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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1453/2024 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/11/2024.

Giustizia amministrativa202501313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro, oltre interessi, a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, n. 1453/2024, recante condanna del Ministero al pagamento di 2.000 euro, oltre interessi, quale bonus Carta del Docente. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare specificamente la pretesa. Il giudice ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 21 luglio 2025, e che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata all'amministrazione il 17 febbraio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'ufficio, attribuendogli il compito di provvedere, su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di 60 giorni, agli atti necessari all'esecuzione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, ritenendo applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, l. 208/2015, anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi indicati dal codice del processo amministrativo.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è subordinata al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Disposizione indicata quale fonte introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione destinataria non adempie spontaneamente.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria dell'amministrazione, il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 costituisce condizione di proponibilità dell'azione esecutiva; il termine decorre dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato recante condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e disporre contestualmente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • La disciplina che esclude un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi alle condanne della legge Pinto può essere applicata per analogia anche al commissario nominato per l'esecuzione di altre condanne amministrative al pagamento di somme, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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