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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33202/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva introdotto un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di aver subito per l'indebita escussione, da parte della società resistente, di una garanzia autonoma rilasciata da una banca a presidio delle obbligazioni di una società operante come punto vendita. Secondo la sua prospettazione, la resistente avrebbe richiesto il pagamento di € 30.000,00 in assenza di un effettivo credito, rappresentando una posizione debitoria insussistente o comunque diversa dalle risultanze contabili. Il ricorrente deduceva di essere stato inciso personalmente perché fideiussore omnibus della società garantita e titolare, inoltre, di pegni trattenuti dalla banca; sosteneva dunque di aver subito un danno patrimoniale pari alla somma escussa e un danno non patrimoniale per il pregiudizio reputazionale e il rischio di riduzione degli affidamenti. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. Con il ricorso per cassazione il soccombente articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1936, 1940, 1945, 1948 e 2043 c.c. e omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla legittimazione ad agire, assumendo che la domanda riguardasse un fatto illecito e non il diritto contrattuale altrui; 2) violazione delle norme processuali e dell'art. 2707 c.c. per mancata ammissione di prova testimoniale e ordine di esibizione, sostenendo che i documenti prodotti dimostrassero l'assenza di credito e che l'istruttoria richiesta fosse necessaria a provare la dinamica dannosa; 3) violazione degli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c. per mancata conversione del rito, assumendo che la causa richiedesse un'istruttoria non sommaria; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., in particolare delle risultanze documentali e della successiva transazione con la banca, che a suo dire avrebbero confermato l'illiceità dell'escussione e il nesso causale con il danno lamentato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, soprattutto il secondo e il quarto, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, chiedendo alla Corte di legittimità di sostituirsi al giudice di appello nella ponderazione delle risultanze istruttorie. Ha inoltre osservato che le censure processuali sul diniego di prova e sulla mancata conversione del rito erano comunque non decisive rispetto all'esito della controversia e, per ciò, assorbite. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e l'atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata come base del rito sommario introduttivo scelto dall'attore; non è stata ritenuta idonea a trasformare il giudizio di legittimità in una nuova fase di merito.

  • art. 702-ter c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di conversione del rito; la censura è stata ritenuta non dirimente e comunque assorbita.

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla mancata conversione del rito; non ha inciso sulla decisione finale.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria extracontrattuale, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze tendevano a rivalutare il merito.

  • art. 1936 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della propria posizione di fideiussore.

  • art. 1940 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della disciplina della fideiussione.

  • art. 1945 c.c.

    invocato dal ricorrente nel quadro delle eccezioni opponibili dal fideiussore.

  • art. 1948 c.c.

    invocato dal ricorrente nel quadro della garanzia fideiussoria.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo processuale sulla prova e sull'istruttoria, senza esito utile per l'accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo processuale sulla prova e sull'istruttoria, senza esito utile per l'accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova, ma la Corte ha valorizzato la natura di merito delle censure.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso miri a una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla gestione dell'istruttoria.

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla gestione dell'istruttoria.

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla gestione dell'istruttoria.

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla gestione dell'istruttoria.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato a sostegno dell'istanza di esibizione documentale.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato a sostegno della prova testimoniale.

  • art. 2707 c.c.

    richiamato in relazione al valore probatorio dei documenti prodotti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    utilizzato per denunciare violazione di legge, ma le censure sono state giudicate sostanzialmente dirette al riesame del merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti del vizio, perché la doglianza chiedeva una diversa lettura delle risultanze processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure, pur formalmente veicolate come violazione di legge o vizio motivazionale, in una richiesta di nuova valutazione del merito e del compendio istruttorio.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa ponderazione delle prove, e non denuncia un vero omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Le doglianze concernenti l'ammissione o il diniego di mezzi istruttori e la scelta del rito, se non decisive rispetto alla ratio decidendi, possono essere assorbite ove il ricorso sia comunque inammissibile per la natura meramente fattuale delle censure.
  • La legittimazione ad agire in risarcimento non può essere utilmente dedotta in cassazione se la controversia viene in realtà costruita sulla revisione dell'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
  • Quando la domanda risarcitoria è fondata sull'asserita illiceità di un comportamento negoziale o para-negoziale, il ricorrente deve censurare in modo specifico la ratio decidendi di merito; non è sufficiente riproporre la propria lettura degli atti e dei documenti di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDecreto ingiuntivoMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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