Sentenza n. 1674/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 559/2024 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 559/2024 del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 559/2024 del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il 14 febbraio 2025 e notificato al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Ha dedotto la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni del titolo esecutivo. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto al decreto ingiuntivo esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. L'esecuzione comprende le somme liquidate dal giudice ordinario, incluse le spese legali di 259 euro, gli esborsi di 21,50 euro, IVA, CPA e successive occorrende, nonché le spese liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell’articolo 647 c.p.c, come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate dal G.O. (euro 259,00 oltre a 21,50 euro per esborsi e I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari), ove non già corrisposte, e quelle liquidate nel presente giudizio.
Accertata l'inadempienza rispetto al titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza ordina all'Amministrazione di eseguirne le statuizioni, computando le somme dovute e detraendo quelle eventualmente già pagate.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 14/02/2025.
Il decreto ingiuntivo è assunto quale titolo esecutivo in quanto munito del decreto di esecutorietà previsto dall'art. 647 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione alle statuizioni di un decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà, includendo le somme e le spese liquidate nel titolo e detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'ordine di esecuzione, il giudice può nominare un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte interessata e decorso il termine assegnato all'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 2034/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16774/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5927/2026 - Napoli, Sezione 8
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →