle: può discostarsene solo con motivazione specifica e significativa.
- La mera identità tipologica dei reati o la diversa qualità delle vittime, dei beni o dei luoghi non escludono di per sé la continuazione; occorre valutare l'esistenza di un progetto criminoso unitario.
- Se una sentenza irrevocabile ha già riconosciuto la continuazione tra determinate condotte, il giudice dell'esecuzione non può negarla con argomentazioni generiche o contrarie agli accertamenti irrevocabili.
- La 'scelta di vita' delinquenziale o l'abitualità a commettere reati non sono sufficienti a stabilire la continuazione: è necessario individuare l'unicità del disegno criminoso.
- In presenza di carenze motivazionali rilevanti nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte di diverso collegio o giudice.
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